ISSN 2385-1376In tema di cessione in blocco ex art. 58 TUB, la pubblicazione in G.U. non prova di per sé l’inclusione dello specifico credito nella cessione; tuttavia, la dichiarazione della cedente attestante l’avvenuto trasferimento del credito, unitamente ad ulteriori elementi convergenti (quali la disponibilità del titolo esecutivo), integra prova idonea e sufficiente della legittimazione attiva del cessionario, non essendo necessaria la produzione dell’integrale contratto di cessione.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Milano, Giudice Caterina Trentini, con la sentenza del 7 novembre 2023.
IL FATTO
Con opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., fondata sull’asserito difetto di legittimazione attiva della società intimante, qualificatasi cessionaria di crediti derivanti da contratti di leasing nell’ambito di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB e L. 130/1999, il debitore opponente deduceva che il creditore procedente non avesse fornito prova della successione nel credito risultante da titoli esecutivi (ordinanza del Tribunale e sentenza della Corte d’Appello), sostenendo che la mera pubblicazione in G.U. non fosse sufficiente a dimostrare l’effettiva inclusione dello specifico credito nel perimetro della cessione.
Il Tribunale, collocandosi nel solco dell’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista dall’art. 58 TUB:
- non ha natura costitutiva;
- non sana eventuali vizi dell’atto di cessione;
- non prova, di per sé, l’effettiva inclusione del singolo credito;
- assolve esclusivamente alla funzione sostitutiva della notificazione ex art. 1264 c.c., ai fini dell’opponibilità al debitore ceduto;
ha affermato che, in caso di contestazione, resta dunque fermo l’onere del cessionario di dimostrare che il credito azionato rientra tra quelli oggetto della cessione (Cass. 4116/2016; Cass. 5617/2020; Cass. 24798/2020).
Il Giudice milanese ribadisce, tuttavia, un principio di particolare rilievo pratico: la prova dell’inclusione del credito nel perimetro della cessione può essere fornita con qualsiasi mezzo idoneo, non essendo prescritta la produzione integrale del contratto di cessione.
La pronuncia assume specifico interesse per la valorizzazione della dichiarazione della Banca cedente quale elemento probatorio idoneo a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario.
Nel caso di specie:
- il cessionario era in possesso del titolo esecutivo in forma esecutiva (circostanza coerente con l’art. 1262 c.c.);
- la Banca cedente aveva rilasciato dichiarazione attestante che il credito oggetto di causa rientrava tra quelli ceduti;
- la stessa cedente, unitamente ad altro soggetto indicato dall’opponente come presunto titolare, era intervenuta spontaneamente in giudizio confermando l’avvenuta cessione.
Il Tribunale richiama l’arresto della Corte di Cassazione (Cass. 10200/2021), secondo cui la dichiarazione del cedente, notificata al debitore mediante produzione in giudizio, costituisce elemento documentale rilevante e potenzialmente decisivo ai fini della legittimazione attiva del cessionario.
Ulteriore supporto viene tratto dalla giurisprudenza della Corte d’Appello di Milano (sent. 220/2023), che qualifica la dichiarazione della cedente come “prova più liquida” della titolarità del credito, non avendo la cedente alcun interesse a rendere una dichiarazione contra se.
Sulla base di tali considerazioni, il Giudice ha rigettato l’opposizione, con condanna del debitore alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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