ISSN 2385-1376Il mutuo stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario nei confronti della banca non è nullo per il solo fatto che le somme erogate siano immediatamente destinate all’estinzione del precedente debito. L’accredito della somma sul conto corrente è infatti sufficiente a integrare la disponibilità giuridica della provvista e, quindi, a perfezionare il contratto di mutuo, restando la successiva destinazione solutoria il risultato di un distinto atto dispositivo del mutuatario. Ne consegue che il mutuo solutorio, ove presenti i requisiti di cui all’art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo per la restituzione delle somme mutuate.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Catania, Pres. Murana – Rel. La Mantia, con la sentenza n. 733 del 26 maggio 2026.
La vicenda trae origine da due mutui chirografari, stipulati da una società con un istituto bancario, rispettivamente per gli importi originari di euro 200.000,00 e euro 400.000,00, le cui obbligazioni erano garantite da fideiussioni.
A fronte dell’inadempimento della società e dei garanti, la Banca otteneva un decreto ingiuntivo, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 439.093,71, oltre interessi e spese, quale debito residuo derivante dai due finanziamenti.
Gli ingiunti proponevano opposizione, contestando, tra l’altro, la validità dei mutui sotto il profilo della loro natura solutoria. In particolare, sostenevano che le somme formalmente erogate in forza dei due finanziamenti fossero state immediatamente utilizzate per ripianare il saldo passivo del conto corrente n. 184020 e che tale saldo fosse soltanto apparente, in quanto determinato dall’applicazione di clausole contrattuali asseritamente nulle.
Secondo gli opponenti, pertanto, i finanziamenti non avrebbero comportato un’effettiva erogazione di nuova provvista, ma si sarebbero limitati a trasformare una precedente esposizione debitoria in un nuovo rapporto di finanziamento. Da ciò gli stessi pretendevano di far derivare la nullità dei mutui per difetto di causa, con conseguente insussistenza del credito azionato in via monitoria.
Il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo provata l’erogazione dei finanziamenti e, soprattutto, escludendo che la destinazione delle somme al ripianamento di una precedente esposizione debitoria potesse determinare, di per sé, la nullità dei mutui.
La decisione veniva impugnata. Anche in appello gli appellanti insistevano sulla natura meramente solutoria dei finanziamenti, sostenendo che le somme erano state utilizzate per estinguere un debito pregresso derivante dal conto corrente e che quest’ultimo fosse, a sua volta, illegittimamente determinato.
La Corte d’Appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado, valorizzando il più recente orientamento della Corte di Cassazione e, in particolare, il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5841/2025.
Secondo tale principio, il contratto di mutuo si perfeziona, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione, nel momento in cui la somma mutuata viene posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche qualora non vi sia una materiale consegna del denaro. È sufficiente, a tal fine, l’accredito della somma sul conto corrente del mutuatario.
La circostanza che le somme siano state immediatamente destinate al ripianamento di pregresse esposizioni debitorie nei confronti della stessa banca mutuante non esclude, secondo la Corte, l’effettivo perfezionamento del mutuo. La destinazione solutoria costituisce, infatti, un atto dispositivo successivo e distinto rispetto alla fattispecie contrattuale del mutuo.
Ne consegue che il cosiddetto mutuo solutorio non è, per ciò solo, nullo e, ove presenti i requisiti previsti dall’art. 474 c.p.c., è idoneo a costituire valido titolo esecutivo.
Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che risultava documentato e, comunque, non era contestato dagli stessi appellanti che le somme relative ai due finanziamenti fossero state accreditate sul conto corrente. Tale circostanza è stata quindi ritenuta sufficiente a dimostrare la messa a disposizione giuridica delle somme e, conseguentemente, il perfezionamento dei contratti di mutuo.
La contestazione secondo cui il conto corrente presentava un saldo passivo soltanto apparente non è stata invece ritenuta idonea a incidere sulla validità dei finanziamenti. Gli appellanti, infatti, non avevano fornito la prova dell’effettiva illegittimità del saldo, non avendo prodotto gli estratti conto necessari per verificare quali addebiti fossero eventualmente derivati dall’applicazione di clausole nulle e in quale misura avessero inciso sulla posizione debitoria.
La Corte ha pertanto ritenuto che la mera destinazione delle somme mutuate all’estinzione della pregressa esposizione non potesse privare i finanziamenti della loro natura di mutuo né determinarne la nullità, confermando così la validità dei contratti e la loro idoneità a fondare la pretesa creditoria azionata in via monitoria.
L’appello è stato quindi integralmente rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO SOLUTORIO: PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER IL RISANAMENTO DI UNA SITUAZIONE DEBITORIA PREGRESSA
L’ACCREDITO IN CONTO CORRENTE DELLE SOMME È SUFFICIENTE AD INTEGRARE LA DATIO REI GIURIDICA PROPRIA DEL MUTUO
Sentenza | Corte di Appello di Ancona, Pres. Annalisa Gianfelice – Rel. De Nisco | 24.09.2025 | n.1149
MUTUO SOLUTORIO: NON È QUALIFICABILE COME DILAZIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO DEL DEBITO PREESISTENTE NÉ COME “PACTUM DE NON PETENDO”
NON È NULLO IN QUANTO LA DATIO REI CONSISTE NELL’ACCREDITO IN CONTO CORRENTE
Sentenza | Corte di Appello di Torino, Pres. Rel. Maccarone | 29.09.2023 | n.1130
MUTUO SOLUTORIO: LA REVOCABILITÀ È ESCLUSA SE VIENE STIPULATO NELL’AMBITO DI UN PIÙ AMPIO PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
TALE CONTRATTO RESTA LECITO ANCHE SE VOLTO SOLTANTO A ESTINGUERE PASSIVITÀ PREGRESSE
Ordinanza | Cass. civ., Sez. I, Pres. Cristiano – Rel. Fidanzia | 09.06.2023 | n.16377
MUTUO SOLUTORIO: VALIDO ANCHE SE STIPULATO PER RIPIANARE UN DEBITO PREGRESSO VERSO LA BANCA
IL RIPIANAMENTO DELLA PASSIVITÀ COSTITUISCE UNA POSSIBILE MODALITÀ DI IMPIEGO DELL’IMPORTO MUTUATO
Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Rosetti | 25.07.2022 | n.23149
L’OPERAZIONE DI “RIPIANAMENTO” DI DEBITO A MEZZO DI NUOVO “CREDITO”
La modifica accessoria dell’obbligazione come pactum de non petendo ad tempus
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. Genovese – Rel. Dolmetta | 26.01.2021 | n.1517
MUTUO DI SCOPO: IRRILEVANTE CHE LA FINALITÀ SIA ATTUATA PRIMA O DOPO L’EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
SUSSISTE NULLITÀ SE (E SOLO SE) IL PRESTITO VIENE UTILIZZATO PER UN FINE DIVERSO DA QUELLO INDICATO IN CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Roma, Dott. Fausto Basile | 02.03.2018 | n.4578
MUTUO FONDIARIO: NON È POSSIBILE QUALIFICARLO COME “MUTUO DI SCOPO”
LA FINALITÀ DELLA SOMMA MUTUATA NON È ELEMENTO ESSENZIALE DI TALE SCHEMA NEGOZIALE
Sentenza | Tribunale di Varese, Giudice Heather M.R. Lo Giudice | 22.10.2018 | n.831
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