
Articolo a cura dell’avv. Paolo Calabretta, del Foro di Catania
Il danno da illegittimo protesto non è risarcibile in re ipsa, cioè per il semplice verificarsi della lesione dell’interesse protetto, ma richiede la dimostrazione di specifiche conseguenze dannose, come limitazioni nell’accesso al credito o compromissione dell’immagine commerciale. La mera illegittima levata del protesto non costituisce titolo per il risarcimento, in assenza di allegazioni e prove sulle conseguenze dannose effettive.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Scrima – Rel. Cricenti, con l’ordinanza n. 12637 del 13 maggio 2025.
Nel caso di specie, la questione atteneva al danno da illegittimo protesto di effetti cambiari.
I giudici di legittimità, come correttamente aveva già disposto la Corte di merito, hanno osservato che va escluso che il fatto di avere subito un protesto illegittimo possa di per sé costituire titolo di risarcimento, in assenza di allegazioni o prove sulla esistenza di conseguenze dannose, che possono consistere in limitazioni nell’accesso al credito o nell’immagine commerciale compromessa, e via dicendo.
In fattispecie analoga, ossia di illegittima segnalazione alla centrale rischi, la Corte di legittimità aveva già ribadito che occorre pur sempre dimostrare che ne sono seguite conseguenze dannose (all’immagine, alla reputazione o ad altro) e che non basta quindi la mera illegittima levata del protesto (Cass. 6589/2023; Cass. 31537/2018).
L’accertamento circa la prova di tali conseguenze dannose è accertamento in fatto rimesso al giudice di merito.
Del resto, ha concluso la Corte di Cassazione, anche a volerlo ritenere qui sindacabile, il motivo di ricorso non offriva ragioni di censura, poiché non si indicava quali queste prove fossero, in cosa fossero consistite, ossia quali conseguenze dannose si fossero prodotte ed in che termini dovessero ritenersi provate.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AMMISSIBILE IL RICORSO DI URGENZA EX ART. 700 CPC PER LA CANCELLAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE
Ordinanza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Valeria Castaldo | 22.04.2020 |
PROTESTO CAMBIALE: L’ILLEGITTIMITÀ NON È DI PER SE SUFFICIENTE A GIUSTIFICARE IL RISARCIMENTO
È NECESSARIO FORNIRE LA PROVA DELLA GRAVITÀ DELLA LESIONE E DELLA NON FUTILITÀ DEL DANNO
Sentenza | Corte d’ Appello di Roma, Pres. Cofano – Rel. Thellung de Courtelary | 17.01.2018 | n.308
IL TITOLO È LEGITTIMAMENTE PROCEDIBILE MEDIANTE PRESENTAZIONE DI COPIA AUTENTICA, DA RESTITUIRSI ALL’ESITO AL PORTATORE
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Scaldaferri | 04.01.2017 | n.91
PROTESTO: DEVE ESSERE EFFETTUATO ANCHE IN CASO DI ASSEGNO SMARRITO O RUBATO
L’INTERESSE ALLA LEVATA DEL PROTESTO NON È ESCLUSIVAMENTE RICONDUCIBILE ALLA PRESENTAZIONE ALL’INCASSO DI UN ASSEGNO PRIVO DI PROVVISTA
Ordinanza | Tribunale di Roma, Dott. Federico Salvati | 21.10.2015
L’IMPRENDITORE PROTESTATO ILLEGITTIMAMENTE SUBISCE DANNO D’IMMAGINE
Sentenza | Corte di Cassazione | 14.02.2014 | n.3427
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