DOPPIO PRECETTO PER SPESE LEGALI: integra l’abusivo frazionamento del credito
Pubblicato il da Avv. Brunella Caniglia
Integra abusivo frazionamento del credito il contegno del creditore esecutante, il quale – dopo avere intimato al debitore esecutato, con un primo atto di precetto, il pagamento delle spese legali liquidate per il giudizio di appello conclusosi con la conferma della decisione adottata in prime cure – intimi, con successivo atto di precetto, il pagamento delle spese legali liquidate in primo grado, richiedendo pure ulteriori spese e competenze relative a tale secondo atto di precetto.
Ben può estendersi anche al processo esecutivo il principio del divieto di frazionamento de(credito originariamente unitario in più parti, ove tanto comporti un’indebita maggiorazione dell’aggravio per il debitore, in quanto non giustificata da particolari esigenze di effettiva tutela del credito”, risultando “evidente l’identità di ratio in ordine all’applicazione, pure in ambito processuale e nel contesto dei canoni costituzionalizzati del giusto processo, del principio di buona fede, allo stato già affermato per il processo di cognizione.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Guizzi Gaime, con la sentenza n. 33443 del 14 novembre 2022, che ha accolto il ricorso di un debitore che si era visto notificare un doppio precetto sullo stesso titolo a distanza di breve lasso di tempo.