ISSN 2385-1376In caso di contestazione dell’inclusione del singolo credito in una cessione in blocco ex art. 58 TUB, la dichiarazione specifica del cedente, attestante l’avvenuto trasferimento del rapporto controverso, costituisce elemento probatorio idoneo a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Ragusa, Giudice Claudio Maggioni, con la sentenza n. 1300 del 16 settembre 2025.
IL FATTO
Un fideiussore ha proposto opposizione a precetto fondato su decreto ingiuntivo del 2011 non opposto, eccependo, tra l’altro, il difetto di legittimazione attiva della cessionaria del credito, assumendo l’insufficienza della sola pubblicazione dell’avviso ex art. 58 TUB.
La società opposta ha prodotto:
- avviso di cessione in blocco pubblicato in G.U.;
- la dichiarazione della banca cedente attestante espressamente l’inclusione dei rapporti (conto corrente e prestiti) nell’operazione;
- disponibilità del titolo esecutivo.
Richiamando l’orientamento della Cassazione più recente, il Giudice ha ribadito che la pubblicazione ex art. 58 TUB tiene luogo della notificazione ex art. 1264 c.c., ma non prova, di per sé, l’inclusione del singolo credito se contestata specificamente dal debitore.
Tuttavia, la prova della titolarità può essere fornita senza vincoli formali, anche mediante elementi presuntivi.
Nel caso concreto, la dichiarazione della banca cedente, puntualmente riferita ai rapporti oggetto di causa, è ritenuta idonea a dimostrare l’avvenuta cessione del credito azionato, soprattutto se coordinata con l’avviso pubblicato e con il possesso del titolo esecutivo.
Confermata, dunque, la legittimazione attiva della cessionaria, il Tribunale ha rigettato l’opposizione con condanna del fideiussore alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TALE DICHIARAZIONE PONE IL DEBITORE AL RIPARO DAL RISCHIO DI ESSERE CHIAMATO A PAGARE DUE VOLTE PER LO STESSO DEBITO
Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Giacomo Rocchetti | 23.07.2025 | n.881
OCCORRE CHE VI SIA L’ESPLICITAZIONE DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA DEL CEDENTE CON IL DETTAGLIO DEL CREDITO CEDUTO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 11.07.2025 | n.7016
OCCORRE CHE VI SIA IL NUMERO DI NDG E GLI ESTREMI DELL’AVVISO IN GU
Ordinanza | Tribunale di Nuoro, Giudice Riccardo De Vito | 09.07.2025 |
LA NOTIFICA AL DEBITORE CEDUTO PUÒ AVVENIRE UTILMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
Ordinanza | Tribunale di Novara, Giudice Veronica Zanin | 18.01.2023 |
CESSIONE EX ART. 58 TUB: per la ripetizione di indebito è legittimato passivamente il cedente
LA CARTOLARIZZAZIONE DEL CREDITO COMPORTA IL SOLO TRASFERIMENTO DEL LATO ATTIVO DELLE OBBLIGAZIONI E NON DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Fulvia Piro | 27.12.2022 | n.2190
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