
Non costituisce “nuova” produzione ai sensi dell’art. 345, 3 comma, c.p.c. il deposito in originale di documento la cui copia sia stata prodotta nel giudizio di primo grado, trattandosi della regolarizzazione formale del precedente deposito tempestivamente avvenuto.
In tema di verificazione della scrittura privata gli artt. 216 e 217 c.p.c. non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della relativa istanza, la produzione dell’originale della scrittura, dacché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l’esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con i mezzi ordinari di prova.
L’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l’accoglimento di una pretesa che presuppone l’autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l’assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Pellecchia, con l’ordinanza n. 3756 del 13 febbraio 2025.
Accadeva che, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, un fideiussore contestava, nel merito, la documentazione prodotta in copia dalla Banca che aveva ottenuto il provvedimento, disconoscendo ex art. 214 c.p.c. la sottoscrizione da lui apposta sul contratto di garanzia.
A seguito del rigetto dell’opposizione, il garante promuoveva gravame, ad esito del quale la Corte d’Appello riformava parzialmente la sentenza impugnata, dichiarando l’inefficacia della notifica per essere intervenuta oltre il termine previsto dall’articolo 644 c.p.c. e, revocando il decreto opposto, rigettava nel merito i motivi ritenendo che l’appellante non avesse censurato il capo della sentenza con cui il giudice aveva qualificato la garanzia prestata come contratto autonomo di garanzia.
Avverso la pronunzia della corte di merito, il fideiussore proponeva ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.
Con il primo motivo, il fideiussore lamentava che la società resistente:
(i) non aveva tempestivamente proposto l’istanza di verificazione;
(ii) detta istanza, diversamente da quanto statuito dalla Corte d’Appello, non poteva essere implicita, essendo necessario un comportamento attivo della parte interessata per confermare l’autenticità del documento;
(iii) aveva prodotto tardivamente l’originale della garanzia.
Sulla base di ciò, deduceva che la consulenza grafologica non avrebbe dovuto essere effettuata poiché non vi era alcuna ambiguità nella volontà manifestata.
Con il secondo motivo di ricorso, denunciava la falsa applicazione degli artt. 241, 216, 183, co. 6, n. 2, sempre in relazione agli artt. 2712 e 2719 c.c. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.), sostenendo che l’omessa produzione dell’originale della fideiussione, nei temini di cui all’art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., aveva comportato l’inammissibilità della CTU, le cui risultanze sarebbero viziate da nullità, per violazione di tale norma, a causa dell’acquisizione tardiva al giudizio del documento da sottoporre a verifica”
Inoltre, rilevava che l’originale della garanzia non risultava conforme alla copia depositata entro i termini di legge.
Su tali presupposti, la sentenza impugnata era da considerarsi viziata da nullità in quanto basata su una CTU nulla.
Esaminati i due motivi congiuntamente, gli Ermellini hanno affermato che gli stessi sono da considerarsi infondati per le seguenti ragioni.
In relazione al primo motivo, ha affermato che in tema di verificazione della scrittura privata gli artt. 216 e 217 c.p.c. non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della relativa istanza, la produzione dell’originale della scrittura, dacché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l’esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con i mezzi ordinari di prova.
L’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l’accoglimento di una pretesa che presuppone l’autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l’assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha ribadito il consolidato principio in base al quale nella procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta che sia stata versata in atti solamente in copia il deposito dell’originale del documento non costituisce nuova produzione, potendo essere pertanto effettuata anche dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. anche nel corso delle operazioni di consulenza tecnica, allorquando la presenza dell’originale agli atti del giudizio è ancor più necessaria, giacché la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell’indagine devoluta all’ausiliario e, con ciò, rispondere ad un’esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico.
Non costituisce dunque “nuova” produzione ai sensi dell’art. 345, 3 comma, c.p.c. il deposito in originale di documento la cui copia è stata prodotta nel giudizio di primo grado, trattandosi della regolarizzazione formale del precedente deposito tempestivamente avvenuto.
Sulla base di queste argomentazioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, condannando il fideiussore al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
In senso contrario:
Non è possibile la consegna al CTU dell’originale del documento in verifica
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Graziosi | 27.03.2024 | n.8304
In senso conforme:
COSTITUISCE MERA REGOLARIZZAZIONE FORMALE DI UNA PRODUZIONE PREGRESSA
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Di Palma – Rel. Bernabai | 26.01.2016 | n.1366
DEPOSITO ORIGINALI POST TERMINI EX ART. 183 CPC: NON COSTITUISCE UNA NUOVA PRODUZIONE
IL DEPOSITO PUÒ AVVENIRE ANCHE DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI EX ART. 183, COMMA 6, N. 2, CPC
Ordinanza | Cass. civ., Pres. Lombardo – Rel. Oliva | 18.11.2021 | n.35167
Altre decisioni pertinenti:
IL DEPOSITO DELL’ORIGINALE DEL DOCUMENTO NON RAPPRESENTA CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ EX ART. 214 CPC
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Margherita Annunziata | 28.02.2025 | n.812
VERIFICAZIONE: L’ISTANZA NON RICHIEDE NECESSARIAMENTE LA PRODUZIONE DELL’ORIGINALE DELLA SCRITTURA
LA PARTE È ABILITATA A DIMOSTRARE L’ESISTENZA, IL CONTENUTO E LA SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO CON I MEZZI ORDINARI DI PROVA
Ordinanza | Cass. civ., Sez. III, Pres. De Stefano – Rel. Rossi | 07.08.2023 | n.23959
TALE ONERE NON È ASSOLTO MEDIANTE LA LORO ALLEGAZIONE AD UNA PERIZIA DI PARTE
Sentenza | Tribunale di Tivoli, Giudice Francesco Lupia | 23.06.2023 | n.825
IN MANCANZA, NON È POSSIBILE L’UTILIZZAZIONE IN GIUDIZIO DELLA SCRITTURA PRIVATA DISCONOSCIUTA
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Maria Giovanna De Marco | 12.04.2023 | n.653
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