
Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Marco Silvestri del Foro di Genova
In tema di “indebito bancario”, il diritto del correntista alla ripetizione può dirsi effettivamente sorto, solo una volta concluso il rapporto, ossia quando si sia determinato in via definitiva il saldo finale. In altri termini, la pretesa restitutoria può essere fondata esclusivamente su tale saldo conclusivo e non su saldi parziali, ancorché eventualmente accertati in sede giudiziale, poiché questi ultimi non riflettono la situazione contabile definitiva tra le parti e non si traducono in un effettivo credito in favore del correntista.
Ne consegue che, l’accertamento di un saldo “intermedio” attivo per il correntista, ad una certa data, anche se contenuto in una pronuncia giudiziale, non può fondare la richiesta di condanna alla ripetizione, vieppiù nelle forme del procedimento monitorio, allorquando il rapporto abbia avuto prosecuzione e l’attore in ripetizione non abbia prodotto la movimentazione successiva all’accertamento giudiziale, sino alla chiusura del conto.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Genova, Giudice Chiara Russo, con la sentenza n. 1599 del 13 giugno 2025.
LA VICENDA
Una società correntista aveva proposto, innanzi al Tribunale di Genova, domanda di rideterminazione ed accertamento del reale saldo di conto corrente, ad una certa data, allorquando il rapporto risultava ancora “aperto”.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, accertando un saldo intermedio “positivo” per la correntista, alla data di introduzione della domanda (31.12.2020), di euro 143.219,23.
Il rapporto, poi, aveva continuato ad operare, sino al luglio 2024.
Sulla scorta della pronuncia di accertamento, la società-correntista chiedeva (ed otteneva), dal medesimo Tribunale, l’emissione di un decreto ingiuntivo in danno della Banca, per l’importo di euro 143.219,23, oltre interessi moratori e spese, a titolo di saldo del conto corrente accertato con sentenza.
La Banca proponeva opposizione, deducendo che la sentenza accertante il saldo del conto corrente non era passata in giudicato, attesa l’impugnazione proposta (da entrambe le parti), anche con riguardo al capo concernente il saldo rideterminato e che il credito azionato in via monitoria era incerto, in quanto il c/c poteva avere tre differenti saldi: uno, come accertato dalla sentenza; uno, comprensivo dell’espunzione degli addebiti per interessi usurari, come dedotto in appello, ed uno, al luglio 2024, atteso che fino a quella data il conto corrente aveva continuato ad operare.
Con la pronuncia oggi in commento, il Tribunale ha ritenuto fondata l’opposizione dell’Istituto, affermando che, ai fini della ricorrenza dei presupposti per l’azione monitoria, deve sussistere il requisito della esigibilità ed attualità del credito.
Tale requisito, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte richiamato dal Giudice, qualora si agisca per la ripetizione di un indebito, manca, finché il conto corrente rimane aperto, essendo in tale fase esperibile esclusivamente l’azione di accertamento del saldo ad una certa data.
Infatti, il rapporto di conto corrente bancario ha natura unitaria e carattere tendenzialmente aperto, tale per cui, fino alla sua chiusura, non è possibile una definitiva cristallizzazione dei rapporti di dare e avere tra le parti. Ne consegue che il diritto del correntista alla ripetizione dell’indebito può dirsi effettivamente sorto solo una volta concluso il rapporto, ossia quando si sia determinato in via definitiva il saldo finale. In altri termini, la pretesa restitutoria può essere fondata esclusivamente su tale saldo conclusivo e non su saldi parziali, ancorché eventualmente accertati in sede giudiziale, poiché questi ultimi non riflettono la situazione contabile definitiva tra le parti e non si traducono in un effettivo credito in favore del correntista.
Nel confermare tale principio, il Tribunale ha richiamato espressamente quanto già statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 24418/2010):
«Occorre considerare che, con tutta ovvietà, perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile. […] Il pagamento, per dar vita ad un’eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, debba essersi tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l’accipiens); e lo si può dire indebito – e perciò ne consegue il diritto di ripeterlo, a norma dell’art. 2033 c.c. – quando difetti di una idonea causa giustificativa».
Inoltre: «L’annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento [.. Sin dal momento dell’annotazione, avvedutosi dell’illegittimità dell’addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso […]. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo».
Richiamando tale dictum, il Tribunale neppure ha ritenuto di dover “indagare” circa le sorti dell’appello in corso tra le parti, avverso la sentenza posta a fondamento della richiesta di ingiunzione, in quanto, anche se la stessa, per assurdo, fosse passata in giudicato, l’azione di condanna avrebbe dovuto postulare comunque la prova dell’andamento del rapporto, sino alla chiusura del conto (condizione reciproca di esigibilità del saldo), prova che la correntista non aveva fornito, avendo, di contro, la Banca provato che il conto era stato chiuso in un momento successivo (2024).
In definitiva, mancando la prova dell’esistenza di un credito «certo, attuale ed esigibile» in favore della correntista, il Tribunale ha accolto l’opposizione dell’Istituto, condannando l’opposta al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE DI INDEBITO: OCCORRE LA CHIUSURA DEL CONTO
IN CASO CONTRARIO, SI PUÒ PROPORRE SOLO LA MERA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DI EVENTUALI NULLITÀ NEGOZIALI
Sentenza | Tribunale di Nocera Inferiore, Giudice Pasquale Velleca | 15.05.2023 | n.990
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-di-indebito-occorre-la-chiusura-del-conto
CIÒ IN QUANTO LA DOMANDA DI ACCERTAMENTO È STRUMENTALE ALL’ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI CONDANNA
Sentenza | Tribunale di Benevento, Giudice Onorario di Pace, Avv. Rosario Molino | 01.06.2023 | n.1242
RIPETIZIONE INDEBITO: L’AZIONE PUO’ ESSERE ESERCITATA SOLO DOPO L’ESTINZIONE DEL CONTO CORRENTE
IN COSTANZA DI RAPPORTO NON SI CONFIGURANO PAGAMENTI RIPETIBILI
Sentenza | Corte d’Appello di Campobasso, Pres. D’Errico – Rel. Spinelli | 06.05.2021 | n.158
RIPETIZIONE INDEBITO: LA PRESCRIZIONE DECORRE DAL MOMENTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO NULLO
L’ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ RETROAGISCE FINO A QUELLA DATA
Sentenza | Giudice di Pace di Ivrea, dott.ssa Francesca Lombardo | 13.01.2021 | n.22
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