ISSN 2385-1376La mediazione demandata dal giudice ai sensi dell’art. 5-quater d.lgs. n. 28/2010 costituisce condizione di procedibilità del giudizio di appello e pone a carico dell’appellante, quale parte interessata alla prosecuzione del giudizio, l’onere di attivare ritualmente il procedimento e di comparire al primo incontro personalmente ovvero mediante un procuratore munito di specifica procura sostanziale. La mera comparizione del difensore, anche se munito di procura alle liti contenente il potere di conciliare, non è sufficiente ad assolvere la condizione di procedibilità, con conseguente improcedibilità dell’impugnazione.
In caso di mediazione demandata dal giudice ai sensi dell’art. 5-quater d.lgs. n. 28/2010 la parte onerata deve munirsi di una nuova procura sostanziale per l’avvio del procedimento di mediazione, ben considerando che la partecipazione dell’incontro di mediazione può essere delegata a condizione che nella procura anche con firma non autenticata, contenga gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all’articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Roma, Pres. Thellung De Courtelary – Rel. Montanaro, con la sentenza n. 4789 del 8 giugno 2026.
La controversia trae origine dall’opposizione proposta dalla società debitrice e dai due garanti avverso un decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Roma aveva ingiunto il pagamento, in solido, di circa 1,2 milioni di euro, quale residuo di un finanziamento bancario. Gli opponenti avevano contestato, tra l’altro, la legittimazione della Banca e della cessionaria del credito, la validità delle fideiussioni, l’applicazione degli interessi, l’anatocismo, l’usura e la violazione della buona fede contrattuale.
Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e condannato gli opponenti al pagamento delle spese di lite. La decisione veniva quindi impugnata in appello, con costituzione della Banca e della società cessionaria del credito, entrambe contrarie all’accoglimento del gravame.
Nel corso del giudizio di secondo grado, la Corte d’Appello di Roma, ritenendo opportuno favorire una possibile definizione bonaria della controversia in considerazione della natura della causa, dello stato dell’istruzione, del comportamento delle parti e delle questioni poste con i motivi di appello, disponeva, ai sensi dell’art. 5-quater d.lgs. n. 28/2010, l’esperimento della mediazione demandata, rinviando la causa per verificarne l’esito e, conseguentemente, la sussistenza della condizione di procedibilità dell’appello.
Nel caso di specie, come risulta dal verbale del primo incontro innanzi al mediatore il 15.12.2025, prodotto da parte appellante in data 9.2.2026, il procedimento di mediazione demandata è stato introdotto dalla parte appellante in virtù della procura alle liti, senza il rilascio di ulteriore procura speciale, ben evidenziando che la parte appellante non compariva personalmente all’incontro di mediazione che aveva esito negativo.
La Corte affrontava quindi la questione relativa all’operatività della mediazione demandata in appello, precisando che l’art. 5-quater consente al giudice, anche in secondo grado, di disporre la mediazione con ordinanza motivata, purché ciò avvenga prima della fissazione dell’udienza di rimessione della causa in decisione. Nel caso concreto, la precedente udienza era stata revocata proprio per consentire alla Corte di disporre la mediazione e, pertanto, non sussisteva alcuna violazione del limite temporale previsto dalla norma.
Il Collegio, in particolare, afferma che nel giudizio di appello, l’onere di attivare la mediazione demandata grava sull’appellante, in quanto soggetto che ha interesse alla prosecuzione del giudizio e che assume la veste di attore rispetto all’impugnazione. Tale principio, secondo la Corte, opera anche quando l’appello sia proposto dall’originario opponente a decreto ingiuntivo: non trova infatti applicazione, in questa fase, la regola prevista per la mediazione obbligatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel caso concreto, l’appellante aveva effettivamente introdotto il procedimento di mediazione, ma al primo incontro non era comparsa personalmente. Al suo posto era intervenuto un avvocato in sostituzione del difensore costituito, privo tuttavia di una procura sostanziale conferitagli dalla parte. La Corte ha quindi ritenuto che la partecipazione del solo difensore non fosse sufficiente.
Infatti, la parte può certamente farsi sostituire nel procedimento di mediazione, ma il sostituto deve essere munito di una procura speciale sostanziale avente ad oggetto la partecipazione alla mediazione e il potere di disporre dei diritti sostanziali coinvolti nella controversia. La procura alle liti, anche se attribuisce al difensore ampi poteri giudiziali e stragiudiziali e il potere di conciliare, non è sufficiente.
Di conseguenza, la Corte ha ritenuto non ritualmente esperita la mediazione demandata e, trattandosi di condizione di procedibilità dell’impugnazione, ha dichiarato improcedibile l’appello, con conseguente stabilizzazione della sentenza di primo grado, compensando integralmente tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
CONTESTO NORMATIVO
D.LGS. 4 MARZO 2010, N. 28 -ART. 5 QUATER – MEDIAZIONE DEMANDATA DAL GIUDICE
- Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6.
- La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l’articolo 5, commi 4, 5 e 6.
- All’udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ È SODDISFATTA SE ENTRO L’UDIENZA DI RINVIO FISSATA DAL GIUDICE VI SIA STATO IL PRIMO INCONTRO TRA LE PARTI INNANZI AL MEDIATORE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Gorgoni | 14.02.2024 | n.4133
MEDIAZIONE DELEGATA: IL TERMINE DI 15 GIORNI NON È PERENTORIO
DEVE ESSERE ESPERITA ENTRO L’UDIENZA DI RINVIO FISSATA DAL GIUDICE
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Di Virgilio – Casadonte 14.12.2021 40035 | 14.12.2021 | n.40035
MEDIAZIONE – OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO: GRAVA SUL DEBITORE L’ONERE DI ATTIVARE IL PROCEDIMENTO
IL TERMINE FISSATO DAL GIUDICE NON HA NATURA ORDINATORIA
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Pasquale Maccarrone | 14.01.2019 | n.55
MEDIAZIONE: IL TERMINE ASSEGNATO DAL GIUDICE PER L’INTRODUZIONE DELL’ISTANZA NON È PERENTORIO
LA DOMANDA È PROCEDIBILE ANCHE IN CASO DI AVVIO TARDIVO DEL PROCEDIMENTO
Sentenza | Corte di Appello Milano, Pres. Santosuosso – Est. Fiecconi | 07.06.2017 | n.2515
MEDIAZIONE: LA TARDIVA PROPOSIZIONE DELL’ISTANZA DI NON DETERMINA L’IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA
IL TERMINE EX ART. 5, CO.II, D.LGS. N. 28/2010, HA NATURA ORDINATORIA E NON PERENTORIA
Ordinanza | Tribunale di Vasto, Dott. Fabrizio Pasquale | 15.05.2017 |
MEDIAZIONE: IL TERMINE ASSEGNATO DAL GIUDICE PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO È PERENTORIO
IL MANCATO RISPETTO COMPORTA LA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA CON CONDANNA ALLE SPESE
Sentenza | Tribunale di Cagliari, Dott. Ignazio Tamponi | 08.02.2017 | n.445
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