È pacifico che l’attestazione di conformità possa anche essere materialmente disgiunta dall’atto, ma è comunque essenziale che la stessa sia depositata insieme all’atto attestato nel termine di efficacia, come chiaramente indicato dall’art. 557 c.p.c., per il quale “il creditore deve depositare nella cancelleria del Tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente entro 15 giorni dalla consegna” (30 per il pignoramento presso terzi art. 543 cpc) e “il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al periodo precedente (copie conformi) sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna”.
L’eventuale tardivo deposito dell’attestazione di conformità non può supplire al deposito tempestivo, stante che le copie a cui fa riferimento la norma (art. 557 c.p.c.) non possono che essere le copie conformi di cui all’art. 543 cpc, quindi dotate di attestazione di conformità, di talché non assume rilievo il concetto di sanatoria, trattandosi d’inosservanza di un termine perentorio e non di nullità sanabile.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Latina, Pres. De Cinti – Rel. Gabrielli, con la sentenza n. 1743 del 20 settembre 2022.
La decisione traeva origine dal reclamo presentato dal creditore avverso l’ordinanza con cui il Giudice dell’esecuzione dichiarava estinta la procedura esecutiva per mancato deposito dell’attestazione di conformità degli atti di cui all’art. 543 cpc, circostanza non più sanabile in quanto scaduti i termini previsti dal medesimo articolo per il pignoramento presso terzi.
Il Tribunale rigettava il reclamo e confermava l’estinzione del procedimento esecutivo, poiché riteneva non ammissibile una tardiva attestazione degli atti in questione, essendo i termini di cui agli articoli 557 e 543 c.p.c. perentori e dunque comportando la loro violazione la perdita di efficacia del pignoramento stesso.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PROCEDIMENTO ESECUTIVO: IL MANCATO DEPOSITO DELL’ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DETERMINA L’INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO
SI APPLICA IL TERMINE PREVISTO EX ART. 557 CPC
Sentenza | Tribunale di Forlì, Pres. Vacca – Rel. Orlandi | 29.08.2022 | n.803
ESECUZIONE E OMESSO DEPOSITO ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DALL’AVVOCATO DEL CREDITORE EX ART. 557 CPC
L’OMISSIONE NON È SANABILE
Sentenza | Tribunale di Palermo, Pres. Pignataro – Rel. Lupo | 13.10.2022 | n.4100
ESECUZIONE: LA MANCATA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DEGLI ATTI DEL DIFENSORE EX ART. 557 C.P.C. COMPORTA IMPROCEDIBILITÀ
È UN TERMINE PERENTORIO NON SANABILE
Sentenza | Tribunale di Latina, Pres. De Cinti – Rel. Gabrielli | 20.09.2022 | n.1742
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