
In sede di opposizione all’esecuzione, ove l’opposto abbia formulato una domanda riconvenzionale subordinata, volta ad ottenere, nel caso di esito positivo dell’opposizione, un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo, la controversia è soggetta alla sospensione feriale dei termini soltanto se la sentenza abbia accolto tale opposizione e, quindi, abbia deciso sulla menzionata riconvenzionale.
Al contrario, la detta sospensione non opera nell’ipotesi di rigetto dell’opposizione, in quanto esclusivamente l’esito positivo dell’impugnazione della relativa decisione può comportare il successivo ingresso dell’esame della domanda riconvenzionale davanti al giudice d’appello od a quello di rinvio.
Questo è il principio espresso dal Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Rel. Porreca, con l’ordinanza n. 33728 del 18 dicembre 2019.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LE DEDUZIONI POTRANNO RIGUARDARE SOLTANTO L’EFFICACIA DEL TITOLO O COMUNQUE FATTI CHE SI SIANO VERIFICATI POSTERIORMENTE ALLA SUA FORMAZIONE
Sentenza | Tribunale di Paola, Giudice Luigi Varrecchione | 05.06.2023 | n.475
OPPOSIZIONE ESECUZIONE: IL DEBITORE NON PUÒ FAR VALERE FATTI ANTECEDENTI AL TITOLO ESECUTIVO
DEVONO ESSERE FATTI VALERE CON OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Ordinanza | Tribunale di Verona, Giudice Attilio Burti | 26.10.2021 |
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