ISSN 2385-1376In materia di recupero di crediti cartolarizzati, in caso di mancata iscrizione all’albo di cui all’art. 106 TUB della violazione della norma in questione ha rilievo nel contesto dell’ordinamento bancario e non si traduce in una nullità della procura.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Lecce, Giudice Catello Maresca, con la sentenza n. 24 del 5 gennaio 2026.
IL FATTO
La pronuncia trae origine da un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., instaurato dalla debitrice a seguito della notifica di un atto di pignoramento immobiliare, con cui la creditrice procedente cessionaria ex art. 58 TUB aveva dato avvio, per il tramite di una mandataria, ad una procedura esecutiva immobiliare dinanzi al Tribunale di Lecce.
L’azione esecutiva si fondava su un credito derivante da mutuo fondiario stipulato nel 1996 dall’originaria mutuataria (società costruttrice) e successivamente accollato dall’opponente in sede di compravendita immobiliare. Il credito, nel corso del tempo, era stato oggetto di plurime cessioni nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, effettuate ai sensi della legge n. 130/1999 e dell’art. 58 TUB, come risultante dagli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
Nel giudizio di opposizione, la debitrice ha dedotto una pluralità di motivi, tra cui, per quanto qui rileva, il difetto di legittimazione attiva della procedente e la nullità degli atti di recupero e della procura conferita, assumendo che il soggetto incaricato della gestione e riscossione del credito non fosse iscritto all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB, con conseguente illegittimità dell’azione esecutiva.
In particolare, l’opponente ha sostenuto che l’attività di recupero giudiziale del credito cartolarizzato, se svolta da un soggetto privo della prescritta iscrizione ex art. 106 TUB, determinasse la nullità del mandato conferito dalla società cessionaria e, a cascata, l’invalidità degli atti esecutivi posti in essere.
La parte opposta ha resistito all’opposizione, dimostrando documentalmente la titolarità del credito in capo alla società cessionaria, mediante la produzione degli avvisi di cessione in blocco pubblicati in Gazzetta Ufficiale e delle procure rilasciate nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione. È stato altresì dedotto che la mandataria con rappresentanza incaricata del recupero risultava regolarmente iscritta all’albo ex art. 106 TUB, e che, in ogni caso, l’eventuale mancanza di iscrizione non avrebbe inciso sulla validità civilistica degli atti compiuti.
Il Tribunale di Lecce, dopo aver qualificato l’azione come opposizione all’esecuzione, ha rigettato integralmente le censure sollevate dall’opponente. Con specifico riferimento al tema dell’art. 106 TUB, il Giudice ha affermato che la disciplina sull’iscrizione agli albi degli intermediari finanziari ha natura pubblicistica e finalità di vigilanza, sicché la sua eventuale violazione non si traduce in una nullità della procura né degli atti di recupero del credito.
Richiamando espressamente l’orientamento della Corte di Cassazione (ord. 18 marzo 2024, n. 7243), il Tribunale ha ribadito che la mancata iscrizione ex art. 106 TUB del soggetto incaricato della riscossione può rilevare esclusivamente sul piano dei rapporti con l’autorità di vigilanza, ma non incide sulla legittimazione processuale del cessionario né sulla validità degli atti esecutivi compiuti in suo nome.
Accertata, inoltre, la continuità delle cessioni del credito e l’efficacia interruttiva degli atti esecutivi ai fini della prescrizione, il Tribunale ha rigettato l’opposizione, compensando integralmente le spese di lite in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sulle questioni trattate.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OMESSA ISCRIZIONE ALBO EX ART 106 TUB SERVICER: NON SI VERIFICA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
TALE MANCANZA PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Fanticini | 18.03.2024 | n.7243
L’ART. 2 COMMA 6 DELLA L. N. 130 DEL 1999 NON HA IMMEDIATA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTIENE, PIUTTOSTO ALLA REGOLAMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
In materia di recupero di crediti cartolarizzati ex art. 58 TUB, il conferimento dell’incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell’albo di cui all’art. 106 TUB e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l’art. 2 comma 6 della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario (…) con la conseguenza che la mancata iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Angela Randazzo | 02.01.2026 | n.4
LE NORME CONTENUTE NEL TUB NON HANNO ALCUNA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTENGONO ALLA REGOLAMENTAZIONE (AMMINISTRATIVA) DEL SETTORE BANCARIO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Anna Rombolà | 02.01.2026 | n.2
PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA O PER EVENTUALI PROFILI PENALISTICI
Sentenza | Tribunale di Palermo, Giudice Daniela Galazzi | 03.01.2026 | n.21
L’ART. 2, COMMA 6, DELLA L. N. 130 DEL 1999 NON HA IMMEDIATA VALENZA CIVILISTICA
Sentenza | Tribunale di Caltanissetta, Giudice Vincenza Virone | 02.01.2026 | n.2
NON SI CONFIGURA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Giuseppe Liotta | 01.01.2026 | n.2
LE PREVISIONI DELL’ART. 106 T.U.B. NON HANNO ALCUNA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTENGONO ALLA REGOLAMENTAZIONE (AMMINISTRATIVA) DEL SETTORE BANCARIO
Sentenza | Corte di Appello di Palermo, Pres. Porracciolo – Rel. Maisano | 07.01.2026 | n.30
LA MANCATA ISCRIZIONE RILEVA SOLO SUL PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ E NON INCIDE SULLA VALIDITÀ DELLA PROCURA RILASCIATA DALLA SPV
Sentenza | Tribunale di Varese, Giudice Ida Carnevale | 10.02.2025 | n.103
L’ART. 2 C. 6 DELLA L. N. 130/99 SUL PIANO CIVILISTICO NON HA NATURA DI NORMA IMPERATIVA INDEROGABILE
Sentenza | Tribunale di Mantova, Giudice Alessandra Venturini | 30.05.2025 | n.33
NON ESISTE ALCUNA DISPOSIZIONE DI CARATTERE IMPERATIVO RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Linda Catagna | 16.12.2025 | n.4062
NON ESISTE ALCUNA NORMA IMPERATIVA PER LE CONCRETE ATTIVITÀ DI RECUPERO
Sentenza | Corte Di Appello Di Milano, Pres. Aponte – Rel. Barberis | 23.12.2025 | N.3577
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno







