ISSN 2385-1376La violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria, anche quando integri una concessione abusiva del credito in favore di un’impresa in stato di crisi conclamata, non determina automaticamente la nullità del contratto di finanziamento. La conseguenza ordinaria di tale condotta è, infatti, di natura risarcitoria, a tutela della massa dei creditori per l’eventuale aggravamento del dissesto. La nullità del contratto resta configurabile soltanto nell’ipotesi più grave e circoscritta del cosiddetto reato-contratto, quando la stipulazione del finanziamento si ponga in contrasto con specifiche norme penali e venga accertato il concorso del funzionario bancario nel reato commesso dal debitore.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Terrusi – Rel. D’Aquino, con la sentenza n. 19276 del 11 giugno 2026.
La controversia trae origine dalla domanda di ammissione allo stato passivo proposta da una banca per un credito di euro 802.006,13, derivante da un mutuo chirografario stipulato nel luglio 2021 e assistito per il 90% dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia.
Il credito era stato escluso dallo stato passivo sul presupposto che il finanziamento fosse stato concesso in violazione delle regole di sana e prudente gestione, integrando una fattispecie di abusiva concessione del credito. Il Tribunale di Como aveva ritenuto che la Banca avesse finanziato un’impresa già caratterizzata da rilevanti segnali di crisi e, conseguentemente, aveva dichiarato nullo il contratto di finanziamento per illiceità della causa.
In particolare, il giudice di merito aveva valorizzato una serie di elementi sintomatici della situazione di difficoltà della società finanziata: l’assenza di attività e di personale da circa quattordici mesi, l’incremento dei debiti tributari, anomalie contabili, incongruenze nel bilancio provvisorio, l’omessa acquisizione della dichiarazione IVA, la cessazione dei rapporti di lavoro risultante dalla visura camerale, il recesso dell’unico committente, nonché l’inconsistenza patrimoniale dell’amministratore che aveva prestato garanzia personale.
Secondo il Tribunale, la Banca avrebbe pertanto violato le disposizioni di vigilanza bancaria e l’obbligo di sana e prudente gestione previsto dall’art. 5 TUB, erogando credito in assenza di una ragionevole prospettiva di restituzione. La nullità sarebbe derivata dalla ritenuta illiceità della causa concreta del finanziamento, individuata nell’interesse della banca a beneficiare della garanzia statale senza sopportare il rischio dell’inadempimento del mutuatario.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha censurato tale impostazione.
Richiamando il consolidato principio delle Sezioni Unite in materia di violazione delle regole di condotta (Cass. S.U. n. 26724/2007), la Corte ha ribadito la necessità di distinguere tra regole di validità del contratto e regole di comportamento. La violazione delle norme di correttezza, buona fede e sana e prudente gestione, anche quando abbiano carattere imperativo, non determina automaticamente la nullità del contratto.
Applicando tale principio alla concessione abusiva del credito, la Suprema Corte ha precisato che la concessione di un finanziamento a un’impresa già insolvente o in stato di crisi conclamata, in violazione delle disposizioni di vigilanza bancaria, può integrare un comportamento illecito e determinare la responsabilità risarcitoria della banca per l’aggravamento del dissesto e il pregiudizio arrecato alla massa dei creditori, ma non comporta, per ciò solo, la nullità del contratto di finanziamento.
La Cassazione richiama, in questo senso, la propria recente giurisprudenza, secondo cui il contratto stipulato in violazione delle regole di prudente gestione bancaria non è nullo per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito comune alle parti, in assenza di una specifica disposizione che vieti in via generale la stipulazione di negozi pregiudizievoli per i terzi.
Ne consegue che l’abusiva concessione del credito opera, di regola, sul piano della responsabilità e non su quello della validità del contratto.
La Corte individua, tuttavia, una significativa eccezione: la nullità può configurarsi qualora la condotta della banca trascenda la mera violazione delle regole di prudenza bancaria e integri una fattispecie penalmente rilevante, come nel caso del cosiddetto “reato-contratto”. In tale ipotesi, ove venga accertato il concorso del funzionario bancario nel reato e sussista il nesso causale tra l’erogazione del finanziamento e l’aggravamento del dissesto, la violazione della norma penale imperativa può riflettersi sulla validità del contratto ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c.
La Cassazione ha pertanto accolto i primi due motivi del ricorso della banca, cassando il decreto del Tribunale di Como e rinviando la causa per un nuovo esame.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA NULLITÀ DEI CONTRATTI PER “CONCESSIONE ABUSIVA DI CREDITO E AGGRAVAMENTO DEL DISSESTO”
COME NASCE UN EQUIVOCO GIURIDICO
Articolo Giuridico | 09.12.2024 |
IL PARAMETRO DEL RISCHIO NON IRRAGIONEVOLE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. Genovese – Rel. Nazzicone | 30.06.2021 | n.18610
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno








