SUCCESSIONE: l’omessa o incompleta indicazione della data nel testamento olografo ne comporta l’annullabilità
Pubblicato il da Avv. Paola Serpe
In tema di successione, nel testamento olografo l’omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l’annullabilità. L’apposizione di questa ad opera di terzi, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l’autografia dell’atto, senza che rilevi l’importanza dell’alterazione. L’intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce, invece, al negozio mortis causa di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del de cuius.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Giusti – Rel. Besso Marcheis, con ordinanza n. 31322 del 10 novembre 2023.
Nel caso di cui si discute, la Suprema Corte ha rilevato che la Corte di merito aveva escluso solo in via ipotetica che l’alterazione potesse esser stata opera di terzi, senza svolgere in proposito alcun approfondimento, negando che detta alterazione potesse rilevare in sè come requisito di validità dell’atto, ove non influente sull’accertamento della capacità del testatore.
Secondo gli Ermellini, invece, “l’autografia deve invece riguardare anche la data a pena di nullità, occorrendo accertare se l’apposizione di un trattino tra i numeri 1 e 4 indicanti il giorno di redazione della scheda, costituisse effettivamente un’alterazione del documento ad opera di terzi e se fosse contestuale o successiva alla redazione delle disposizioni di ultima volontà”.
Per tali motivi, la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e cassato con rinvio alla Corte in diversa composizione, anche per le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TESTAMENTO OLOGRAFO: VA INDICATA LA DATA IN FORMA COMPLETA, COMPOSTA DI GIORNO, MESE ED ANNO
ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA PER IL PAGAMENTO ALL’EREDE LEGITTIMO IN PENDENZA DELLA DOMANDA
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -3, Pres. D’Ascola – Rel. Tedesco | 21.05.2020 | n.9364
E’ UN COMPORTAMENTO CONCLUDENTE AVENTE VALORE LEGALE, RICONDUCIBILE IN VIA PRESUNTIVA AL TESTATORE
Ordinanza | Cassazione civile, Pres. Manna – Rel. Sabato | 21.03.2019 | n.8031