
In materia di ammissione al passivo di una società sottoposta a procedura di liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII, il creditore è legittimato ad insinuare al passivo ex art.160 CCII l’importo integrale del credito vantato alla data di apertura della procedura, anche se ha ottenuto il pagamento parziale da parte di garanti di somme avviene dopo l’apertura della liquidazione.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Pres. De Marco – Rel. Di Giovanni con il decreto n. 158 del 11 febbraio 2025, con il quale è stato accolto il ricorso ex art. 206 CCII proposto da un creditore che proponeva opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo, dolendosi dell’ammissione solo parziale della propria domanda di ammissione.
CONTESTO NORMATIVO
DISPOSITIVO DELL’ART. 160 CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA
- Il creditore di più coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per l’intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.
- Il regresso tra i coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l’intero credito.
ARTICOLO 161 CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA
CREDITORE DI PIÙ COOBBLIGATI SOLIDALI PARZIALMENTE SODDISFATTO
- Il creditore che, prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, ha ricevuto da un coobbligato in solido con il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla procedura concorsuale, o da un fideiussore, una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale per la parte non riscossa.
- Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il debitore ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale di questo per la somma pagata.
- Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON OPERA IL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 7 CO. 2 CCI NON RIENTRANDO TALE ISTITUTO TRA GLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA
Sentenza | Tribunale di Mantova, Giudice Mauro Bernardi | 13.02.2025 |
IN TAL CASO IL DEBITORE DEVE AVERE UN TERMINE PER LA DIFESA SULLA DOMANDA SUBORDINATA
Decreto | Tribunale di Roma, Pres. Coluccio – Rel. Miccio | 01.07.2024 |
PRESUPPOSTO È UNA ESPOSIZIONE DEBITORIA SUPERIORE A CINQUANTAMILA EURO RISULTANTE DAGLI ATTI DI ISTRUTTORIA
Sentenza | Tribunale di Siena, Pres. Serrao-Rel. Dell’Unto | 28.09.2023 | n.38
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: NON “BLOCCA” L’ESECUZIONE INDIVIDUALE DEL CREDITORE FONDIARIO
IL PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART. 41 TUB SI ESERCITA ANCHE NELL’AMBITO DELLA LIQUIDAZIONE DEL CONSUMATORE
Sentenza | Tribunale di Benevento, Pres. D’Orsi- Rel. Galasso | 24.11.2023 | n.57
L’ISTITUTO EX ART. 268 E SS CCII NON ESCLUDE L’OPERATIVITÀ DEL PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART.41 TUB
Ordinanza | Tribunale Torre Annunziata, Giudice Emanuela Musi | 14.03.2023 |
IN CASO DI INDEBITAMENTO CHE COINVOLGE L’INTERO NUCLEO FAMILIARE E/O ALCUNI COMPONENTI DI ESSI
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Pres. Parisoli – Rel. Stanzani Maserati | 17.05.2023 |
IL CREDITORE FONDIARIO NON HA PIÙ IL VECCHIO PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART.51 L. FALL
Ordinanza | Tribunale di Ancona, Giudice Giuliana Filippello | 22.06.2023|
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