ISSN 2385-1376L’accordo di “piano di rientro” con il quale il cliente riconosce l’esposizione debitoria nei confronti della Banca, e ottiene una dilazione dell’adempimento, non integra una transazione ai sensi dell’art. 1965 c.c., in assenza di una res litigiosa e di reciproche concessioni dirette a comporre una controversia attuale o potenziale, ma costituisce una ricognizione di debito accompagnata da una modifica delle modalità e dei termini di adempimento del rapporto originario. Ne consegue che la clausola con cui il debitore dichiari di rinunciare a eccezioni o contestazioni relative al rapporto bancario non preclude la successiva deduzione in giudizio di nullità contrattuali o di invalidità delle clausole del rapporto sottostante, né esonera la Banca dall’onere di provare il proprio credito e le condizioni economiche poste a fondamento della pretesa.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Milano, Pres. Giani – Rel. Tiberti, con la sentenza n. 621 del 26 gennaio 2026.
Nel caso di specie, la Banca aveva eccepito l’inammissibilità delle domande proposte dal correntista, sostenendo che le parti avevano già definito consensualmente i rispettivi rapporti mediante due accordi denominati “rinegoziazione precedente atto di rimodulazione e rientro affidamento”.
In particolare, in tali documenti il cliente aveva riconosciuto l’entità dell’esposizione debitoria e aveva dichiarato di rinunciare a qualsiasi eccezione o contestazione, anche in sede giudiziale, relativa ai contratti di affidamento e ai conti correnti interessati dal piano di rientro.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’ART. 1988 CC NON COMPORTA SANATORIA DEL CONTRATTO CHE NON RISPETTI LA FORMA SCRITTA A PENA DI NULLITÀ
Ordinanza | Cass. civ., Sez. VI, Pres. Bisogni- Rel. Falabella | 31.01.2022 | n.2855
I PAGAMENTI EFFETTUATI DAL DEBITORE NON SONO REVOCABILI EX ART. 67 L.F.
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Filippo D’Aquino | 04.07.2016 |
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