NOTIFICA PEC SOCIETÀ: la notifica si perfeziona con l’invio a casella di posta del destinatario piena
Pubblicato il da Avv. Guendalina Gais - aggiornato il
Le notifiche di un atto giudiziario effettuato ad una società, che non sono andate a buon fine poiché la casella del destinatario risultava essere piena, deve considerarsi ugualmente valida, posto che la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l’operatore attesta di avere rinvenuto la casella PEC del destinatario piena, da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi.
Questo è il principio espresso nell’ordinanza emessa dal Tribunale di Novara, Giudice Elena Scotti dell’8 novembre 2022, che ha ritenuto perfezionata la notifica tramite PEC di un ricorso ex art. 700 c.p.c. ad una società che aveva la casella di posta elettronica piena e che era rimasta contumace.