ISSN 2385-1376In materia di cartolarizzazione dei crediti, l’obbligo di iscrizione nell’Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB del soggetto incaricato della gestione o del recupero del credito non integra un presupposto di validità dell’azione giudiziale, né incide sulla legittimazione ad agire del creditore procedente, trattandosi di requisito rilevante esclusivamente sul piano pubblicistico e amministrativo.
È sufficiente il conferimento della licenza ex art. 115 TULPS.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Catania, Giudice Mariano Sciacca, con la sentenza n. 153 del 12 gennaio 2026.
IL FATTO
Con atto di citazione, due fideiussori proponevano opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania nel 2023, con cui era stato loro intimato, nei limiti della garanzia prestata, il pagamento della somma di euro 34.450,62, oltre interessi e spese, in favore di una Società Veicolo, quale cessionaria di crediti bancari nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ex l. n. 130/1999 e 58 TUB, che aveva agito per il tramite di una società mandataria incaricata delle attività di gestione e recupero del credito.
Il credito azionato traeva origine da un contratto di finanziamento e da un rapporto di conto corrente intrattenuti dalla debitrice principale con la Banca originaria, per le cui obbligazioni gli opponenti avevano prestato fideiussione nel 2011, fino alla concorrenza di euro 29.500,00. A seguito dell’inadempimento della debitrice e della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine nel 2013, il credito era stato ceduto in blocco nel 2019 alla Società Veicolo, con pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale e successivo conferimento di mandato a una società terza per lo svolgimento delle attività di riscossione.
Nell’atto di opposizione, i fideiussori eccepivano, tra l’altro, il difetto di legittimazione attiva della società procedente, deducendo che la mandataria incaricata del recupero del credito non fosse iscritta nell’Albo degli intermediari finanziari previsto dall’art. 106 TUB e che, pertanto, non potesse svolgere attività di riscossione di crediti bancari né rappresentare una società veicolo nell’esercizio di azioni giudiziali. Secondo la prospettazione attorea, l’assenza del requisito dell’iscrizione avrebbe determinato l’illegittimità dell’azione monitoria e l’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
L’eccezione veniva formulata valorizzando il combinato disposto dell’art. 106 TUB e della disciplina delle cartolarizzazioni, sostenendosi che l’attività di gestione e recupero dei crediti ceduti potesse essere svolta esclusivamente da soggetti abilitati e sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, con conseguente incidenza della mancanza di tale requisito sulla validità degli atti posti in essere.
La società opposta si costituiva contestando la fondatezza delle censure e deducendo, con specifico riferimento al profilo autorizzatorio, che la mandataria aveva agito in forza di procura conferita dalla società veicolo, regolarmente iscritta all’Albo ex art. 106 TUB, ed era comunque munita di licenza ex art. 115 TULPS. Nel merito, la convenuta rivendicava la piena legittimità dell’azione monitoria, fondata sulla provata titolarità del credito e sull’inadempimento della debitrice principale.
Il Giudice, con sentenza pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c., accoglieva l’opposizione dei fideiussori per ragioni attinenti alla decadenza dell’azione ex art. 1957 c.c., revocando il decreto ingiuntivo nei loro confronti, ma affrontava espressamente anche l’eccezione relativa all’iscrizione ex art. 106 TUB, escludendo che la mancata iscrizione della società mandataria potesse incidere sulla validità dell’attività di recupero del credito, in presenza di una procura conferita dalla società veicolo iscritta all’Albo e del possesso di licenza ex art. 115 TULPS.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OMESSA ISCRIZIONE ALBO EX ART 106 TUB SERVICER: NON SI VERIFICA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
TALE MANCANZA PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Fanticini | 18.03.2024 | n.7243
LA SUA EVENTUALE VIOLAZIONE ASSUME RILIEVO SOLTANTO NEI RAPPORTI CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA E NON DETERMINA NULLITÀ O CARENZE DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE
Sentenza | Tribunale di Crotone, Giudice Emmanuele Agostini | 12.01.2026 | n.17
LA SUA EVENTUALE VIOLAZIONE ASSUME RILIEVO SOLTANTO NEI RAPPORTI CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA E NON DETERMINA NULLITÀ O CARENZE DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE
Sentenza | Tribunale di Alessandria, Giudice Antonella Dragotto | 08.01.2026 | n.2
L’ART. 2, COMMA 6, DELLA L. N. 130 DEL 1999 NON HA IMMEDIATA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTIENE ALLA REGOLAMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
Sentenza | Tribunale di Brindisi, Giudice Francesco Giliberti | 08.01.2026 | n.22
LA VIOLAZIONE DELLA NORMA HA RILIEVO SOLO NEL CONTESTO DELL’ORDINAMENTO BANCARIO
Sentenza | Tribunale di Lecce, Giudice Catello Maresca | 05.01.2026 | n.24
L’ART. 2 COMMA 6 DELLA L. N. 130 DEL 1999 NON HA IMMEDIATA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTIENE, PIUTTOSTO ALLA REGOLAMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Angela Randazzo | 02.01.2026 | n.4
LE NORME CONTENUTE NEL TUB NON HANNO ALCUNA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTENGONO ALLA REGOLAMENTAZIONE (AMMINISTRATIVA) DEL SETTORE BANCARIO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Anna Rombolà | 02.01.2026 | n.2
PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA O PER EVENTUALI PROFILI PENALISTICI
Sentenza | Tribunale di Palermo, Giudice Daniela Galazzi | 03.01.2026 | n.21
L’ART. 2, COMMA 6, DELLA L. N. 130 DEL 1999 NON HA IMMEDIATA VALENZA CIVILISTICA
Sentenza | Tribunale di Caltanissetta, Giudice Vincenza Virone | 02.01.2026 | n.2
NON SI CONFIGURA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Giuseppe Liotta | 01.01.2026 | n.2
LE PREVISIONI DELL’ART. 106 T.U.B. NON HANNO ALCUNA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTENGONO ALLA REGOLAMENTAZIONE (AMMINISTRATIVA) DEL SETTORE BANCARIO
Sentenza | Corte di Appello di Palermo, Pres. Porracciolo – Rel. Maisano | 07.01.2026 | n.30
LA MANCATA ISCRIZIONE RILEVA SOLO SUL PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ E NON INCIDE SULLA VALIDITÀ DELLA PROCURA RILASCIATA DALLA SPV
Sentenza | Tribunale di Varese, Giudice Ida Carnevale | 10.02.2025 | n.103
L’ART. 2 C. 6 DELLA L. N. 130/99 SUL PIANO CIVILISTICO NON HA NATURA DI NORMA IMPERATIVA INDEROGABILE
Sentenza | Tribunale di Mantova, Giudice Alessandra Venturini | 30.05.2025 | n.33
NON ESISTE ALCUNA DISPOSIZIONE DI CARATTERE IMPERATIVO RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Linda Catagna | 16.12.2025 | n.4062
NON ESISTE ALCUNA NORMA IMPERATIVA PER LE CONCRETE ATTIVITÀ DI RECUPERO
Sentenza | Corte Di Appello Di Milano, Pres. Aponte – Rel. Barberis | 23.12.2025 | N.3577
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