MORATORIA EX ART. 67 C.4 CCII: può comportare una sospensione del pagamento dei crediti privilegiati e degli interessi legali sino a due anni dall’omologazione della proposta di ristrutturazione
Pubblicato il da Avv. Paola Serpe
Ai sensi dell’art. 67, 4 comma, CCII (così come modificato dall’art. 19 del D.lgs. 13 settembre 2024 n. 136), la moratoria fino a due anni dall’omologazione, che può essere contenuta nella proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore in relazione ai crediti muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, va interpretata nel senso che la proposta stessa può comportare una sospensione del pagamento dei corrispondenti debiti e degli interessi legali sino a due anni, senza la necessità di prevederne l’inizio del pagamento ovvero l’estinzione integrale da parte del debitore prima del decorso del predetto biennio dall’omologazione; a sua volta, anche il pagamento degli interessi legali rimane dunque sospeso, ove la proposta di moratoria lo preveda, per il medesimo periodo della moratoria, ferma l’obbligatorietà del loro computo decorrendo essi, sui predetti debiti assistiti da prelazione, anche nel corso del biennio.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Ferro – Rel. Amatore, con la sentenza n. 11676 del 29 aprile 2026.
CONTESTO NORMATIVO
Art. 67 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Procedura di ristrutturazione dei debiti
- Il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.
- La domanda è corredata dell’elenco:
- a) di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
- La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.
- 4. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall’OCC. La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali.
- È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
- Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON PUÒ ESSERE INTERPRETATA NEL SENSO DI VIETARE PIANI DI DURATA SUPERIORE AL BIENNIO
Decreto | Tribunale di Bolzano, Giudice Thomas Fleischmann | 16.01.2026 |
LA MORATORIA DEI CREDITORI PRIVILEGIATI DEVE ESSERE INTERPRETATA QUALE TERMINE FINALE ENTRO IL QUALE IL PAGAMENTO DIFFERITO DEVE ESSERE ESEGUITO
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Maria De Vivo | 02.02.2026 |
LA DISPOSIZIONE HA FINALITÀ ACCELERATORIA, ESSENDO VOLTA A CONSENTIRE L’ARRESTO IN LIMINE DELLA PROCEDURA MANIFESTAMENTE INAMMISSIBILE
Decreto | Tribunale di Avellino, Giudice Pasquale Russolillo | 26.10.2023 |
CIÒ ALLA LUCE DI UNA LETTURA RESTRITTIVA DELLE NORME REGOLATIVE DELLA MATERIA DEL SOVRAINDEBITAMENTO
Sentenza | Corte di Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro – Rel. Varotti | 21.06.2023 | n.1351
SOVRAINDEBITAMENTO: L’APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE IMPEDISCE LE AZIONI CAUTELARI O ESECUTIVE
CIÒ FINO A QUANDO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DIVENTI DEFINITIVO
Sentenza | Tribunale di Pisa, Giudice Eleonora Polidori | 15.04.2022 | n.503
PIANO DEL CONSUMATORE: QUANDO DEVE VERIFICARSI IL SOVRAINDEBITAMENTO?
L’INDEBITAMENTO DEVE ESSERE IMPREVEDIBILE E SUCCESSIVO ALL’ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI
Decreto | Tribunale di Napoli, Giudice Francesco Paolo Feo | 27.01.2021|
SI TRATTA DI UN EVENTO RIENTRANTE NELL’INEVITABILE ALEA DI QUALSIASI ATTIVITÀ DI IMPRESA
Ordinanza | Tribunale di Catania, Pres. Roberto Cordio | 27.11.2020