RIPETIZIONE INDEBITO: la prescrizione decorre dal momento della stipula del contratto nullo

Pubblicato il da Avv. Brunella Caniglia - aggiornato il

RIPETIZIONE INDEBITO: la prescrizione decorre dal momento della stipula del contratto nullo

Provvedimento segnalato dall’Avv. Giampiero Rampinelli Rota del Foro di Brescia

L’accertamento con sentenza della nullità del titolo sulla base del quale è stato effettuato un pagamento determina un’azione di ripetizione d’indebito oggettivo, il cui termine di prescrizione decennale inizia a decorrere non dalla data di pronuncia della detta sentenza, bensì dalla data del pagamento effettuato al momento della stipula del contratto nullo (o parzialmente nullo), ossia dalla data alla quale retroagisce l’accertamento della nullità.

La ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. si risolve nell’azione volta alla restituzione di quanto adempiuto da un soggetto ad un altro quando questo adempimento non era dovuto, ed è soggetta al termine di prescrizione decennale.

Questi i principi espressi dal Giudice di Pace di Ivrea, dott.ssa Francesca Lombardo, con la sentenza n. 22 depositata il 13 gennaio 2021.

Nel caso di specie, il cliente lamentava che, in sede di estinzione anticipata del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della retribuzione stipulato con una società finanziaria, non era stata effettuata la riduzione del costo totale del finanziamento, con riferimento alla quota dei costi relativi alla restante durata del contratto non goduto, così come previsto dall’art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/CE. A fondamento della propria domanda, l’attore affermava dunque di avere diritto alla restituzione, a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., delle somme di denaro anticipatamente versate per i costi del finanziamento non goduto, e alla convenuta anticipate.

L’istituto convenuto proponeva eccezione di prescrizione decennale, in quanto il contratto era stato stipulato nel marzo 2009 e la domanda azionata solo ad ottobre del 2019. Un’eccezione ritenuta fondata ed accolta, per le motivazioni di cui sopra, da parte del Giudice di Pace.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

INDEBITO-PRESCRIZIONE: È VALIDAMENTE PROPOSTA QUANDO LA PARTE HA PROVATO L’INERZIA DEL TITOLARE
IL CORRENTISTA HA L’ONERE DI PROVARE L’ESISTENZA DI UN AFFIDAMENTO
Sentenza | Tribunale di Napoli, GOT Avv. Vincenzo Scalzone | 27.07.2020 | n.5326

RIPETIZIONE INDEBITO: l’eventuale prescrizione dell’azione non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie
Incide solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Fidanzia | 19.05.2020 | n.9141

PRESCRIZIONE: IL TERMINE DECENNALE DECORRE DALLA CESSAZIONE DEI RAPPORTI BANCARI
L’ATTO INTERRUTTIVO DEVE CONTENERE UN’ESPLICITA INTIMAZIONE O RICHIESTA SCRITTA DI ADEMPIMENTO
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Sez _I civ., Pres. Bonaretti – Rel. Milone | 24.04.2020 | n.991

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