
In tema di riscossione dei tributi, , atteso che nell’attività di riscossione, attribuita all’Agenzia delle Entrate, è previsto, da un lato, che, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, ogni atto impositivo sia emesso dall’ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall’altro, che, giusta l’art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, “l’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce”.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Giustizia Tributaria di Piacenza, Giudice Gianluigi Morlini, con la sentenza n. 37 del 3 marzo 2025, che accoglieva il ricorso proposto da un contribuente nei confronti di un’intimazione di pagamento di cui aveva dedotto la nullità, in quanto emessa da Agente della Riscossione territorialmente incompetente, avendo agito l’Ufficio di Piacenza a fronte di un domicilio fiscale del contribuente in provincia di Pavia.
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