ISSN 2385-1376In materia di contratti di garanzia, la disciplina antitrust contenuta nel provvedimento della Banca d’Italia del 2005 riguarda esclusivamente le fideiussioni omnibus e non già quelle rilasciate a garanzia di uno specifico affare.
La ratio sottesa a tale impostazione risiede nella particolare natura della fideiussione omnibus che, obbligando il garante a rispondere di tutte le obbligazioni del debitore (presenti e future) nei confronti del creditore, si atteggia quale strumento di tutela particolarmente gravoso per la clientela e macroprudenziale per il sistema bancario.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Napoli, Pres. Magliulo – Rel. Mariani con la sentenza n. 3425 del 7 maggio 2026, emessa ad esito del giudizio di appello promosso da un fideiussore nei confronti della sentenza di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo da lui proposta.
La controversia trae origine dall’opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della debitrice principale e del garante per l’inadempimento di obbligazioni derivanti da due contratti di leasing.
In sede di gravame, il fideiussore deduceva, tra l’altro, la nullità delle garanzie per violazione della normativa antitrust di cui all’art. 2 della legge n. 287/1990, sostenendo che le clausole contenute nei contratti riproducessero lo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia nel 2005, con particolare riferimento alle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.
La Corte rigetta integralmente il motivo, sviluppando un duplice percorso argomentativo. In primo luogo, il Collegio procede alla qualificazione delle garanzie oggetto di causa come contratti autonomi di garanzia e non come fideiussioni in senso tecnico. Determinante, in tal senso, è la presenza della clausola che impone al garante il pagamento “a semplice richiesta” del creditore, con contestuale rinuncia espressa alle eccezioni di cui all’art. 1945 c.c. Secondo la Corte, tale previsione esclude il vincolo di accessorietà tipico della fideiussione e colloca la garanzia nell’alveo del contratto autonomo di garanzia, conformemente all’elaborazione delle Sezioni Unite e alla più recente giurisprudenza di legittimità. Viene così valorizzata la funzione tipica del Garantievertrag, consistente nel trasferimento del rischio economico dell’inadempimento dal creditore al garante, indipendentemente dalle vicende del rapporto principale.
Muovendo da tale qualificazione, la Corte afferma che il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 non può trovare applicazione ai contratti autonomi di garanzia. Il ragionamento si fonda sulla considerazione che l’accertamento anticoncorrenziale compiuto dall’Autorità di vigilanza aveva ad oggetto esclusivamente lo schema ABI relativo alle fideiussioni omnibus, caratterizzate dalla garanzia indistinta di tutte le obbligazioni presenti e future del debitore verso la banca. La decisione richiama, a sostegno, i più recenti arresti della Corte di cassazione, secondo cui la nullità derivata delle clausole conformi allo schema ABI non è suscettibile di estensione alle garanzie specifiche rilasciate in relazione a singoli rapporti negoziali.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA NATURA ANTICONCORRENZIALE DELLE CLAUSOLE VIETATE È STATA VERIFICATA SOLO CON RIGUARDO ALLE FIDEIUSSIONI OMNIBUS
Sentenza | Corte di Appello di Roma, Pres. Thellung de Courtelary – Rel. Montanaro | 16.06.2025 | n.3780
FIDEIUSSIONI – ABI: LA DISCIPLINA ANTITRUST NON SI APPLICA ALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
IL DIVIETO È RELATIVO SOLO PER I MODELLI-TIPO PREDISPOSTI PER LE GARANZIE C.D. OMNIBUS
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Carlo Bianchetti | 16.12.2024 | n.5211
NON È ESTENDIBILE ALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel Porreca | 19.12.2024 | n.33472
FIDEIUSSIONI – ABI- ANTITRUST: NON È INVOCABILE LA NULLITÀ DI UFFICIO PER LE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
IL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO DELLA BANCA D’ITALIA N. 55 DEL 2005 È RELATIVO ALLA SOLE GARANZIE “OMNIBUS”
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Terrusi – Rel Campese | 15.07.2024 | n.19401
LA PRESUNZIONE DI INTESA ANTICONCORRENZIALE NON SORGERÀ CON RIFERIMENTO A CLAUSOLE CONTRATTUALI CONVENUTE IN FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Illarietti – Rel. Tombesi | 19.06.2023 | n.5075
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