ISSN 2385-1376Provvedimento segnalato dalla Dott.ssa Tiziana Giusto, dello studio legale I-Law
Nei rapporti tra sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 322-ter c.p. ed esecuzione forzata individuale non trova applicazione la disciplina del Codice Antimafia sulla tutela dei terzi creditori, essendo costituzionalmente illegittima la sua estensione alle esecuzioni individuali. Trova invece applicazione il principio di diritto comune della priorità temporale delle formalità pubblicitarie.
Questo è il principio espresso dalla Corte Costituzionale, Pres. Amoroso – Rel. Petitti, con la sentenza n. 126 del 16 luglio 2026, con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p., nella parte in cui estendeva alle procedure esecutive individuali la disciplina del Codice Antimafia previste per la tutela dei terzi nell’ambito del sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
La decisione trae origine da una procedura esecutiva immobiliare promossa innanzi al Tribunale di Pavia e patrocinata da I-Law nell’interesse di una società cessionaria di credito bancario ipotecario, nella quale si è posto il tema del rapporto tra il pignoramento immobiliare e un successivo sequestro preventivo disposto in sede penale. La vicenda ha posto in evidenza un importante contrasto interpretativo e giurisprudenziale circa la tutela dei creditori e dell’aggiudicatario laddove il vincolo penale intervenga su beni già interessati dall’esecuzione civile.
Ritenendo la questione di particolare importanza e suscettibile di incidere sull’intero sistema delle esecuzioni, il Tribunale di Pavia ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c.
La Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, esaminata la nuova disciplina introdotta dall’art. 104 bis disp. att. c.p.p., ha ritenuto che la normativa imponesse l’applicazione del modello previsto dal Codice Antimafia anche ai sequestri preventivi ordinari, ravvisando tuttavia seri dubbi di compatibilità con gli artt. 3, 24, 42 e 117 della Costituzione.
Nel procedimento in Cassazione, patrocinato per conto del creditore ipotecario dagli Avvocati Davide Sarina e Stefano Menghini, Senior Partner, coadiuvati dagli Avvocati Giangiacomo Ciceri, Director, e Andrea Siena, Senior Legal Advisor, la Suprema Corte ha sospeso il giudizio e rimesso la questione alla Corte costituzionale.
Con la sentenza n. 126/2026, la Consulta ha fatto proprie le argomentazioni sostenute da I-Law nel contesto della procedura avanti la Corte di Cassazione, affermando che la generalizzazione di una disciplina concepita per il contrasto alla criminalità organizzata determina un sacrificio irragionevole e sproporzionato dei diritti dei creditori estranei al reato.
La Corte costituzionale, in parte motiva, esplicita infatti che: “(…) la presunzione di mala fede… se può giustificarsi nell’area del contrasto alla criminalità organizzata…si appalesa viepiù inesigibile man mano che ci si allontana da questa area specifica, ovvero dal nucleo originario delle misure di prevenzione” e che “Il cumulo di aspetti negativi rende eccessivo il peso sul creditore, tanto più a fronte di reati del debitore non necessariamente legati al crimine organizzato, sicché la norma censurata non supera il test convenzionale di proporzionalità”.
La Consulta ha escluso quindi che il solo sequestro preventivo finalizzato alla confisca possa determinare, in via automatica, l’applicazione del regime speciale del Codice Antimafia alle procedure esecutive individuali, riaffermando che tale disciplina eccezionale non tollera applicazioni estensive al di fuori del proprio perimetro fisiologico e che, nel concorso tra creditori in sede esecutiva, mantengono inalterato il proprio vigore le ordinarie regole civilistiche dell’anteriorità delle formalità pubblicitarie.
Lo Studio I-Law ha assistito il creditore nell’intera vicenda processuale, sin dalla fase innanzi al Tribunale di Pavia, contribuendo alla definizione delle questioni giuridiche successivamente sottoposte al vaglio della Corte di cassazione e della Corte costituzionale.
La pronuncia rappresenta dunque uno snodo fondamentale nel diritto dell’esecuzione forzata e nel delicato crocevia tra giurisdizione civile e penale, con ricadute significative per l’effettività della tutela creditoria, la certezza delle procedure esecutive e la proficua reintroduzione dei beni nel circuito economico.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RAPPORTI TRA SEQUESTRO PREVENTIVO ANTIMAFIA E LE PROCEDURE FALLIMENTARI
BREVE COMMENTO ALL’ART. 63 DEL D.LGS. N. 159/2011
Articolo Giuridico | 10.11.2017 |
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno








