ISSN 2385-1376In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore che, a seguito della comunicazione del piano da parte dell’OCC, formuli osservazioni ai sensi dell’art. 70, comma 3, CCII, acquista la qualità di parte formale del giudizio di omologazione, senza necessità di una formale costituzione in giudizio, purché le osservazioni siano dirette a sollecitare la decisione del giudice sulle contestazioni formulate. La partecipazione mediante le osservazioni costituisce, infatti, lo specifico veicolo processuale previsto dalla disciplina speciale per consentire ai creditori di prendere parte al giudizio e, ove risultino soccombenti rispetto all’omologazione, di proporre reclamo ai sensi dell’art. 51 CCII.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Ferro – Rel. Velia, con l’ordinanza n. 20941 del 20 giugno 2026.
La vicenda trae origine dall’omologazione, da parte del Tribunale di Brindisi, di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da due coniugi, avente ad oggetto debiti per circa euro 161.000,00, da soddisfare integralmente mediante rate mensili di euro 417,00 per trent’anni e senza interessi legali. I creditori, una Società Veicolo cessionaria del credito e il Condominio, ritenendo il piano non sostenibile e non conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, avevano formulato specifiche contestazioni e successivamente proposto reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza di omologazione.
La Corte d’Appello di Lecce aveva respinto l’eccezione dei debitori relativa al difetto di legittimazione dei creditori, ritenendo che questi ultimi avessero assunto la qualità di parti del procedimento di primo grado attraverso la loro partecipazione attiva, consistita nella presentazione di osservazioni al piano e nell’intervento alle udienze. La Corte aveva quindi accolto il reclamo, rilevando sia l’incertezza sulla fattibilità economica del piano, sia la sua non convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, considerato che la vendita dell’immobile avrebbe consentito un soddisfacimento integrale dei creditori in tempi assai più brevi.
Investita della questione, la Corte di Cassazione concentra particolare attenzione sul secondo motivo di ricorso, con il quale i debitori sostenevano che i creditori non avessero acquisito la qualità di parte formale, essendosi limitati a trasmettere all’OCC le proprie osservazioni e a riportarsi ad esse in udienza.
La Suprema Corte parte dal principio, già affermato con riferimento alla disciplina previgente della legge n. 3/2012 e ritenuto applicabile anche alla disciplina attuale del CCII, secondo cui il reclamo avverso il provvedimento di omologazione può essere proposto soltanto da chi abbia assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione e sia risultato soccombente rispetto alla decisione adottata.
Il punto centrale della decisione consiste, tuttavia, nella precisazione di come si acquisti tale qualità di parte nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
La Corte osserva che il procedimento disciplinato dall’art. 70 CCII presenta una struttura peculiare, nella quale non è prevista una formale costituzione in giudizio dei creditori secondo le modalità tipiche del processo ordinario. L’art. 70, comma 3, CCII prevede infatti che, ricevuta la comunicazione del piano da parte dell’OCC, i creditori possano presentare osservazioni entro venti giorni. Il successivo comma 7 stabilisce poi che il giudice debba risolvere ogni contestazione, prevedendo, in particolare, il meccanismo del cram down quando un creditore o altro interessato contesti, attraverso le osservazioni, la convenienza della proposta.
Proprio da tale struttura normativa la Cassazione ricava una conclusione netta: le osservazioni ex art. 70, comma 3, CCII costituiscono il veicolo processuale attraverso il quale il creditore acquisisce la qualità di parte formale del giudizio di omologazione.
Non è quindi necessario un autonomo atto di costituzione formale. È sufficiente che il creditore partecipi al procedimento attraverso gli strumenti partecipativi espressamente previsti dalla disciplina speciale, e in particolare mediante la formulazione delle osservazioni, purché queste siano funzionali alla loro successiva valutazione da parte del giudice.
Nel caso concreto, la SPV aveva trasmesso all’OCC le proprie osservazioni, contestando espressamente la non convenienza e l’insostenibilità del piano, chiedendo al giudice di tenerne conto in sede di omologazione. Il Condominio, analogamente, aveva formulato specifiche contestazioni concernenti la durata del piano, la sua convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, le condizioni dell’immobile e la condotta dei debitori. Entrambi si erano poi riportati alle rispettive osservazioni in udienza.
Secondo la Cassazione, tale attività era sufficiente a determinare l’assunzione della veste di parte formale. La successiva omologazione del piano, nonostante le contestazioni formulate dai creditori, determinava inoltre la loro soccombenza, consentendo loro di proporre il reclamo ex art. 51 CCII.
La Suprema Corte esclude, dunque, che la mancata formale costituzione possa impedire l’acquisto della qualità di parte. Nel procedimento di omologazione del piano del consumatore, infatti, la partecipazione processuale dei creditori deve essere valutata alla luce delle specifiche forme partecipative previste dall’art. 70 CCII e non secondo gli schemi del processo ordinario.
Particolarmente significativa è, pertanto, la distinzione tra partecipazione formale e costituzione formale: la prima non presuppone necessariamente la seconda. È la concreta partecipazione al procedimento mediante l’atto processuale previsto dalla legge – nel caso di specie, le osservazioni ex art. 70, comma 3, CCII – a conferire al creditore la qualità di parte.
La Corte precisa inoltre che, nel caso esaminato, sussisteva anche un concreto interesse sostanziale ad impugnare, nonostante i crediti dei reclamanti non fossero stati oggetto di falcidia. La previsione di un pagamento integrale distribuito nell’arco di trent’anni, a fronte della possibilità di ottenere l’integrale soddisfazione mediante la liquidazione dell’immobile in tempi significativamente più brevi, rendeva infatti evidente la convenienza dell’alternativa liquidatoria.
La Cassazione rigetta quindi il ricorso, confermando la legittimazione dei creditori a proporre reclamo e, nel merito, la valutazione negativa della Corte d’Appello sulla fattibilità e convenienza del piano.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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Decreto | Tribunale di Avellino, Giudice Pasquale Russolillo | 26.10.2023 |
CIÒ ALLA LUCE DI UNA LETTURA RESTRITTIVA DELLE NORME REGOLATIVE DELLA MATERIA DEL SOVRAINDEBITAMENTO
Sentenza | Corte di Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro – Rel. Varotti | 21.06.2023 | n.1351
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