ISSN 2385-1376La sospensione disciplinata dall’art. 623 c.p.c. costituisce una forma di sospensione “esterna”, conseguente alla perdita di efficacia esecutiva del titolo e destinata a mantenere il processo esecutivo in una situazione di quiescenza fino al venir meno della causa sospensiva o all’adozione di un diverso provvedimento tipico previsto dall’ordinamento. L’art. 624, comma 3, c.p.c. configura, invece, una fattispecie estintiva di carattere tipico e di stretta interpretazione, non suscettibile di applicazione analogica al di fuori dei casi espressamente contemplati dal legislatore. Per il Tribunale, la mancata introduzione del giudizio di merito può produrre effetti esclusivamente rispetto all’opposizione proposta, ma non può estendersi sino a determinare l’estinzione del processo esecutivo in assenza di una sospensione concessa ai sensi dell’art. 624 c.p.c.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Lecce, Pres. Zuppetta – Rel. Perrone, con la sentenza n. 2251 del 17 giugno 2026.
La vicenda trae origine da una procedura esecutiva presso terzi promossa nei confronti di una società debitrice sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. A seguito dell’opposizione proposta dalla debitrice avverso il decreto ingiuntivo, il Giudice dell’opposizione, con provvedimento del 23 gennaio 2025, disponeva la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell’art. 649 c.p.c. Conseguentemente, il Giudice disponeva la sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell’art. 623 c.p.c.
Successivamente, il 30 giugno 2025, la società debitrice proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., contestando l’impignorabilità delle somme sottoposte a esecuzione, in quanto riconducibili a fondi pubblici. Poiché la procedura esecutiva risultava già sospesa ex art. 623 c.p.c., il Giudice dell’Esecuzione non disponeva una nuova sospensione ai sensi dell’art. 624 c.p.c., ma, con ordinanza del 23 settembre 2025, assegnava alle parti il termine perentorio di 60 giorni per l’introduzione del giudizio di merito dell’opposizione, ai sensi dell’art. 616 c.p.c.
Il provvedimento veniva comunicato il 24 settembre 2025 e, pertanto, il termine per l’introduzione del giudizio di merito veniva a scadere il 23 novembre 2025. Nessuna delle parti provvedeva, tuttavia, a introdurre il giudizio di merito entro tale termine. La società debitrice, ritenendo che l’inutile decorso del termine perentorio comportasse l’estinzione della procedura esecutiva, presentava quindi, il 27 novembre 2025, un’apposita istanza di estinzione ai sensi dell’art. 624, comma 3, c.p.c.
Il Giudice dell’Esecuzione rigettava però l’istanza, ritenendo che il meccanismo estintivo previsto dall’art. 624, comma 3, c.p.c. non fosse applicabile alla fattispecie, dal momento che la sospensione della procedura non era stata disposta ai sensi dell’art. 624 c.p.c., ma era conseguenza della sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo disposta ex art. 649 c.p.c. e, quindi, della conseguente sospensione ex art. 623 c.p.c.
La debitrice proponeva reclamo contro tale decisione, sostenendo, in particolare, che il Giudice, avendo espressamente qualificato come “perentorio” il termine assegnato ex art. 616 c.p.c., non avrebbe potuto successivamente negargli le conseguenze proprie della sua inosservanza. Secondo la reclamante, il mancato rispetto del termine avrebbe dovuto determinare l’estinzione della procedura esecutiva.
Il Tribunale di Lecce ha tuttavia ritenuto infondato il reclamo, distinguendo tra gli effetti della mancata introduzione del giudizio di merito e l’estinzione della procedura esecutiva.
Il Collegio ha chiarito che l’art. 624, comma 3, c.p.c. prevede l’estinzione della procedura soltanto quando il giudizio di merito non venga introdotto nel termine assegnato a seguito di una sospensione disposta dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 624 c.p.c. nell’ambito dell’opposizione esecutiva. La fattispecie estintiva, pertanto, presuppone necessariamente una sospensione funzionalmente collegata all’opposizione e disposta ai sensi dell’art. 624 c.p.c.
Nel caso concreto, invece, la procedura era già sospesa ex art. 623 c.p.c. per effetto della sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e l’opponente non aveva neppure richiesto una sospensione ex art. 624, comma 1, c.p.c. Il Giudice dell’Esecuzione si era quindi limitato ad assegnare il termine per l’introduzione del giudizio di merito, senza adottare una nuova sospensione funzionalmente collegata all’opposizione.
Di conseguenza, il mancato rispetto del termine perentorio ex art. 616 c.p.c. non ha prodotto l’estinzione del processo esecutivo, ma ha determinato esclusivamente l’inefficacia dell’opposizione. Il Tribunale ha escluso la possibilità di estendere analogicamente la sanzione estintiva prevista dall’art. 624, comma 3, c.p.c., in ragione del principio di tipicità delle cause di estinzione del processo esecutivo.
Pertanto, pur essendo decorso inutilmente il termine perentorio assegnato ex art. 616 c.p.c., la procedura esecutiva non si è estinta.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 616 CPC: OVE INTRODOTTO CON RICORSO DEVE RISPETTARE IL TERMINE PERENTORIO
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