ISSN 2385-1376Procedimento patrocinato dallo Studio Legale De Simone Law Firm
In tema di usura nei contratti di finanziamento, la mera pattuizione di un tasso moratorio superiore alla soglia, in assenza di concreta applicazione e corresponsione di interessi di mora, non legittima la restituzione degli interessi corrispettivi lecitamente pagati né determina la gratuità dell’intero finanziamento, dovendo la sanzione dell’art. 1815, comma 2, c.c. riferirsi alla specifica categoria di interessi eventualmente usuraria.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Napoli, Pres. Magliulo – Rel. Cacace, con la sentenza n. 5780 del 21 settembre 2026.
Nel caso di specie, un mutuatario conveniva in giudizio l’istituto di credito dinanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo l’accertamento dell’usurarietà del contratto e la restituzione di euro 37.830,41, corrispondenti agli interessi asseritamente indebitamente corrisposti nel periodo compreso tra il 2006 e il 2010, anno di estinzione anticipata del mutuo mediante surroga.
A fondamento della domanda, l’attore deduceva il superamento del tasso soglia, fissato per il primo trimestre del 2006 al 5,775%, sostenendo, da un lato, l’usurarietà del tasso moratorio pattuito e, dall’altro, il superamento della soglia attraverso la sommatoria del TAEG/ISC, pari al 5,04%, con il tasso di mora del 6,61%, per un complessivo 11,65%.
La Banca contestava la fondatezza della domanda, rilevando, tra l’altro, che il tasso corrispettivo e il TAEG/ISC erano inferiori al tasso soglia, che il mutuo era stato regolarmente adempiuto e che, pertanto, nessun interesse moratorio era stato concretamente applicato o corrisposto. Contestava altresì la possibilità di cumulare interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica dell’usura.
Il Tribunale di Napoli rigettava integralmente la domanda, ritenendo, in particolare, che la mera previsione contrattuale di un tasso moratorio superiore alla soglia non fosse sufficiente a integrare una violazione rilevante ai fini della restituzione, in assenza di concreta applicazione della mora. Escludeva, inoltre, la cumulabilità degli interessi moratori con quelli corrispettivi ai fini del calcolo del TEG e rilevava che l’eventuale invalidità della clausola di mora non avrebbe comunque travolto gli interessi corrispettivi leciti.
Il mutuatario proponeva appello, lamentando l’omessa pronuncia sull’usurarietà degli interessi corrispettivi, la mancata ammissione di una CTU contabile e sostenendo che la sola pattuizione di un tasso moratorio superiore alla soglia fosse sufficiente a determinare la gratuità del mutuo.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza deliberata il 16 settembre 2026, rigettava integralmente il gravame, confermando la decisione di primo grado.
Il Collegio rilevava, in primo luogo, che l’usurarietà degli interessi corrispettivi non era stata adeguatamente allegata e dimostrata, non essendo stato indicato uno specifico criterio di calcolo riferito alla sola componente corrispettiva, né le singole voci di costo idonee a determinare il superamento della soglia. Il tasso corrispettivo del 4,608% e l’ISC/TAEG del 5,04% risultavano, peraltro, inferiori al tasso soglia del 5,775%.
La Corte territoriale escludeva, inoltre, la correttezza del criterio fondato sulla sommatoria del TAEG/ISC e del tasso moratorio, ribadendo che gli interessi corrispettivi e moratori, in ragione della loro diversa natura e funzione, devono essere oggetto di autonome verifiche e non possono essere aritmeticamente cumulati.
Quanto alla clausola di mora, il Collegio evidenziava che il mutuo era stato regolarmente adempiuto ed estinto mediante surroga, senza che si fossero verificati ritardi nei pagamenti e senza che fossero mai stati applicati o corrisposti interessi moratori. Ne conseguiva l’assenza di somme moratorie da restituire.
Il Giudice del gravame escludeva, infine, che la mera pattuizione di un tasso moratorio eventualmente superiore alla soglia potesse determinare la gratuità dell’intero finanziamento e la restituzione degli interessi corrispettivi leciti, richiamando il principio secondo cui la sanzione di cui all’art. 1815, comma 2, c.c. colpisce la specifica categoria di interessi che abbia eventualmente superato la relativa soglia.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Appello di Napoli ha rigettato integralmente l’appello e, per l’effetto, confermato la sentenza di primo grado, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese relative al secondo grado di giudizio.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: NON È POSSIBILE LA SOMMATORIA TRA INTERESSI CORRISPETTIVI E INTERESSI MORATORI
TALI INTERESSI DIFFERISCONO IN PUNTO DI FUNZIONE DAI MEDESIMI SVOLTA
Sentenza | Tribunale di Vasto, Giudice Fabrizio Pasquale | 13.11.2023 | n.352
TALE ONERE NON PUÒ ESSERE SUPERATO CON LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI EQUIPOLLENTI, COME I COMUNICATI STAMPA BANCA D’ITALIA
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 11.09.2019 | n.651
IN ASSENZA DI UNA PREVISIONE LEGISLATIVA E PER EVITARE IL CONFRONTO TRA GRANDEZZE DISOMOGENEE
Sentenza | Tribunale di Pescara, Cleonice Gabriella Cordisco | 05.02.2020 | n.112
LE SINGOLE VOCI ASSOLVONO A FUNZIONI DISTINTE
Sentenza | Tribunale di Ancona, Giudice Maria Teresa Danieli | 21.03.2022 | n.416
USURA: PUÒ CONFIGURARSI ANCHE CON RIFERIMENTO AGLI INTERESSI DI MORA
IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA NON SI DEVE PARAMETRARE A QUELLO INDIVIDUATO PER GLI INTERESSI CORRISPETTIVI
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Rel. Sestini | 16.05.2022 | n.15505
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno








