ISSN 2385-1376Il contratto di mutuo costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. quando la somma mutuata sia stata effettivamente posta nella disponibilità giuridica del mutuatario e quest’ultimo abbia assunto nel contratto un’obbligazione di restituzione espressa, univoca e incondizionata. A tal fine, non è necessaria la materiale consegna del denaro, potendo la disponibilità della somma essere realizzata anche mediante un’operazione contabile. La dichiarazione del mutuatario, contenuta nel contratto notarile, di aver ricevuto la somma mutuata mediante accredito su apposito conto, integra quietanza avente efficacia confessoria e, in assenza della prova di errore di fatto o violenza ai sensi dell’art. 2732 c.c., è idonea a comprovare l’avvenuta erogazione del finanziamento e, conseguentemente, l’efficacia esecutiva del contratto.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Firenze, Pres. Lococo – Rel. Ermini, con la sentenza n. 1974 del 19 maggio 2026.
La vicenda trae origine da un contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2006 tra un istituto bancario e una società operante nel settore agricolo, per l’importo di euro 815.000,00, assistito da garanzia ipotecaria.
A seguito dell’inadempimento della mutuataria, la Banca notificava nel 2017 atto di precetto per l’importo di euro 686.080,57, procedendo successivamente all’avvio dell’esecuzione immobiliare. La debitrice proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., contestando, tra gli altri profili, la validità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo.
In particolare, l’opponente sosteneva che il contratto non fosse idoneo a fondare l’esecuzione forzata, mettendo in discussione l’effettiva erogazione della somma mutuata e, quindi, la sussistenza di un’obbligazione restitutoria attuale, certa ed esigibile. La questione assumeva rilievo in ragione della struttura del finanziamento e delle modalità attraverso le quali la somma era stata resa disponibile alla mutuataria.
Il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo sussistenti i presupposti per riconoscere al contratto efficacia esecutiva.
La mutuataria proponeva quindi appello, riproponendo la contestazione relativa all’assenza dei requisiti richiesti dall’art. 474 c.p.c.
La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado, richiamando il principio secondo cui il contratto di mutuo è idoneo a costituire titolo esecutivo quando la somma mutuata sia stata posta nella disponibilità giuridica del mutuatario e quest’ultimo abbia assunto un’obbligazione restitutoria espressa, univoca e incondizionata.
A tal fine, la Corte ha precisato che non è indispensabile la materiale consegna della somma di denaro, essendo sufficiente che il mutuatario ne abbia acquisito la disponibilità giuridica, che può essere realizzata anche attraverso un’operazione contabile.
Nel caso concreto, il contratto notarile conteneva una specifica dichiarazione della mutuataria con la quale la stessa dava atto di aver ricevuto l’importo di euro 815.000,00, mediante accredito su un apposito conto corrente non produttivo di interessi. Tale dichiarazione è stata qualificata dalla Corte come quietanza avente valore confessorio, trattandosi di una dichiarazione resa dalla parte alla propria controparte contrattuale.
La Corte ha quindi ritenuto che tale dichiarazione fosse idonea a comprovare l’avvenuta messa a disposizione della somma mutuata e, unitamente all’espressa obbligazione di restituzione contenuta nel contratto, a integrare i requisiti necessari affinché il contratto potesse valere come titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c.
La successiva produzione di documentazione contabile bancaria non è stata ritenuta sufficiente a superare l’efficacia probatoria della quietanza, non essendo stata fornita dalla mutuataria la prova di un errore di fatto o di violenza, unici presupposti che, ai sensi dell’art. 2732 c.c., avrebbero consentito di revocare la confessione.
La Corte ha pertanto escluso la dedotta carenza di efficacia esecutiva del mutuo e, unitamente al rigetto degli ulteriori motivi di gravame, ha integralmente confermato la sentenza impugnata.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PRIME RIFLESSIONI E IMPLICAZIONI DELLA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE N. 5968/2025 PER IL SETTORE BANCARIO
Articolo Giuridico | Corte di Cassazione, Sez. Unite, Pres. D’Ascola – Rel. De Stefano | 06.03.2025 | n.5968
MUTUO CON DEPOSITO CAUZIONALE: VALIDO COME TITOLO ESECUTIVO EX ART. 474 CPC
RILEVA L’ASSUNZIONE UNIVOCA ED INCONDIZIONATA DELL’OBBLIGAZIONE RESTITUTORIA DA PARTE DEL MUTUATARIO
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. Unite, Pres. D’Ascola – Rel. De Stefano | 06.03.2025 | n.5968
IN SENSO CONFORME
MUTUO CON DEPOSITO CAUZIONALE: COSTITUISCE VALIDO TITOLO ESECUTIVO EX ART. 474 CPC
LE CONDIZIONI RELATIVE ALLO SVINCOLO DELLA SOMMA EROGATA SUL CONTO (E SUBITO DOPO DEPOSITATA) SONO RISOLUTIVE E NON SOSPENSIVE
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Stefania Cannavale | 18.12.2024 |
MUTUO CONDIZIONATO: VALE QUALE TITOLO ESECUTIVO AI SENSI DELL’ART 474 CPC
IL DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO NON INFLUISCE SULL’EFFICACIA DELLA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA SOMMA IN FAVORE DEL MUTUATARIO
Ordinanza | Tribunale di Latina, Giudice Alessandra Lulli | 21.10.2024 |
MUTUO CON DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO: COSTITUISCE VALIDO TITOLO ESECUTIVO
IL TRASFERIMENTO DEL DENARO DALLA BANCA AL MUTUATARIO COSTITUISCE EFFETTIVA EROGAZIONE DEI FONDI
Ordinanza | Tribunale di Cuneo, Giudice Rodolfo Magrì | 07.10.2024 | n.4
MUTUO CON DEPOSITO CAUZIONALE: COSTITUISCE VALIDO TITOLO ESECUTIVO
IL DEPOSITO CONTESTUALE ALL’EROGAZIONE E QUIETANZA DELLA SOMMA PRESUPPONE L’AVVENUTA TRADITIO E QUINDI IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Ordinanza | Tribunale di Siena, Giudice Giulia Capannoli | 10.07.2024 |
IL GIUDICE SMENTISCE L’ORIENTAMENTO ESPRESSO IN CASS. CIV. N. 12007 DEL 3 MAGGIO 2024
Ordinanza | Tribunale di Siena, Giudice Marianna Serrao | 13.06.2024 |
MUTUO CON DEPOSITO CAUZIONALE: VALE COME TITOLO ESECUTIVO, ESSENDOVI LA TRADITIO DELLE SOMME EROGATE
IL GIUDICE CONTRADDICE LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 12007 DEL 3.05.2024, ALLINEANDOSI ALL’ORDINANZA N. 25632 DEL 27.10.2017
Ordinanza | Tribunale di Arezzo, Giudice Elisabetta Rodinò di Miglione | 06.06.2024 |
MUTUO CONDIZIONATO: VALE COME TITOLO ESECUTIVO
IL TRIBUNALE RITIENE DI NON ADERIRE ALLA RECENTE DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE N.12007 DEL 3.05.2024
Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Alessandro Auletta | 15.05.2024 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-condizionato-vale-come-titolo-esecutivo
MUTUO CON DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO: COSTITUISCE VALIDO TITOLO ESECUTIVO
LA QUIETANZA RILASCIATA DAL DEBITORE COMPORTA COMUNQUE IL TRASFERIMENTO DEL DENARO DAL PATRIMONIO DELL’ISTITUTO DI CREDITO A QUELLO DEL MUTUATARIO
Sentenza | Tribunale di Foggia, Giudice Michele Palagano | 03.04.2024 | n.946
MUTUO: AI FINI DELLA VALIDITÀ È SUFFICIENTE LA DISPONIBILITÀ GIURIDICA DELLA SOMMA PRESTATA
CONFIGURA CONSEGNA IDONEA A PERFEZIONARE IL CONTRATTO NON ESCLUSIVAMENTE LA MATERIALE E FISICA TRADITIO DEL DENARO NELLE MANI DEL MUTUATARIO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Rubino – Rel. Condello | 27.02.2023 | n.5921
MUTUO IPOTECARIO: È EFFETTIVAMENTE EROGATO ANCHE SE VINCOLATO A INCOMBENTI FORMALI DEL MUTUATARIO
VALIDO COME TITOLO ESECUTIVO ANCHE SE LA SOMMA È POSTA IN DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO
Sentenza | Tribunale di Perugia, Giudice Giulia Maria Lignani | 15.12.2021 | n.1720
MUTUO: COSTITUISCE PROVA DELLA TRADITIO LA COSTITUZIONE DI UN DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO
È UN AUTONOMO ATTO DI DISPOSIZIONE DEL BENE AD OPERA DEL MUTUATARIO
Sentenza | Tribunale di Forlì, Giudice Giorgia Sartoni | 24.04.2020 | n.309
MUTUO CON DEPOSITO CAUZIONALE: PER IL PERFEZIONAMENTO NON OCCORRE LA MATERIALE TRADITIO DEL DENARO
È SUFFICIENTE IL CONSEGUIMENTO DELLA DISPONIBILITÀ GIURIDICA
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Cristina Liverani | 16.01.2019 |
MUTUO: COSTITUISCE PROVA DELLA CD. “TRADITIO” LA COSTITUZIONE DI UN DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO
LA PIENA DISPONIBILITÀ GIURIDICA EQUIVALE ALLA CONSEGNA MATERIALE DELLA SOMMA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. prima civile, Pres. Didone – Rel. Bisogni | 27.10.2017 | n.25632
IN SENSO DIFFORME:
MUTUO FONDIARIO: IL CONTRATTO CONDIZIONATO È INIDONEO AD ASSUMERE L’EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO
LA PECULIARITÀ È QUELLA DI PERFEZIONARSI CON LA DATIO REI E NON PER EFFETTO DEL MERO CONSENSO ESPRESSO DALLE PARTI
Ordinanza | Tribunale di Tivoli, Giudice Marco Piovano | 05.04.2019 |
ESECUZIONE FORZATA: IL MUTUO IPOTECARIO CON DEPOSITO CAUZIONALE NON È TITOLO ESECUTIVO
È NECESSARIO UN ULTERIORE ATTO, CONSACRATO NELLE FORME RICHIESTE DALL’ART. 474 C.P.C. CHE ATTESTI L’EFFETTIVO SVINCOLO DELLA SOMMA GIÀ MUTUATA
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo | 03.05.2024 | n.12007
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