ISSN 2385-1376“In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l’esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i predetti bisogni”.
“L’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita, a norma dell’art. 170 c.c., soltanto per debiti contratti per far fronte ad esigenze familiari, sicché, in sede di opposizione al pignoramento, spetta al debitore provare che il creditore conosceva l’estraneità del credito ai bisogni della famiglia, sia perché i fatti negativi (nella specie l’ignoranza) non possono formare oggetto di prova, sia perché esiste una presunzione di inerenza dei debiti ai detti bisogni”.
“L’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l’indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto”.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Agrigento, Giudice Barbara Cordaro, con la sentenza n. 1070 del 2 luglio 2026.
La controversia trae origine da un procedimento di esecuzione immobiliare promosso da una Banca nei confronti di due fideiussori, soci di una società in nome collettivo.
I debitori avevano chiesto la sospensione della procedura esecutiva, sostenendo che gli immobili pignorati fossero stati precedentemente conferiti in un fondo patrimoniale e che, pertanto, non potessero essere aggrediti dalla Banca.
Il fondo patrimoniale era stato costituito nel 2011, con atto notarile successivamente trascritto e annotato a margine dell’atto di matrimonio. I debitori avevano evidenziato che la costituzione del fondo era anteriore sia all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, sia alla trascrizione del pignoramento.
L’esecuzione era stata intrapresa dalla Banca sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto, emesso per il recupero di crediti derivanti da un mutuo chirografario e da un’apertura di credito per elasticità di cassa concessi alla società della quale i convenuti erano soci e fideiussori.
Il Giudice dell’Esecuzione aveva sospeso la procedura e assegnato alle parti il termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito. La Banca aveva quindi riassunto il giudizio, chiedendo il rigetto dell’opposizione.
I debitori, pur regolarmente citati, non si costituivano nel giudizio di merito e venivano dichiarati contumaci.
Il Tribunale ha quindi esaminato la questione sulla base della documentazione prodotta dalla Banca e ha rigettato l’opposizione.
In via preliminare, il Giudice ha richiamato la disciplina del fondo patrimoniale, istituto previsto dagli artt. 167 e seguenti c.c., attraverso il quale determinati beni vengono destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
I beni costituiti in fondo patrimoniale, pur rimanendo di proprietà dei coniugi o del terzo conferente, sono soggetti a uno specifico vincolo di destinazione e, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, possono essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori.
La regola fondamentale è contenuta nell’art. 170 c.c., secondo cui l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Il criterio decisivo non è quindi costituito dalla natura del debito, ma dalla relazione tra il fatto generatore dell’obbligazione e i bisogni della famiglia.
L’esecuzione sui beni del fondo è infatti preclusa soltanto quando ricorrono congiuntamente due condizioni: il debito deve essere stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e il creditore deve essere stato consapevole di tale estraneità.
Il Tribunale ha quindi sottolineato che l’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c. grava sul debitore che intenda opporsi all’esecuzione.
Il debitore deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il debito sia stato contratto per finalità estranee ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse consapevole di tale estraneità.
La corretta costituzione e opponibilità del fondo, pertanto, non sono sufficienti, da sole, a impedire l’esecuzione.
È necessario dimostrare anche la sussistenza dei presupposti sostanziali previsti dall’art. 170 c.c.
Quanto alla nozione di «bisogni della famiglia», il Tribunale ha richiamato l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui essa non comprende soltanto le spese necessarie per il mantenimento quotidiano della famiglia ma comprende anche le esigenze funzionali al pieno mantenimento e allo sviluppo armonico della famiglia, nonché quelle dirette a potenziarne le capacità economiche e lavorative.
Sono invece escluse le esigenze meramente voluttuarie o caratterizzate da finalità esclusivamente speculative.
La nozione di bisogno familiare deve quindi essere interpretata in senso ampio e concreto, tenendo conto anche dell’indirizzo di vita e del tenore economico prescelto dai coniugi.
Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale ha rilevato che il credito azionato dalla Banca derivava dall’attività d’impresa esercitata dai debitori, i quali erano soci e fideiussori della società debitrice.
Uno dei convenuti aveva inoltre ricoperto la carica di socio amministratore della società.
Secondo il Giudice, tale circostanza assumeva rilievo ai fini della valutazione della destinazione del debito.
In assenza di una prova contraria, il fatto che i debitori avessero svolto attività imprenditoriale attraverso la società e che il debito fosse sorto nell’ambito di tale attività consentiva di ritenere che l’attività economica fosse funzionale anche al mantenimento e allo sviluppo economico del nucleo familiare.
La Corte ha quindi ritenuto operante una presunzione di inerenza del debito ai bisogni della famiglia.
Tale presunzione non poteva essere superata, poiché i debitori, rimasti contumaci, non avevano fornito alcuna prova idonea a dimostrare che l’attività d’impresa e le obbligazioni assunte fossero estranee alle esigenze familiari.
Il Tribunale ha inoltre sottolineato che non era stata fornita alcuna prova del fatto che il sostentamento della famiglia fosse assicurato, nel periodo di riferimento, da fonti di reddito diverse da quelle derivanti dall’attività imprenditoriale dalla quale era sorto il debito.
La circostanza assumeva rilievo perché, secondo il ragionamento del giudice, l’attività d’impresa svolta dai debitori poteva essere considerata strumentale alla produzione delle risorse necessarie al mantenimento della famiglia e al suo sviluppo economico.
La natura imprenditoriale dell’obbligazione non è stata quindi ritenuta, di per sé, sufficiente a escludere l’inerenza del debito ai bisogni familiari.
La circostanza che il debito derivasse da un finanziamento concesso a una società e garantito personalmente dai soci non impediva, infatti, di considerare l’obbligazione come funzionale anche alle esigenze economiche della famiglia.
Il Tribunale ha quindi escluso che l’espressione «obbligazioni contratte» contenuta nell’art. 170 c.c. possa essere interpretata in modo tale da escludere automaticamente le obbligazioni derivanti dall’attività d’impresa.
Anche un debito sorto nell’esercizio di un’attività imprenditoriale può rientrare nell’ambito dei bisogni della famiglia quando l’attività costituisca la fonte delle risorse destinate al mantenimento e allo sviluppo economico del nucleo familiare.
Nel caso concreto, i debitori avevano scelto di non costituirsi nel giudizio di merito e, conseguentemente, non avevano dimostrato che il debito fosse stato contratto per finalità estranee ai bisogni della famiglia.
Non avevano inoltre dimostrato che le risorse derivanti dall’attività imprenditoriale fossero state destinate a finalità diverse dalle esigenze familiari.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che continuasse a operare la presunzione iuris tantum di inerenza del debito ai bisogni della famiglia.
A ciò si aggiungeva la mancata prova dell’ulteriore requisito previsto dall’art. 170 c.c., costituito dalla conoscenza, da parte del creditore, dell’estraneità del debito ai bisogni familiari.
I debitori non avevano fornito alcuna prova che la Banca fosse consapevole del fatto che le obbligazioni assunte fossero estranee alle esigenze della famiglia.
Tale conoscenza non poteva essere desunta dalla documentazione acquisita agli atti.
Di conseguenza, non risultavano dimostrati i presupposti necessari per impedire l’esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale.
La banca poteva quindi agire esecutivamente sui beni dei debitori ai sensi dell’art. 2740 c.c., inclusi i beni conferiti nel fondo patrimoniale.
L’opposizione all’esecuzione è stata pertanto rigettata.
Il Tribunale ha infine dichiarato di non dover provvedere sulle spese di lite, poiché i convenuti erano rimasti contumaci.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FONDO PATRIMONIALE: L’ONERE DELLA PROVA GRAVA SUL DEBITORE OPPONENTE
L’ESECUTATO DEVE DIMOSTRARE CHE IL DEBITO SIA STATO CONTRATTO PER SCOPI ESTRANEI ALLE NECESSITÀ FAMILIARI
Ordinanza | Corte di Cassazione Pres. Esposito – Rel. La Torre | 27.02.2023 | n.5834
FONDO PATRIMONIALE: L’ONERE DELLA PROVA NON È INVERTITO
IMPIGNORABILE SE IL CREDITO PER CUI SI PROCEDE È SOLO INDIRETTAMENTE DESTINATO ALLA SODDISFAZIONE DELLE ESIGENZE FAMILIARI DEL DEBITORE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. De Chiara – Rel. Solaini | 27.04.2020 | n.8201
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fondo-patrimoniale-lonere-della-prova-non-e-invertito
REVOCATORIA DEL FONDO PATRIMONIALE E LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL CONIUGE NON DEBITORE
SUSSISTE NEI CASI DI GIUDIZI PROMOSSI DAL CREDITORE PERSONALE DI UNO DEI CONIUGI PER LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DELL’ATTO DI COSTITUZIONE DI UN FONDO
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI – 3 civ., Pres. Frasca – Rel. Porreca | 20.01.2020 | n.1141
FONDO PATRIMONIALE: SOGGETTO A REVOCATORIA PERCHÉ È ATTO A TITOLO GRATUITO
LA NATURA GRATUITA DEL FONDO PATRIMONIALE COSTITUISCE IL PRESUPPOSTO PER LEGITTIMARE L’ACTIO PAULIANA
Ordinanza | Corte di cassazione – sez. prima, Pres. Ambrosio, Rel. Falabella | 14.02.2018 | n.3641
REVOCATORIA FONDO PATRIMONIALE: LITISCONSORZIO DEL CONIUGE NON DEBITORE E NON PROPRIETARIO DEI BENI
HA UN CONCRETO INTERESSE AL GIUDIZIO IN QUANTO BENEFICIARIO DEI RELATIVI FRUTTI
Sentenza | Cassazione Civile, sez. terza, Pres. Di Amato – Rel. Travaglino | 03.08.2017 | n.19330
IPOTECA: È AMMISSIBILE ANCHE SU BENI FACENTI PARTE DI UN FONDO PATRIMONIALE
ONERE DEL DEBITORE CHE INTENDA FAR VALERE L’IMPIGNORABILITÀ PROVARE L’ESTRANEITÀ DEL DEBITO ALLE ESIGENZE FAMILIARI
Ordinanza | Cassazione civile, sez. VI-T, Pres. Schiro’ – R. Solaini | 26.10.2017 | n.25443
IPOTECA GIUDIZIALE: LEGITTIMA L’ISCRIZIONE SUI BENI DEL FONDO PATRIMONIALE
L’ONERE DELLA PROVA DELL’ESTRANEITÀ AI BISOGNI FAMILIARI SPETTA AL DEBITORE
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Nappi – Rel. Acierno | 27.05.2016 | n.11029
SI TRATTA DI ATTO RIFERITO AD UNA PROCEDURA ALTERNATIVA ALL’ESECUZIONE FORZATA E NON DI ESPROPRIAZIONE IN SENSO STRETTO
Sentenza | Cassazione civile, sez. quinta, Pres. Greco – Rel. Iannello | 25.05.2016 | n.10794
EQUITALIA: L’ISCRIZIONE IPOTECARIA SU BENI COSTITUITI IN FONDO PATRIMONIALE L’ONERE DELLA PROVA
IL CONIUGE OPPONENTE DEVE PROVARE L’ESTRANEITÀ DEL DEBITO ALL’ESIGENZE FAMILIARI E LA SUA CONOSCENZA A CARICO DEL CREDITORE
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 05.03.2013 | n.5385
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