 ISSN 2385-1376
ISSN 2385-1376Testo massima
In  caso  di  omessa 
pronuncia  sull’istanza  di  distrazione  delle  spese  di  lite,  il  rimedio  esperibile 
è  costituito  dal  procedimento  per  la  correzione 
degli  errori  materiali 
di  cui  agli  artt.  287  e  288  c.p.c.  e  non  già  dagli  ordinari 
mezzi  di  impugnazione, 
non  potendo  la  richiesta  di  distrazione  qualificarsi 
come  domanda  autonoma.
Questo  il  principio  espresso 
dalla  Cassazione  Civile, 
Sezione  Prima,  Pres.  CECCHERINI    Rel.  CRISTIANO, 
con  l’ordinanza  del  16  aprile 
2015,  n.  7749.
Nel  caso  di  specie, 
un  avvocato  impugnava 
con  ricorso  per  cassazione  un  decreto  della  Corte  d’Appello 
di  Palermo  con  il  quale  la  corte  distrettuale,  nel  respingere  il  reclamo  ex  art.  22  della  legge  fallimentare  proposto 
da  una  società 
per  azioni  contro 
il  decreto  del  tribunale  che  a  sua  volta  aveva  respinto  l’istanza 
di  fallimento  avanzata 
dalla  società  nei  confronti  del  titolare  di  una  ditta  individuale,  aveva  condannato  la  reclamante  al  pagamento  delle  spese  in  favore  del  reclamato.
Con  il  detto  ricorso, 
l’avvocato  lamentava  che  la  corte  territoriale  avesse 
omesso  di  pronunciare 
sulla  richiesta  di  distrazione  delle  spese  da  lui  ritualmente 
avanzata.
Ebbene,  la  Suprema  Corte, 
in  sede  camerale 
e  con  motivazione 
semplificata,  ha  dichiarato 
inammissibile  il  ricorso 
poiché,  in  base  all’orientamento  più  recente  (cfr.  per  tutte  Cass.  S.U.  n.  16037/010), 
in  caso  di  omessa  pronuncia 
sull’istanza  di  distrazione 
delle  spese  di  lite,  il  rimedio  esperibile, 
in  assenza  di  un’espressa  indicazione 
legislativa,  è  costituito 
dal  procedimento  per  la  correzione 
degli  errori  materiali 
previsti  dagli  artt.  287  e  288  c.p.c.  e  non  già  dagli  ordinari  mezzi  di  impugnazione, 
non  potendo  la  richiesta  di  distrazione  qualificarsi 
come  domanda  autonoma.
Per
approfondimenti sul tema, si vedano i seguenti precedenti pubblicati su questa
Rivista:
Cassazione
civile, Sezione Sesta, Lavoro, 03 Ottobre 2012  n. 16840
Cassazione
civile, Sezione Terza, 30 Gennaio 2012  n. 1301
Cassazione
civile, Sezione Terza, 09 Ottobre 2012  n. 17157
Testo del provvedimento
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