ISSN 2385-1376Nel giudizio promosso dal correntista per la rideterminazione del saldo e la ripetizione dell’indebito, grava sull’attore l’onere di allegare specificamente e provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, anche quando la contestazione riguardi interessi ultralegali, anatocismo o altri addebiti asseritamente illegittimi. Tale onere comprende, di regola, la produzione del contratto di conto corrente contenente le clausole contestate, non potendo il correntista invocare il principio di vicinanza della prova per trasferire sulla banca l’onere di dimostrare l’esistenza delle pattuizioni. L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio e non è utilizzabile per finalità esplorative. Tuttavia, qualora il rapporto sia stato instaurato nel decennio antecedente alla richiesta documentale e la Banca sia obbligata alla conservazione, consegna ed esibizione del contratto, la mancata produzione della documentazione può assumere valore presuntivo in ordine alla dedotta assenza della forma scritta ex art. 117 TUB.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Firenze, Pres. Primavera – Rel. Nannipieri, con la sentenza n. 2403 del 29 giugno 2026 con la quale ha rigettato l’appello proposto dai correntisti, confermando la decisione di primo grado che aveva respinto sia l’opposizione a decreto ingiuntivo sia la domanda riconvenzionale di ripetizione dell’indebito bancario.
La controversia traeva origine dalla richiesta della Banca di pagamento di circa euro 219.000,00, quale residuo dovuto in relazione a due contratti di finanziamento, cui gli opponenti avevano contrapposto una serie di contestazioni relative anche ad altri rapporti di conto corrente, deducendo l’illegittima applicazione di interessi ultralegali, anatocistici, commissioni di massimo scoperto e ulteriori poste ritenute indebite.
Con particolare riferimento alla domanda di ripetizione dell’indebito, la Corte ha ribadito il principio secondo cui, nei giudizi promossi dal correntista per ottenere la rideterminazione del saldo e la restituzione delle somme asseritamente indebitamente addebitate dalla banca, grava sull’attore non soltanto l’onere di allegare in maniera specifica i fatti posti a fondamento della domanda, ma anche quello di fornire la relativa prova. In particolare, il correntista deve dimostrare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati in favore della banca, anche quando la contestazione riguardi l’applicazione di interessi ultralegali, anatocistici o altre clausole contrattuali ritenute invalide.
La Corte ha quindi escluso che la semplice produzione degli estratti conto possa essere sufficiente a dimostrare l’esistenza dell’indebito. Sebbene gli estratti consentano di verificare le somme concretamente addebitate e, eventualmente, pagate dal correntista, essi non sono di per sé idonei a dimostrare che tali addebiti siano privi di una valida causa giustificativa. Ciò in quanto sia gli interessi ultralegali sia l’anatocismo possono, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, essere oggetto di valida pattuizione tra le parti. Ne consegue che il correntista che agisca in ripetizione deve fornire la prova dell’assenza di una valida pattuizione idonea a giustificare gli addebiti contestati.
In tale prospettiva, la Corte ha ritenuto che l’onere probatorio del correntista si estenda anche alla dimostrazione di fatti negativi, quale l’assenza di una valida pattuizione contrattuale. La natura negativa del fatto da provare non determina, infatti, un automatico trasferimento dell’onere sulla banca, potendo il correntista assolvere tale onere anche mediante presunzioni o attraverso la dimostrazione di fatti positivi incompatibili con l’esistenza dell’accordo. La Corte ha richiamato, sul punto, il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui l’inesistenza della causa debendi costituisce un elemento costitutivo della domanda di ripetizione dell’indebito e deve essere provata da chi propone la domanda.
Particolarmente significativa è poi la precisazione secondo cui il correntista non può invocare il principio di vicinanza della prova per trasferire sulla banca l’onere di dimostrare l’esistenza delle clausole contrattuali contestate. Secondo la Corte, infatti, tale principio non può operare quando entrambe le parti abbiano avuto, almeno in linea generale, la possibilità di acquisire la disponibilità del contratto al momento della sua sottoscrizione. L’obbligo della banca di conservare la documentazione bancaria non è, pertanto, sufficiente a modificare la regola generale dettata dall’art. 2697 c.c. in ordine alla distribuzione dell’onere probatorio.
La decisione assume particolare rilievo anche con riferimento alla mancata produzione del contratto di conto corrente e all’utilizzo degli strumenti di acquisizione documentale. La Corte ha chiarito che l’ordine di esibizione previsto dall’art. 210 c.p.c. non può essere utilizzato per supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla parte che agisce in giudizio, né può essere impiegato con finalità meramente esplorative. Di conseguenza, la mancata ottemperanza della banca all’ordine di esibizione non consente automaticamente di ritenere provati i fatti allegati dal correntista, quando questi non abbia previamente assolto al proprio onere probatorio.
La Corte ha tuttavia individuato una significativa distinzione con riferimento ai rapporti bancari rientranti nel periodo temporale per il quale la banca è tenuta alla conservazione e alla consegna della documentazione. Richiamando anche la più recente giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato che, qualora il rapporto sia stato instaurato nel decennio anteriore alla richiesta del cliente, la mancata consegna o produzione del contratto da parte della banca, nonostante la richiesta documentale, può assumere valore presuntivo ai fini della dimostrazione della violazione dell’obbligo di forma scritta previsto dall’art. 117 TUB. Diversamente, per rapporti risalenti a oltre dieci anni prima, la mera mancata produzione del contratto da parte della banca non è sufficiente a dimostrare l’originaria assenza della forma scritta, poiché non sussiste più, nei termini considerati dalla Corte, l’obbligo di conservazione, consegna ed esibizione della documentazione.
Nel caso concreto, i rapporti di conto corrente erano risalenti a periodi ampiamente anteriori alla richiesta ex art. 119 TUB formulata nel marzo 2017. La Corte ha quindi ritenuto che non potesse essere attribuita alla banca la responsabilità della mancata acquisizione dei contratti e che, in assenza della documentazione contrattuale, non fosse possibile verificare la fondatezza delle contestazioni relative agli interessi ultralegali, all’anatocismo e agli altri addebiti asseritamente illegittimi.
La conseguenza è stata il rigetto della domanda di ripetizione dell’indebito, non essendo stata fornita la prova necessaria dell’inesistenza della causa giustificativa degli addebiti. La Corte ha dunque confermato che, nei giudizi di indebito bancario, la mera allegazione dell’illegittimità delle poste e la produzione degli estratti conto non sono sufficienti, dovendo il correntista dimostrare concretamente il fondamento delle proprie contestazioni e, in particolare, l’assenza di una valida causa contrattuale degli addebiti.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ESSO NON RIENTRA TRA I DOCUMENTI PER I QUALI PUÒ ESSERE CHIESTA LA CONSEGNA EX ART 119 TUB
Sentenza | Corte di Appello di Napoli, Pres. Cataldi – Rel.Rizzi | 28.04.2026 | n.3213
SI APPLICANO LE REGOLE GENERALI IN TEMA DI ONERE DELLA PROVA DI CUI ALL’ART. 2697 COD. CIV
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone | 20.11.2024 | n.10117
È TENUTO ANCHE A PRODURRE IN GIUDIZIO IL CONTRATTO SCRITTO DI CONTO CORRENTE
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Alessia Marotta | 06.02.2024 | n.256
IL MEDESIMO HA L’ONERE DI PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO CON LE SINGOLE RIMESSE SUSCETTIBILI DI RIPETIZIONE
Sentenza | Tribunale di Lagonegro, Giudice Giuseppe Izzo | 03.10.2023 | n.42
INDEBITO: IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO
L’EVENTUALE CARENZA DELLA PROVA PUÒ ESSERE INTEGRATA ANCHE CON ALTRI MEZZI DI COGNIZIONI DISPOSTI D’UFFICIO
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Caradonna | 17.04.2020 | n.7895
È IN CAPO AL CORRENTISTA L’ONERE DI PROVARE CHE I PAGAMENTI SIANO STATI EFFETTUATI E CHE GLI STESSI SIANO PRIVI DI UNA VALIDA CAUSA DEBENDI
Ordinanza | Cassazione Civile, Sez. I, Pres. Schirò – Rel. Genovese | 28.11.2018 | n.30822
INDEBITO OGGETTIVO PARZIALE: L’ONERE DELLA PROVA INCOMBE SULLA PARTE CHE AGISCE
L’ESISTENZA DELL’INDEBITO OGGETTIVO DIPENDE DALLA MANCANZA ORIGINARIA E SOPRAVVENUTA DI QUALUNQUE CAUSA GIUSTIFICATIVA DEL PAGAMENTO
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 14.05.2012 | n.7501
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