ISSN 2385-1376In tema di esecuzione forzata e gestione dei crediti, la mancata iscrizione all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB del soggetto incaricato, in forza di mandato o procura, delle attività di recupero del credito non comporta alcun difetto di legittimazione attiva né l’invalidità delle procure o degli atti esecutivi, ove tali attività siano svolte nell’interesse e per conto del titolare del credito. La disciplina dell’iscrizione ex art. 106 TUB ha natura pubblicistica e attiene ai rapporti con l’autorità di vigilanza, senza incidere, di per sé, sulla validità civilistica e processuale degli atti compiuti.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Grosseto, Giudice Cristina Nicolò, con la sentenza n. 55 del 27 gennaio 2026.
IL FATTO
Con sentenza resa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., il Tribunale ha rigettato un’opposizione all’esecuzione proposta ex art. 615 c.p.c. nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, nella quale gli opponenti avevano dedotto, tra i motivi principali, il difetto di legittimazione attiva della creditrice procedente per asserita violazione della disciplina sull’iscrizione all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB.
In particolare, gli opponenti sostenevano che il soggetto incaricato della gestione e del recupero del credito, operante in forza di procura rilasciata dalla cessionaria, non fosse iscritto all’albo ex art. 106 TUB e che tale circostanza comportasse la nullità della procura e degli atti esecutivi, nonché la carenza del potere di agire in executivis.
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito l’assetto negoziale e organizzativo dell’operazione, accertando che la titolarità del credito faceva capo alla società cessionaria e che l’attività di recupero era svolta in regime di mandato, nell’interesse e per conto del titolare del credito. In tale contesto, il Giudice ha rilevato come gli atti processuali e sostanziali fossero imputabili esclusivamente alla sfera giuridica del soggetto rappresentato, restando irrilevante, ai fini della validità degli stessi, la posizione soggettiva del mandatario sotto il profilo dell’iscrizione all’albo.
Con specifico riferimento all’art. 106 TUB, il Tribunale ha ribadito che la disciplina dell’iscrizione degli intermediari finanziari ha natura pubblicistica e presidia esigenze di vigilanza e controllo del mercato, senza spiegare effetti automatici sul piano civilistico o processuale. Ne consegue che l’eventuale mancanza di iscrizione ex art. 106 TUB del soggetto incaricato delle attività materiali di recupero non determina né un difetto di legittimazione attiva né l’invalidità delle procure o degli atti esecutivi compiuti nell’interesse del titolare del credito.
La decisione si pone in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le violazioni delle disposizioni del TUB in materia di vigilanza non incidono sulla validità ed efficacia degli atti di gestione e recupero del credito, potendo al più rilevare sul piano amministrativo o sanzionatorio. Sulla base di tali argomentazioni, l’opposizione è stata rigettata, con conferma della legittimità dell’azione esecutiva intrapresa.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OMESSA ISCRIZIONE ALBO EX ART 106 TUB SERVICER: NON SI VERIFICA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
TALE MANCANZA PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Fanticini | 18.03.2024 | n.7243
CARTOLARIZZAZIONE: LA MANCATA ISCRIZIONE ALL’ALBO EX ART. 106 TUB DEL SOGGETTO CONCRETAMENTE INCARICATO ALLA RISCOSSIONE NON DETERMINA ALCUN DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE
LA NORMA ATTIENE AL PIANO PUBBLICISTICO DEI RAPPORTI CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA E NON COMPORTA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
Sentenza | Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice Enza Foti | 23.01.2026 | n.38
LA VIOLAZIONE DELLA NORMA HA RILIEVO SOLO NEL CONTESTO DELL’ORDINAMENTO BANCARIO
Sentenza | Tribunale di Lecce, Giudice Catello Maresca | 05.01.2026 | n.24
L’ART. 2 COMMA 6 DELLA L. N. 130 DEL 1999 NON HA IMMEDIATA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTIENE, PIUTTOSTO ALLA REGOLAMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Angela Randazzo | 02.01.2026 | n.4
LE NORME CONTENUTE NEL TUB NON HANNO ALCUNA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTENGONO ALLA REGOLAMENTAZIONE (AMMINISTRATIVA) DEL SETTORE BANCARIO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Anna Rombolà | 02.01.2026 | n.2
PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA O PER EVENTUALI PROFILI PENALISTICI
Sentenza | Tribunale di Palermo, Giudice Daniela Galazzi | 03.01.2026 | n.21
L’ART. 2, COMMA 6, DELLA L. N. 130 DEL 1999 NON HA IMMEDIATA VALENZA CIVILISTICA
Sentenza | Tribunale di Caltanissetta, Giudice Vincenza Virone | 02.01.2026 | n.2
NON SI CONFIGURA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Giuseppe Liotta | 01.01.2026 | n.2
LE PREVISIONI DELL’ART. 106 T.U.B. NON HANNO ALCUNA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTENGONO ALLA REGOLAMENTAZIONE (AMMINISTRATIVA) DEL SETTORE BANCARIO
Sentenza | Corte di Appello di Palermo, Pres. Porracciolo – Rel. Maisano | 07.01.2026 | n.30
LA MANCATA ISCRIZIONE RILEVA SOLO SUL PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ E NON INCIDE SULLA VALIDITÀ DELLA PROCURA RILASCIATA DALLA SPV
Sentenza | Tribunale di Varese, Giudice Ida Carnevale | 10.02.2025 | n.103
L’ART. 2 C. 6 DELLA L. N. 130/99 SUL PIANO CIVILISTICO NON HA NATURA DI NORMA IMPERATIVA INDEROGABILE
Sentenza | Tribunale di Mantova, Giudice Alessandra Venturini | 30.05.2025 | n.33
NON ESISTE ALCUNA DISPOSIZIONE DI CARATTERE IMPERATIVO RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Linda Catagna | 16.12.2025 | n.4062
NON ESISTE ALCUNA NORMA IMPERATIVA PER LE CONCRETE ATTIVITÀ DI RECUPERO
Sentenza | Corte Di Appello Di Milano, Pres. Aponte – Rel. Barberis | 23.12.2025 | N.3577
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