PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: nuovi adempimenti per il creditore procedente

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PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: nuovi adempimenti per il creditore procedente

La disciplina del pignoramento presso terzi è stata innovata dalla «Riforma del processo civile» (legge 26 novembre 2021, n. 206, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 dicembre 2021), che, in attesa dei decreti attuativi, contiene alcune norme immediatamente applicabili a partire dal 22 giugno 2022.

In particolare, le modifiche interesseranno due aspetti del pignoramento presso terzi.

La prima novità riguarda la competenza territoriale quando il debitore sottoposto al pignoramento è una Pubblica Amministrazione.

In tale ipotesi la competenza territoriale non spetta più al «giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede», bensì al «giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede», di fatto avvicinando il foro competente al creditore procedente.

La seconda modifica introduce nuovi adempimenti a carico del creditore procedente.

LA NORMA

Il comma 32 dell’art. 1 della legge in commento, ha inserito due ulteriori commi all’art. 543 c.p.c. (dopo il quarto comma e prima del quinto, che ora diviene quindi il settimo).

In particolare, secondo la citata disposizione «All’articolo 543 del codice di procedura civile, dopo il quarto comma verranno aggiunti i seguenti commi:

«Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento».

I NUOVI ADEMPIMENTI

Con riferimento ai procedimenti di espropriazione presso terzi che verranno instaurati a partire dal 22 giugno 2022, ad opera delle modifiche innanzi descritte, a carico del creditore procedente, a pena di inefficacia del pignoramento, varranno i seguenti incombenti:

1) Notifica al debitore e al terzo pignorato – entro la data di udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento medesimo – dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con indicazione del numero della procedura.

2) Deposito nel fascicolo della procedura esecutiva della prova di avvenuta notifica, dell’anzidetto avviso entro la data di udienza succitata.

Nel caso di inottemperanza alle disposizioni suddette, gli obblighi di legge del debitore esecutato e del terzo pignorato cesseranno a partire dal giorno di udienza indicato nell’atto di pignoramento, con contestuale pregiudizio per le ragioni creditorie.

Nell’ipotesi di pignoramento eseguito nei confronti di più terzi pignorati, l’eventuale inefficacia si produrrà solo nei confronti del terzo rispetto al quale non risulti notificato o depositato l’avviso di notifica.

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