LIQUIDAZIONE CONTROLLATA-CODICE DELLA CRISI: anche il creditore può chiedere l’apertura della procedura

Pubblicato il da Avv. Brunella Caniglia

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA-CODICE DELLA CRISI: anche il creditore può chiedere l’apertura della procedura

In materia di liquidazione controllata ex art. 268 e ss del Codice dalla Crisi, legittimato attivo alla richiesta di accesso alla procedura è anche il creditore.

Questo è il principio espresso dalla Tribunale di Siena, Pres. Serrao-Rel. Dell’Unto, con la sentenza n. 38 del 28 settembre 2023.

CONTESTO NORMATIVO

DISPOSITIVO DELL’ART. 268 CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

  1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma 2, l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
  2. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è inferiore a euro cinquantamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).
  3. Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie. All’attestazione sono allegati i documenti di cui all’articolo 283, comma 3.

ARTICOLO 283, COMMA 3 CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

  1. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l’OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
  2. a) l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
  3. b) l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
  4. c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  5. d) l’indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

Accadeva che il creditore presentava al giudice  domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata ex art 268 e ss CCII nei confronti del debitore fallito.

Il giudice, dopo aver rilevato la legittimazione del creditore alla richiesta di apertura della liquidazione controllata e a seguito di informativa resa dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, un’esposizione debitoria di € 385.099,63, dichiarava aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti del debitore.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: NON “BLOCCA” L’ESECUZIONE INDIVIDUALE DEL CREDITORE FONDIARIO

IL PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART. 41 TUB SI ESERCITA ANCHE NELL’AMBITO DELLA LIQUIDAZIONE DEL CONSUMATORE

Sentenza | Tribunale di Benevento, Pres. D’Orsi- Rel. Galasso | 24.11.2023 | n.57

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/liquidazione-controllata-non-blocca-lesecuzione-individuale-del-creditore-fondiario

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: IL CREDITORE FONDIARIO HA FACOLTÀ DI PROSEGUIRE L’AZIONE ESECUTIVA INDIVIDUALE INTRAPRESA NEI CONFRONTI DEL DEBITORE

L’ISTITUTO EX ART. 268 E SS CCII NON ESCLUDE L’OPERATIVITÀ DEL PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART.41 TUB

Ordinanza | Tribunale Torre Annunziata, Giudice Emanuela Musi | 14.03.2023 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/liquidazione-controllata-il-creditore-fondiario-ha-facolta-di-proseguire-lazione-esecutiva-individuale-intrapresa-nei-confronti-del-debitore

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: È AMMISSIBILE L’ISTANZA CONGIUNTA PER L’ACCESSO A UN’UNICA PROCEDURA DI TIPO FAMILIARE

IN CASO DI INDEBITAMENTO CHE COINVOLGE L’INTERO NUCLEO FAMILIARE E/O ALCUNI COMPONENTI DI ESSI

Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Pres. Parisoli – Rel. Stanzani Maserati | 17.05.2023 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/liquidazione-controllata-e-ammissibile-listanza-congiunta-per-laccesso-a-ununica-procedura-di-tipo-familiare

PRIVILEGI FONDIARI: LA DISCIPLINA DEL CREDITO FONDIARIO NON PUÒ TROVARE APPLICAZIONE IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

IL CREDITORE FONDIARIO NON HA PIÙ IL VECCHIO PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART.51 L. FALL

Ordinanza | Tribunale di Ancona, Giudice Giuliana Filippello | 22.06.2023 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/privilegi-fondiari-la-disciplina-del-credito-fondiario-non-puo-trovare-applicazione-in-materia-di-liquidazione-giudiziale

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