ISSN 2385-1376In tema di cessione “in blocco” dei crediti bancari ex art. 58 TUB, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale assolve alla funzione di rendere opponibile la cessione ai debitori ceduti, ma non è di per sé sufficiente a provare l’esistenza del negozio traslativo né l’inclusione dello specifico credito azionato; ove il debitore contesti la titolarità sostanziale del rapporto, grava sul cessionario l’onere di dimostrare il trasferimento del credito, anche mediante elementi presuntivi, tra i quali può assumere rilievo decisivo la dichiarazione del cedente attestante la cessione del singolo rapporto.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Emanuela Musi, con la sentenza n. 2192 del 9 ottobre 2025
Il giudizio trae origine da un’opposizione a precetto proposta dai mutuatari nei confronti di una Società Veicolo costituita ai sensi della legge n. 130 del 1999, la quale aveva intimato il pagamento di somme asseritamente dovute in forza di un mutuo fondiario, assumendo di essere divenuta titolare del credito in virtù di una cessione in blocco conclusa ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993.
Gli opponenti, oltre a contestare il merito della pretesa creditoria, eccepivano il difetto di legittimazione attiva della società procedente, rilevando come quest’ultima avesse prodotto esclusivamente l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, senza depositare il contratto di cessione né ulteriori elementi idonei a dimostrare l’effettivo trasferimento dello specifico credito azionato.
Il Tribunale muove dalla distinzione, ormai consolidata in giurisprudenza, tra legittimazione ad agire e titolarità sostanziale del rapporto dedotto in giudizio. Richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite del 2016, la sentenza chiarisce che la titolarità attiva del credito integra un elemento costitutivo della domanda e, come tale, deve essere allegata e provata da chi agisce. Le contestazioni del debitore sul punto assumono natura di mere difese e possono essere sollevate in ogni fase del giudizio, mentre la carenza di titolarità, ove emergente dagli atti, è rilevabile anche d’ufficio.
In questo quadro, la decisione si concentra sulla portata dell’art. 58 TUB e, in particolare, sul valore probatorio dell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il Tribunale recepisce l’orientamento della Corte di cassazione secondo cui tale pubblicazione assolve alla funzione di rendere opponibile la cessione ai debitori ceduti, sostituendo la notificazione individuale prevista dall’art. 1264 c.c., ma non prova di per sé l’esistenza e il contenuto del negozio traslativo. L’avviso, infatti, presuppone che la cessione sia intervenuta, ma non ne dimostra né la validità né l’inclusione di un determinato credito nel perimetro dell’operazione.
Il Giudice valorizza la distinzione, operata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, tra contestazione dell’esistenza stessa del contratto di cessione e contestazione della mera riconducibilità del singolo credito all’operazione di trasferimento in blocco. Nel primo caso, la prova del contratto è imprescindibile e non può ritenersi sufficiente una dichiarazione unilaterale del cessionario, quale è l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale; nel secondo, l’avviso può assumere rilevanza probatoria qualora contenga indicazioni sufficientemente specifiche da consentire, secondo il prudente apprezzamento del giudice, di ricondurre con certezza il credito azionato alle categorie oggetto di cessione.
Di particolare interesse è il passaggio in cui il Tribunale si sofferma sulla possibilità di fornire la prova della cessione mediante elementi presuntivi, atteso che il negozio di cessione del credito non è soggetto a forme vincolate. In tale prospettiva, viene riconosciuto rilievo alla dichiarazione del cedente attestante la cessione di uno specifico rapporto giuridico. Tale dichiarazione, provenendo dal soggetto originariamente titolare del credito, non si esaurisce in una mera allegazione del cessionario, ma costituisce un elemento documentale esterno e autonomo, idoneo – unitamente ad altri riscontri – a concorrere alla formazione del convincimento del giudice circa l’effettivo trasferimento del credito. La pronuncia sottolinea come, accanto al contratto di cessione, possano assumere valenza probatoria comunicazioni, missive o altri atti provenienti dal cedente, capaci di corroborare l’assunto del cessionario e di colmare le eventuali lacune dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Nel caso concreto, tuttavia, la società opposta aveva prodotto esclusivamente l’avviso di cessione, privo di indicazioni tali da consentire l’individuazione certa del rapporto controverso, e non aveva allegato né il contratto di cessione né dichiarazioni del cedente o ulteriori elementi indiziari.
A fronte della specifica contestazione sollevata dagli opponenti, il Giudice ha ritenuto non raggiunta la prova della titolarità sostanziale del credito, con conseguente accoglimento dell’opposizione e declaratoria di insussistenza del diritto della società cessionaria di procedere in via esecutiva per carenza di legittimazione attiva in senso sostanziale.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INTEGRA ELEMENTO INDIZIARIO GRAVE, PRECISO E CONCORDANTE, IDONEO A DIMOSTRARE L’AVVENUTA INCLUSIONE DEL CREDITO NELLA CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Maria Marta Cristoni | 01.09.2026 | n.765
VI CONCORRE INSIEME ALLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO IN GAZZETTA UFFICIALE
Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice Roberto Ricci | 04.02.2026 | n.61
TALE DICHIARAZIONE PONE IL DEBITORE AL RIPARO DAL RISCHIO DI ESSERE CHIAMATO A PAGARE DUE VOLTE PER LO STESSO DEBITO
Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Giacomo Rocchetti | 23.07.2025 | n.881
OCCORRE CHE VI SIA L’ESPLICITAZIONE DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA DEL CEDENTE CON IL DETTAGLIO DEL CREDITO CEDUTO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 11.07.2025 | n.7016
OCCORRE CHE VI SIA IL NUMERO DI NDG E GLI ESTREMI DELL’AVVISO IN GU
Ordinanza | Tribunale di Nuoro, Giudice Riccardo De Vito | 09.07.2025 |
LA NOTIFICA AL DEBITORE CEDUTO PUÒ AVVENIRE UTILMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
Ordinanza | Tribunale di Novara, Giudice Veronica Zanin | 18.01.2023 |
CESSIONE EX ART. 58 TUB: per la ripetizione di indebito è legittimato passivamente il cedente
LA CARTOLARIZZAZIONE DEL CREDITO COMPORTA IL SOLO TRASFERIMENTO DEL LATO ATTIVO DELLE OBBLIGAZIONI E NON DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Fulvia Piro | 27.12.2022 | n.2190
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