ISSN 2385-1376Contributo a cura dell’avv. Fabrizio Illuminati del Foro di Ancona
In un contratto di mutuo, nel caso in cui non sia previsto alcuno scopo da realizzare oltre alla semplice restituzione del capitale mutuato, le somme finanziate posso legittimamente essere utilizzate per il risanamento di una situazione debitoria pregressa senza che ciò possa incidere sulla validità del contratto.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Ancona, Pres. Annalisa Gianfelice – Rel. De Nisco, con la sentenza n. 1149 del 24 settembre 2025.
Nella fattispecie in esame, una Banca proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, chiedendo alla Corte di Appello, in riforma del provvedimento impugnato, di respingere l’opposizione a decreto ingiuntivo della società debitrice di confermare lo stesso in ogni sua parte o, in subordine, di condannare la società al pagamento della somma di €.339.130,70.
Si costituiva in giudizio la debitrice, chiedendo alla Corte di Appello di Ancona di respingere l’appello proposto dalla Banca, in quanto infondato in fatto e in diritto.
L’appellante, tra gli altri motivi, lamentava l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto il finanziamento nullo in quanto finalizzato a ripianare il saldo negativo del rapporto del predetto conto corrente.
La Corte di appello di Ancona ha chiaramente affermato che è del tutto irrilevante, ai fini della validità del contratto di mutuo dedotto in giudizio, l’utilizzo che il mutuatario abbia voluto fare della somma ricevuta, in difetto di qualsivoglia pattuizione contrattuale idonea a determinare l’inserimento dello scopo nella fattispecie negoziale.
In altri termini, affinché lo scopo possa assumere rilevanza giuridica, esso deve essere espressamente convenuto tra le parti e incorporato nella struttura negoziale, il che, nel caso di specie, non è avvenuto.
Infatti, il contratto di mutuo in esame non poteva essere qualificato né come mutuo di scopo legale né come mutuo di scopo convenzionale; si trattava piuttosto di un mutuo chirografario, privo di qualsiasi riferimento a finalità specifiche.
Perché si possa configurare un mutuo di scopo convenzionale, è necessario che il mutuatario si obblighi non solo alla restituzione della somma mutuata con i relativi interessi, ma anche a realizzare l’attività programmata quale condizione essenziale del contratto.
Tale elemento risultava assente nel caso oggetto, in cui non era previsto nessuno scopo da realizzare oltre alla semplice restituzione del capitale mutuato.
Ne conseguiva che, non essendo stato convenuto alcuno scopo da realizzare né risultando alcun impegno del mutuatario a darvi attuazione, quest’ultimo non aveva assunto obblighi ulteriori rispetto a quelli tipici del contratto di mutuo. Pertanto, le somme finanziate potevano legittimamente essere utilizzate per il risanamento di una situazione debitoria pregressa, senza che ciò potesse incidere sulla validità del contratto.
La mera conoscenza da parte dell’istituto bancario della necessità per il mutuatario di estinguere scoperti di conto corrente non è sufficiente, infatti, a rendere tale scopo comune alle parti, poiché la condotta negoziale della Banca è rimasta del tutto neutra rispetto all’impiego delle somme erogate.
Inoltre, la legittimità del contratto di mutuo destinato in tutto o in parte ad estinguere debiti pregressi è stata affermata espressamente dalla Suprema Corte con sentenza n. 23149/2022 e ribadita con la recentissima sentenza n. 5841/2025, con la quale i giudici di legittimità hanno affermato che l’accredito in conto corrente delle somme è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e quindi a conseguire la disponibilità giuridica della res da parte del mutuatario, a prescindere dal successivo impiego delle somme; “il sintagma mutuo solutorio non definisce una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo. Esso ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo”.
Alla luce di quanto sopra, la Corte di Appello di Ancona in parziale accoglimento dell’appello e in parziale modifica della sentenza impugnata, ha condannato la società debitrice al pagamento in favore delle appellanti della complessiva somma di euro 102.355,34, oltre interessi convenzionali di mora.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON È NULLO IN QUANTO LA DATIO REI CONSISTE NELL’ACCREDITO IN CONTO CORRENTE
Sentenza | Corte di Appello di Torino, Pres. Rel. Maccarone | 29.09.2023 | n.1130
TALE CONTRATTO RESTA LECITO ANCHE SE VOLTO SOLTANTO A ESTINGUERE PASSIVITÀ PREGRESSE
Ordinanza | Cass. civ., Sez. I, Pres. Cristiano – Rel. Fidanzia | 09.06.2023 | n.16377
MUTUO SOLUTORIO: VALIDO ANCHE SE STIPULATO PER RIPIANARE UN DEBITO PREGRESSO VERSO LA BANCA
IL RIPIANAMENTO DELLA PASSIVITÀ COSTITUISCE UNA POSSIBILE MODALITÀ DI IMPIEGO DELL’IMPORTO MUTUATO
Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Rosetti | 25.07.2022 | n.23149
L’OPERAZIONE DI “RIPIANAMENTO” DI DEBITO A MEZZO DI NUOVO “CREDITO”
La modifica accessoria dell’obbligazione come pactum de non petendo ad tempus
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. Genovese – Rel. Dolmetta | 26.01.2021 | n.1517
MUTUO DI SCOPO: IRRILEVANTE CHE LA FINALITÀ SIA ATTUATA PRIMA O DOPO L’EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
SUSSISTE NULLITÀ SE (E SOLO SE) IL PRESTITO VIENE UTILIZZATO PER UN FINE DIVERSO DA QUELLO INDICATO IN CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Roma, Dott. Fausto Basile | 02.03.2018 | n.4578
MUTUO FONDIARIO: NON È POSSIBILE QUALIFICARLO COME “MUTUO DI SCOPO”
LA FINALITÀ DELLA SOMMA MUTUATA NON È ELEMENTO ESSENZIALE DI TALE SCHEMA NEGOZIALE
Sentenza | Tribunale di Varese, Giudice Heather M.R. Lo Giudice | 22.10.2018 | n.831
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