ART 58 TUB: il cessionario deve dimostrare l’inclusione del credito nell’operazione in blocco

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ART 58 TUB: il cessionario deve dimostrare l’inclusione del credito nell’operazione in blocco

Provvedimento segnalato e commentato dall’Avv.to Andrea Ravelli

In tema di cessione di crediti, la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, ed è onere dell’attore allegarne e provarne i fatti costitutivi del diritto che intende valere.

Il cessionario che agisca in esazione in danno del debitore ceduto affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione.

Il mancato deposito della lista dei debitori ceduti e/o estratto notarile che attesti l’inserzione del nominativo dell’odierna opponente nella predetta lista dei debitori ceduti è rilevante ai fini della mancata prova della titolarità del cessionario ex art. 58 TUB dei crediti in blocco.

Questo è il principio espresso dal Tribunale di Torino con la sentenza n. 3943/2022 del 12/10/2022.

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