
Il chiamato all’eredità non rientra tra i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di successione, se il testamento in suo favore è stato revocato. La circostanza che egli abbia presentato all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione non è rilevante, in quanto la revoca ha effetto retroattivo, vale a dire ha efficacia dalla data dell’apertura della successione.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Stalla – Rel. Balsamo, con la sentenza n. 14063 del 27 maggio 2025.
Accadeva che l’Agenzia delle Entrate richiedeva ad un contribuente il pagamento dell’imposta di successione dovuta in virtù della devoluzione ereditaria della de cuius, come da dichiarazione di successione presentata in data 16 giugno 2020 dal chiamato, istituito erede universale con testamento pubblicato il 29.1.2020.
Il contribuente impugnava l’avviso innanzi alla C.G.T. di I grado di Roma, sostenendo la propria qualità di mero “chiamato all’eredità” (non avendo, a suo dire, accettato l’eredità, né espressamente né in modo tacito) ed eccependo, pertanto, l’insussistenza del presupposto impositivo, tanto più che dopo l’apertura della successione erano stati pubblicati due successivi testamenti olografi a favore di una terza persona, oggetto di accertamento giudiziale.
A seguito del rigetto della domanda, il contribuente proponeva appello innanzi alla C.G.T. di II grado, il quale veniva accolto sul presupposto che, dalla documentazione esistente agli atti, si apprendeva che la defunta aveva dapprima redatto un primo testamento olografo in favore del contribuente in data 18.04.2019; successivamente venivano pubblicati altri due testamenti olografi a firma della de cuius, entrambi in favore di un terzo chiamato che aveva accettato integralmente l’eredità in data 4 settembre 2020 ed aveva poi presentato la dichiarazione di successione registrata a Roma il 30.07.2020.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello, sulla base di tre motivi, nei quali affermava che ai fini della integrazione del presupposto impositivo di cui agli artt. 1 e 43 del D.Lgs. n. 346 del 1990, è sufficiente che un soggetto sia stato indicato quale erede in un testamento, abbia accettato l’eredità e successivamente abbia presentato la dichiarazione di successione, senza che rilevi la presenza di un secondo testamento, recante data successiva al primo, che indichi, quale beneficiario, un soggetto diverso.
Nel caso di specie, infatti, secondo l’Ente vi erano stati degli atti dispositivi compiuti dal contribuente che facevano presagire una sua accettazione di eredità, oltre alla presentazione della dichiarazione di successione.
La Suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso, sul presupposto che la presentazione della dichiarazione di successione correlata alla chiamata all’eredità divenuta tamquam non esset non fa sorgere ex se l’obbligo tributario né nelle ipotesi di rinuncia all’eredità) né in quelle in cui il testatore abbia revocato, nel caso sub iudice, espressamente, le precedenti disposizioni testamentarie con il successivo testamento, in quanto la revoca del precedente negozio, ripudiando questo come espressione attuale della volontà del de cuius, ne fa perdere in via retroattiva – ovvero dalla data dell’apertura della successione – il valore di fatto giuridico (negoziale).
Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TESTAMENTO OLOGRAFO: L’OMESSA O INCOMPLETA INDICAZIONE DELLA DATA CAUSA L’ANNULLAMENTO DELL’ATTO
TRATTASI DI REQUISITO FORMALE DEL NEGOZIO CHE NON PUÒ ESSERE DESUNTO ALIUNDE
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Simona Gambacorta | 17.11.2023 | n.4550
L’APPOSIZIONE DI QUESTA DA PARTE DI TERZI RENDE NULLO IL DOCUMENTO SE INTERVENUTA DURANTE IL SUO CONFEZIONAMENTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Giusti – Rel. Besso Marcheis | 10.11.2023 | n.31322
TESTAMENTO OLOGRAFO: VA INDICATA LA DATA IN FORMA COMPLETA, COMPOSTA DI GIORNO, MESE ED ANNO
ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA PER IL PAGAMENTO ALL’CONTRIBUENTE LEGITTIMO IN PENDENZA DELLA DOMANDA
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -3, Pres. D’Ascola – Rel. Tedesco | 21.05.2020 | n.9364
E’ UN COMPORTAMENTO CONCLUDENTE AVENTE VALORE LEGALE, RICONDUCIBILE IN VIA PRESUNTIVA AL TESTATORE
Ordinanza | Cassazione civile, Pres. Manna – Rel. Sabato | 21.03.2019 | n.8031
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