ISSN 2385-1376In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, la dichiarazione della cedente costituisce elemento di prova liberamente utilizzabile e tanto più rilevante in quanto appare arduo ipotizzare un interesse del cedente a rendere una dichiarazione contra se.
Tale elemento concorre nella prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria insieme dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Lecce, Giudice Vincenzo Cantelli, con la sentenza n. 1521 del 24 aprile 2026, con la quale ha rigettato l’opposizione a precetto proposta da un mutuatario nei confronti della società veicolo che aveva acquistato i crediti a seguito di un’operazione di cartolarizzazione
L’opponente, in particolare, aveva eccepito il difetto di legittimazione della SPV per non aver, quest’ultima, provato la titolarità del credito, derivante da un contratto di mutuo fondiario, per aver prodotto il solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il Giudice ha affermato che tale eccezione è infondata in quanto, secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, l’avviso di pubblicazione in G.U. recante l’indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco prova validamente la titolarità del rapporto in capo alla cessionaria.
Nel caso in esame, il credito ceduto presentava i requisiti presi in considerazione dall’avviso pubblicato in G.U. per delimitare il perimetro della cessione, trattandosi di credito derivante da contratto di mutuo, sorto tra l’1/1/1955 e il 31/12/2017 e qualificato come deteriorato, poiché infatti già oggetto di precedente esecuzione immobiliare.
Altro elemento di prova, secondo il Tribunale, è costituito dalla dichiarazione della cedente elemento, liberamente utilizzabile e tanto più rilevante in quanto appare arduo ipotizzare un interesse del cedente a rendere una dichiarazione contra se.
Per tali motivi il Giudice ha rigettato l’opposizione, con condanna del mutuatario al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INSIEME AI CONTRATTI DI CESSIONE E AGLI AVVISI PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE RIPORTANTI SPECIFICI RIFERIMENTI AL RAPPORTO CEDUTO
Sentenza | Tribunale di Enna, Giudice Pier Maria Cara’ | 30.03.2026 | n.196
LA PROVA PUÒ INFATTI ESSERE FORNITA ANCHE MEDIANTE PRESUNZIONI E NON RICHIEDE FORME SOLENNI O LA PRODUZIONE INTEGRALE DEI CONTRATTI DI CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Raffaele Zibellini | 20.03.2026 | n.429
È UN ELEMENTO INDIZIARIO IDONEO A PROVARE LA TITOLARITÀ DEL CREDITO IN CAPO AL CESSIONARIO
Sentenza | Tribunale di Ragusa, Giudice Giovanni Giampiccolo | 17.04.2026 | n.574
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