ISSN 2385-1376In tema di apertura di credito, la pattuizione, al momento della stipula, di un tasso di interesse superiore al tasso soglia integra usura originaria, con conseguente nullità della clausola e non debenza degli interessi, ai sensi degli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c. È irrilevante che, nel corso del rapporto, il tasso usurario convenuto non sia stato concretamente applicato e che gli interessi effettivamente addebitati siano rimasti entro la soglia, posto che la disciplina antiusura sanziona già la mera convenzione o promessa di interessi usurari.
Inoltre, ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, IV, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Bologna, Pres. Salina – Rel. Romagnoli, con la sentenza n. 1527 del 1° giugno 2026.
La controversia trae origine da un giudizio promosso da una società correntista nei confronti della Banca, avente ad oggetto la rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente assistito da una apertura di credito di euro 600.000,00.
La correntista contestava, tra l’altro, l’usurarietà originaria delle condizioni economiche dell’apertura di credito stipulata il 9 gennaio 2009, nonché la legittimità degli ulteriori addebiti applicati dalla Banca sul conto corrente.
In particolare, secondo la prospettazione dell’appellante, il contratto prevedeva un tasso debitore nominale del 13,75% annuo, mentre, per il primo trimestre 2009 e per la categoria delle aperture di credito in conto corrente superiori a euro 5.000,00, il tasso soglia usurario era pari al 13,68%. Il tasso convenuto risultava, pertanto, già al momento della stipula, superiore alla soglia prevista dalla L. n. 108/1996.
La questione veniva sottoposta a CTU contabile, la quale confermava l’anomalia contrattuale, precisando che il tasso nominale del 13,75%, tenuto conto della capitalizzazione trimestrale, corrispondeva a un tasso effettivo del 14,475%. Il contratto prevedeva inoltre una maggiorazione di quattro punti percentuali per gli utilizzi oltre il limite dell’affidamento.
Il CTU rilevava, tuttavia, che nel corso del rapporto la Banca non aveva mai applicato interessi superiori ai tassi soglia. Il Tribunale di Parma aveva quindi escluso la configurabilità dell’usura, procedendo al ricalcolo del rapporto sulla base delle condizioni contrattuali e accertando un differenziale in favore della correntista di euro 45.932,03.
La società proponeva appello, insistendo sulla circostanza che la mera pattuizione di un tasso usurario al momento della stipula fosse sufficiente a determinare la nullità della clausola relativa agli interessi, indipendentemente dalla successiva concreta applicazione di un tasso superiore alla soglia.
La Corte d’Appello di Bologna ha accolto tale censura, ritenendo che la documentazione contrattuale e gli stessi accertamenti peritali dimostrassero che, al momento della conclusione dell’apertura di credito, era stato pattuito un tasso superiore al tasso soglia.
La Corte ha quindi ritenuto irrilevante che il tasso usurario non fosse stato concretamente applicato nel corso del rapporto, affermando che gli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c. sanzionano già la promessa o convenzione di interessi usurari. Ne è conseguita l’esclusione degli interessi passivi relativi all’apertura di credito, oltre all’espunzione degli ulteriori costi e competenze non assistiti da valida pattuizione scritta.
All’esito del ricalcolo, la Corte ha accertato che alla data del 22 maggio 2017 non era dovuto il saldo negativo di euro 83.544,82 e che, alla data del 30 settembre 2017, risultava un differenziale in favore della correntista di euro 263.860,65.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SOLO DAL CONFRONTO TRA QUANTO PAGATO E QUANTO SI SAREBBE DOVUTO PAGARE SI PUÒ FAR COMPRENDERE SE SIA STATO APPLICATO UN SAGGIO USURARIO
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone | 20.11.2024 | n.10117
IL DEBITORE DEVE PROVARE TUTTI GLI ELEMENTI CONTENUTI NEL DECRETO MINISTERIALE DI RIFERIMENTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Gorgoni | 14.12.2023 | n.35012
IRRILEVANTE LA TESI DELLA POTENZIALITÀ CHE CONSENTIREBBE DI DOLERSI DELLA PATTUIZIONE DI INTERESSI MORATORI A PRESCINDERE DAL REALE INADEMPIMENTO
Sentenza | Tribunale di Paola, Giudice Luigi Varrecchione | 20.04.2021 | n.299
TALE ONERE NON PUÒ ESSERE SUPERATO CON LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI EQUIPOLLENTI, COME I COMUNICATI STAMPA BANCA D’ITALIA
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 11.09.2019 | n.651
CIÒ AL FINE DI VALUTARE L’INTERESSE CONCRETO E ATTUALE AD OTTENERE UN ACCERTAMENTO GIUDIZIALE EX ART. 100 CPC
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Paolo Andrea Vassallo | 11.01.2023 | n.296
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno








