ISSN 2385-1376In tema di cessione di crediti bancari e cartolarizzazione, la mancata iscrizione all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato delle attività di recupero del credito non determina alcun difetto di legittimazione attiva né l’invalidità degli atti di riscossione o degli atti esecutivi, qualora tali attività siano svolte in forza di procura rilasciata da un intermediario regolarmente iscritto all’albo, operante quale mandatario del cessionario. La disciplina dell’iscrizione ex art. 106 TUB attiene infatti al piano pubblicistico dei rapporti con l’autorità di vigilanza e non incide, di per sé, sulla validità civilistica e processuale degli atti posti in essere nell’interesse del titolare del credito.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice Enza Foti, con la sentenza n. 38 del 23 gennaio 2026.
IL FATTO
Con ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c., proposto nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare promossa per il mancato pagamento di un mutuo ipotecario stipulato nel 2009 (e successivamente rinegoziato), la debitrice esecutata proponeva opposizione deducendo, tra l’altro, il difetto di legittimazione attiva della creditrice procedente e dei soggetti incaricati del recupero del credito.
In particolare, l’opponente contestava la validità dell’azione esecutiva sul presupposto che la società cessionaria del credito – subentrata a seguito di operazione di cessione in blocco ex artt. 58 TUB e l. n. 130/1999 – nonché i soggetti da essa incaricati delle attività di riscossione (Master Servicer e Special Servicer) non risultassero iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB, in violazione anche dell’art. 2 del D.M. n. 53/2015. Da tale asserita irregolarità l’opponente faceva discendere la nullità degli atti esecutivi e delle procure rilasciate, nonché la carenza di titolarità e legittimazione sostanziale e processuale della creditrice procedente.
La creditrice opposta si costituiva in giudizio, producendo la documentazione relativa alla catena delle cessioni del credito e deducendo la piena legittimità dell’assetto negoziale e organizzativo adottato. In particolare, evidenziava che l’attività di gestione e recupero dei crediti era stata affidata a un soggetto regolarmente iscritto all’albo ex art. 106 TUB in qualità di Master Servicer, il quale, a sua volta, aveva conferito specifici incarichi operativi a società terze quali meri procuratori, prive di autonoma titolarità del credito.
Il Tribunale, nel ricostruire la vicenda fattuale, rilevava come fosse documentalmente provata sia l’intervenuta cessione del credito in favore della società procedente, sia l’attribuzione delle attività di riscossione a un intermediario vigilato ex art. 106 TUB, operante quale mandatario del cessionario. Secondo il giudice, l’eventuale mancanza di iscrizione all’albo ex art. 106 TUB in capo ai soggetti concretamente incaricati delle attività materiali di recupero, in quanto meri procuratori del Master Servicer, non incide sulla validità degli atti di riscossione né sulla legittimazione processuale della creditrice.
La decisione si colloca nel solco dell’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la disciplina dell’iscrizione all’albo degli intermediari finanziari attiene al piano pubblicistico e ai rapporti con l’autorità di vigilanza, senza riflessi automatici sul piano civilistico o processuale degli atti posti in essere nell’interesse del soggetto titolare del credito o del suo mandatario qualificato. Ne consegue il rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione fondata sulla dedotta violazione dell’art. 106 TUB.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OMESSA ISCRIZIONE ALBO EX ART 106 TUB SERVICER: NON SI VERIFICA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
TALE MANCANZA PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Fanticini | 18.03.2024 | n.7243
OMESSA ISCRIZIONE EX ART. 58 TUB: NON SI TRADUCE IN UNA NULLITÀ DELLA PROCURA DELLO SPECIAL SERVICER INCARICATO ALLA RISCOSSIONE
LA VIOLAZIONE DELLA NORMA HA RILIEVO SOLO NEL CONTESTO DELL’ORDINAMENTO BANCARIO
Sentenza | Tribunale di Lecce, Giudice Catello Maresca | 05.01.2026 | n.24
CESSIONI EX ART. 58 TUB: IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RECUPERO A SPECIAL SERVICER NON ISCRITTI ALL’ALBO EX ART. 106 TUB NON COMPORTA L’INVALIDITÀ DEGLI ATTI DI RISCOSSIONE
L’ART. 2 COMMA 6 DELLA L. N. 130 DEL 1999 NON HA IMMEDIATA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTIENE, PIUTTOSTO ALLA REGOLAMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Angela Randazzo | 02.01.2026 | n.4
OMESSA ISCRIZIONE EX ART. 106 TUB: NON COMPORTA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA DEGLI ATTI COMPIUTI DALLO SPECIAL SERVICER A TUTELA DEI CREDITI CARTOLARIZZATI
LE NORME CONTENUTE NEL TUB NON HANNO ALCUNA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTENGONO ALLA REGOLAMENTAZIONE (AMMINISTRATIVA) DEL SETTORE BANCARIO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Anna Rombolà | 02.01.2026 | n.2
OMESSA ISCRIZIONE EX ART. 106 TUB: NON COMPORTA L’INVALIDITÀ DEL CONFERIMENTO DELL’INCARICO ALLA SOCIETÀ NON VIGILATA E DEI CONSEGUENTI ATTI DI RISCOSSIONE
PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA O PER EVENTUALI PROFILI PENALISTICI
Sentenza | Tribunale di Palermo, Giudice Daniela Galazzi | 03.01.2026 | n.21
ART 106 TUB: NON SONO AFFETTI DA INVALIDITÀ GLI ATTI DI RISCOSSIONE COMPIUTI DALLO SPECIAL SERVICER NON ISCRITTO
L’ART. 2, COMMA 6, DELLA L. N. 130 DEL 1999 NON HA IMMEDIATA VALENZA CIVILISTICA
Sentenza | Tribunale di Caltanissetta, Giudice Vincenza Virone | 02.01.2026 | n.2
NON SI CONFIGURA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Giuseppe Liotta | 01.01.2026 | n.2
LE PREVISIONI DELL’ART. 106 T.U.B. NON HANNO ALCUNA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTENGONO ALLA REGOLAMENTAZIONE (AMMINISTRATIVA) DEL SETTORE BANCARIO
Sentenza | Corte di Appello di Palermo, Pres. Porracciolo – Rel. Maisano | 07.01.2026 | n.30
LA MANCATA ISCRIZIONE RILEVA SOLO SUL PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ E NON INCIDE SULLA VALIDITÀ DELLA PROCURA RILASCIATA DALLA SPV
Sentenza | Tribunale di Varese, Giudice Ida Carnevale | 10.02.2025 | n.103
L’ART. 2 C. 6 DELLA L. N. 130/99 SUL PIANO CIVILISTICO NON HA NATURA DI NORMA IMPERATIVA INDEROGABILE
Sentenza | Tribunale di Mantova, Giudice Alessandra Venturini | 30.05.2025 | n.33
NON ESISTE ALCUNA DISPOSIZIONE DI CARATTERE IMPERATIVO RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Linda Catagna | 16.12.2025 | n.4062
NON ESISTE ALCUNA NORMA IMPERATIVA PER LE CONCRETE ATTIVITÀ DI RECUPERO
Sentenza | Corte Di Appello Di Milano, Pres. Aponte – Rel. Barberis | 23.12.2025 | N.3577
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