ISSN 2385-1376Procedimento patrocinato dallo Studio legale De Simone Law Firm
In materia di fideiussioni bancarie, il perimetro oggettivo dell’accertamento di nullità effettuato dalla Banca d’Italia nel 2005” deve essere “riferito, pacificamente quanto espressamente, alle fideiussioni omnibus, ovvero all’esplicita indicazione del riflesso anticoncorrenziale della compresenza delle clausole, oggetto di censura non come tali bensì per quella ricaduta, correlata a quello schema negoziale, in quanto, cioè, risultato diffusamente e uniformemente utilizzato”, dall’altro, che “la parte che invoca la nullità “a valle” potrà e dovrà pertanto provare – con ogni mezzo istruttorio disponibile a cominciare dall’utilizzo dell’ordine di esibizione … – un’intesa o pratica concordata, presupposta in tesi dalla nullità in parola, estesa alle fideiussioni specifiche riproduttive delle tre clausole, anche in tal caso potendosi avvalere dell’accertamento dell’autorità amministrativa indipendente quale elemento di prova da solo non sufficiente, in questa ipotesi a fortiori per quanto appena osservato (nel capoverso precedente), previa compiuta ricognizione del suo obiettivo contenuto.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Ancona, Pres. Gianfelice – Rel. De Nisco con la sentenza n. 887 del 22 settembre 2026.
La controversia trae origine dal reclamo proposto da una società a responsabilità limitata avverso la sentenza con cui il Tribunale di Pesaro aveva dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale, su istanza della società cessionaria del credito.
La reclamante contestava, tra l’altro, la titolarità e l’esistenza del credito azionato dalla SPV, nonché la propria qualità di fideiubente. In particolare, sosteneva che non fosse stata adeguatamente provata la garanzia posta a fondamento della pretesa e lamentava l’impossibilità di verificare la validità delle clausole fideiussorie e l’eventuale applicabilità dell’art. 1956 c.c.
La Corte d’Appello di Ancona ha tuttavia accertato che l’impegno fideiussorio risultava dal contratto di mutuo condizionato del 16 giugno 2003, successivamente ribadito nell’atto definitivo, nella quietanza e nell’atto di frazionamento e liberazione delle ipoteche del 28 aprile 2005. Dall’esame di tali documenti è inoltre emerso che si trattava di una fideiussione specifica, prestata contestualmente al mutuo concesso alla società debitrice, e non di una fideiussione omnibus per obbligazioni future. La Corte ha quindi escluso l’applicabilità dell’art. 1956 c.c., rilevando altresì che la reclamante non aveva allegato né provato i presupposti necessari per ottenere la liberazione del fideiussore.
Particolarmente significativo è il passaggio nel quale la Corte richiama il recente orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026, proprio con riferimento alla possibilità di estendere gli effetti dell’accertamento antitrust compiuto dalla Banca d’Italia alle fideiussioni specifiche che riproducano le clausole dello schema ABI.
La Corte richiama il principio secondo cui il perimetro oggettivo dell’accertamento della Banca d’Italia del 2005 era riferito alle fideiussioni omnibus, nelle quali la rilevanza anticoncorrenziale derivava dalla compresenza delle clausole censurate e dalla loro diffusione uniforme nell’ambito di quello specifico schema negoziale.
Ne consegue che, secondo il nuovo orientamento richiamato dalla Corte d’Appello, il Provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 non può essere automaticamente utilizzato per dimostrare la nullità antitrust di una fideiussione specifica che riproduca le medesime clausole ABI. In questa diversa ipotesi, il fideiussore che invochi la nullità “a valle” deve allegare e provare l’esistenza di una specifica intesa o pratica concordata estesa anche alle fideiussioni specifiche, potendo utilizzare il provvedimento dell’Autorità amministrativa come elemento probatorio, ma non come prova di per sé sufficiente.
Nel caso concreto, pertanto, la società reclamante non aveva né allegato né provato alcuna specifica intesa anticoncorrenziale riferibile alla fideiussione oggetto di causa, limitandosi sostanzialmente a contestare la validità delle clausole.
La Corte ha quindi ritenuto infondato anche questo profilo di doglianza e ha rigettato integralmente il reclamo.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OCCORRE INDICARE IL DATO TEMPORALE DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA FIDEIUSSIONE E LE SINGOLE CLAUSOLE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Di Marzio – Rel. Garri | 17.01.2025 | n.1170
FIDEIUSSIONI – ABI: LA DISCIPLINA ANTITRUST NON SI APPLICA ALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
IL DIVIETO È RELATIVO SOLO PER I MODELLI-TIPO PREDISPOSTI PER LE GARANZIE C.D. OMNIBUS
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Carlo Bianchetti | 16.12.2024 | n.5211
FIDEIUSSIONI – ABI: L’ACCERTAMENTO CONTENUTO NEL PROVVEDIMENTO BANKIT N. 55/2005 VALE SOLO PER LE GARANZIE OMNIBUS
LA PRESUNZIONE DI INTESA ANTICONCORRENZIALE NON SORGERÀ CON RIFERIMENTO A CLAUSOLE CONTRATTUALI CONVENUTE IN FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Illarietti – Rel. Tombesi | 19.06.2023 | n.5075
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