FIDEIUSSIONI – ABI: la disciplina antitrust non si applica alle fideiussioni specifiche

Pubblicato il da Redazione

FIDEIUSSIONI – ABI: la disciplina antitrust non si applica alle fideiussioni specifiche

Provvedimento segnalato dall’Avv. Giampiero Rampinelli Rota, del foro di Brescia

In tema di fideiussioni, i contratti riproducenti le clausole previste dal modello ABI (oggetto di censura da parte della Banca d’Italia in funzione di autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi), sono parzialmente nulli.

 Infatti, i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” così Cass. 41994/2021 citata, in massima.

 Al contrario non può essere invocata la nullità parziale del contratto di garanzia specifica per violazione della disciplina anti-trust, in applicazione di un principio di diritto enunciato peraltro specificamente soltanto per i modelli-tipo predisposti per i contratti di fidejussione c.d. omnibus, ciò che escluderebbe in ogni caso la sua applicabilità limitatamente alla porzione di garanzia che trova la sua causale nel contratto di fidejussione specifica in questione.

 Questo è il principio espresso dal Tribunale di Brescia, Giudice Carlo Bianchetti, con la sentenza n. 5211 del 16 dicembre 2024.

Accadeva che due fideiussori proponevano opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli dalla società mandataria di una SPV, con il quale gli veniva intimato il pagamento, in solido tra loro, di euro 238.893,58, oltre interessi come da domanda, euro 4.456,00 per compensi ed euro 406,50 per esborsi, oltre accessori come per legge.

In particolare gli opponenti, garanti dei crediti derivanti dai contratti di conto corrente e di fido promiscuo originariamente concesso dalla Banca alla Società debitrice, eccepivano la nullità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust, in quanto riproducenti il contenuto delle clausole ABI sanzionate dalla nota decisione di Bankitalia; la inosservanza, da parte della creditrice, di quanto disposto dall’art. 1956 c.c., e comunque del canone di buona fede di cui all’art. 1375 c.c., con conseguente liberazione dei garanti; la mancata prova, da parte della convenuta opposta, del quantum debeatur, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.

Quanto alla invalidità delle fideiussioni in quanto riproduttive del modello ABI, il Giudice ha ritenuto di aderire alla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 41994/2021, che, in tema di validità delle fideiussioni prestate in conformità al “modello ABI” (oggetto di censura da parte della Banca d’Italia in funzione di autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi), conclude nel senso della nullità solo parziale di tali contratti (“i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” così Cass. 41994/2021 citata, in massima).

E ciò perché, come osserva la sentenza in esame nella parte conclusiva sua motivazione, “pur nella consapevolezza dell’estrema problematicità della scelta tra le diverse forme di tutela riconoscibili al cliente-fideiussore – deve ritenersi che, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella che perviene a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un’ipotesi di «nullità parziale»”.

Il Tribunale conferma la propria adesione a tale orientamento, a nulla rilevando che, nel caso di specie, i contratti de quibus fossero stati conclusi a notevole distanza temporale dalla intesa anticoncorrenziale, proprio per il fatto che comunque il contenuto ricalcava pedissequamente le clausole sanzionate di nullità.

Da ciò conseguiva la nullità delle clausole nn. 2, 5 e 6 del contratto di fidejussione omnibus (vale a dire le clausole che ripropongono letteralmente le cc.dd. clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e la rinuncia ai termini ex art. 1957 cod, civ., oggetto del provvedimento n. 55 emesso il 2 maggio 2005 dalla Banca d’Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza – cfr. doc. 3 di parte opponente), ed in particolare della clausola derogatoria del disposto dell’art. 1957 cod. civ. (a nulla rilevando in proposito che in precedenti occasioni, citate dalla parte convenuta, la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto astrattamente valida tale ultima clausola, ove singolarmente considerata; ed infatti nelle fattispecie poste all’attenzione del Supremo Collegio non si verteva nella odierna ipotesi di contratti di fidejussione omnibus conformi allo schema ABI censurati dalla Banca d’Italia).

Al contrario, aggiunge il Giudice, non poteva essere invocata la nullità parziale del contratto di garanzia specifica rilasciata dagli opponenti per violazione della disciplina anti-trust, in applicazione di un principio di diritto enunciato peraltro specificamente soltanto per i modelli-tipo predisposti per i contratti di fideiussione c.d. omnibus, ciò che escluderebbe in ogni caso la sua applicabilità limitatamente alla porzione di garanzia che trova la sua causale nel contratto di fideiussione specifica in questione.

Sulla base di tali considerazioni e ritenuti infondati gli altri motivi, il Tribunale ha rigettato l’opposizione, con condanna dei garanti, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta opposta.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

FIDEIUSSIONI – ABI: L’ACCERTAMENTO CONTENUTO NEL PROVVEDIMENTO BANKIT N. 55/2005 VALE SOLO PER LE GARANZIE OMNIBUS

LA PRESUNZIONE DI INTESA ANTICONCORRENZIALE NON SORGERÀ CON RIFERIMENTO A CLAUSOLE CONTRATTUALI CONVENUTE IN FIDEIUSSIONI SPECIFICHE

Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Illarietti – Rel. Tombesi | 19.06.2023 | n.5075

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussioni-abi-laccertamento-contenuto-nel-provvedimento-bankit-n-55-2005-vale-solo-per-le-garanzie-omnibus

 FIDEIUSSIONE-ABI: IL PROVVEDIMENTO BANKIT N.55-2005 NON PROVA L’INTESA ANTICONCORRENZIALE PER LE GARANZIE SOTTOSCRITTE SUCCESSIVAMENTE

SI DEVE PROVARE LA PERSISTENZA DELL’ASSETTO ANTI-CONCORRENZIALE NEL MERCATO

Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Marangoni – Rel.Bellesi | 21.06.2023 | n.5120

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-abi-il-provvedimento-bankit-n-55-2005-non-prova-lintesa-anticoncorrenziale-per-le-garanzie-sottoscritte-successivamente

 FIDEIUSSIONE-ABI: L’ATTORE DEVE PROVARE IL NESSO DI DIPENDENZA RELATIVO A INTESE ANTICONCORRENZIALI

LA GENERICA DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE VA SANZIONATA CON LA CONDANNA PER LITE TEMERARIA

Sentenza | Tribunale di Rovigo, Giudice Federica Abiuso | 14.02.2022 | n.138

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-abi-lattore-deve-provare-il-nesso-di-dipendenza-relativo-a-intese-anticoncorrenziali

 FIDEIUSSIONE-ABI: I CONTRATTI A VALLE DI INTESE ANTICONCORRENZIALI SONO PARZIALMENTE NULLI

L’INVALIDITÀ TRAVOLGE LE SOLE CLAUSOLE RIPRODUTTIVE DEGLI SCHEMI VIETATI

Sentenza | Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres.Raimondi-Rel.Valitutti | 30.12.2021 | n.41994

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-abi-i-contratti-a-valle-di-intese-anticoncorrenziali-sono-parzialmente-nulli

 FIDEIUSSIONI ANTITRUST: LA MERA COINCIDENZA CON LE CLAUSOLE ABI NON È SUFFICIENTE A DIMOSTRARNE L’ILLICEITÀ

L’ATTORE DEVE PROVARE TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE D’ILLECITO CONCORRENZIALE

Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 28.01.2023 | n.82

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussioni-antitrust-la-mera-coincidenza-con-le-clausole-abi-non-e-sufficiente-a-dimostrarne-lilliceita

FIDEIUSSIONI – ABI: la disciplina antitrust non si applica alle fideiussioni specifiche - Ex Parte Creditoris