Nell’ambito di una opposizione allo stato passivo, ai fini del termine di proposizione, nessuna rilevanza invalidante si può attribuire all’avvenuto deposito telematico dell’atto presso un registro di cancelleria (della volontaria giurisdizione) diverso da quello dedicato agli affari contenziosi.
Una simile circostanza non determina, neppure in generale, una nullità, in difetto di espressa previsione di legge (art. 156 c.p.c.), potendo risolversi solo in una irregolarità mera in quanto una volta che l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è sempre integrato il raggiungimento dello scopo, perchè questo riguarda la presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario.
Così si è espressa la Corte di Cassazione, Pres. Genovese – Rel. Terrusi, con la sentenza n. 15243 del 12 maggio 2022.
Accadeva che un avvocato provvedeva erroneamente all’iscrizione di un ricorso in opposizione allo stato passivo fallimentare nel registro di volontaria giurisdizione e non in quello dedicato agli affari contenziosi, ne discendeva un lungo contenzioso che si risolveva con la pronuncia della Corte che chiariva come all’errata individuazione del registro non può essere attribuita alcuna rilevanza invalidante.
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