FIDEIUSSIONI OMNIBUS: il rilievo officioso della nullità richiede che sia presente agli atti il provvedimento Bankit n. 55/2005

Pubblicato il da Avv. Pasquale Iamunno - aggiornato il

FIDEIUSSIONI OMNIBUS: il rilievo officioso della nullità richiede che sia presente agli atti il provvedimento Bankit n. 55/2005

In materia di fideiussioni bancarie, i contratti “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

La rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè:

  1. i) l’esistenza del provvedimento della Banca d’Italia;
  2. ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d’Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall’Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l’accertamento effettuato dall’allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l’efficacia probatoria privilegiata che l’ordinamento gli riconosce;

iii) l’epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l’ambito temporale al quale può essere riferito l’accertamento della Banca d’Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l’interessato ben può dedurre e comprovare che l’intesa anticoncorrenziale c’è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;

  1. iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d’Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
  2. v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all’articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l’eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell’eccezione fondata sulla stessa.

Questi sono i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Di Marzio – Rel. Garri, con l’ordinanza n. 1170 del 17 gennaio 2025.

Il ricorso è stato rigetto in quanto dal ricorso in cassazione non risulta né il dato temporale concernente l’epoca della stipulata la fideiussione, e tantomeno i ricorrenti specificano quale delle clausole in questione avrebbe influito sul credito fatto valere dalla banca.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

FIDEIUSSIONI – ABI: LA DISCIPLINA ANTITRUST NON SI APPLICA ALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE

IL DIVIETO È RELATIVO SOLO PER I MODELLI-TIPO PREDISPOSTI PER LE GARANZIE C.D. OMNIBUS

Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Carlo Bianchetti | 16.12.2024 | n.5211

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussioni-abi-la-disciplina-antitrust-non-si-applica-alle-fideiussioni-specifiche

 FIDEIUSSIONI – ABI: L’ACCERTAMENTO CONTENUTO NEL PROVVEDIMENTO BANKIT N. 55/2005 VALE SOLO PER LE GARANZIE OMNIBUS

LA PRESUNZIONE DI INTESA ANTICONCORRENZIALE NON SORGERÀ CON RIFERIMENTO A CLAUSOLE CONTRATTUALI CONVENUTE IN FIDEIUSSIONI SPECIFICHE

Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Illarietti – Rel. Tombesi | 19.06.2023 | n.5075

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussioni-abi-laccertamento-contenuto-nel-provvedimento-bankit-n-55-2005-vale-solo-per-le-garanzie-omnibus

 FIDEIUSSIONE-ABI: IL PROVVEDIMENTO BANKIT N.55-2005 NON PROVA L’INTESA ANTICONCORRENZIALE PER LE GARANZIE SOTTOSCRITTE SUCCESSIVAMENTE

SI DEVE PROVARE LA PERSISTENZA DELL’ASSETTO ANTI-CONCORRENZIALE NEL MERCATO

Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Marangoni – Rel.Bellesi | 21.06.2023 | n.5120

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-abi-il-provvedimento-bankit-n-55-2005-non-prova-lintesa-anticoncorrenziale-per-le-garanzie-sottoscritte-successivamente

 FIDEIUSSIONE-ABI: L’ATTORE DEVE PROVARE IL NESSO DI DIPENDENZA RELATIVO A INTESE ANTICONCORRENZIALI

LA GENERICA DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE VA SANZIONATA CON LA CONDANNA PER LITE TEMERARIA

Sentenza | Tribunale di Rovigo, Giudice Federica Abiuso | 14.02.2022 | n.138

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-abi-lattore-deve-provare-il-nesso-di-dipendenza-relativo-a-intese-anticoncorrenziali

FIDEIUSSIONE-ABI: I CONTRATTI A VALLE DI INTESE ANTICONCORRENZIALI SONO PARZIALMENTE NULLI

L’INVALIDITÀ TRAVOLGE LE SOLE CLAUSOLE RIPRODUTTIVE DEGLI SCHEMI VIETATI

Sentenza | Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres.Raimondi-Rel.Valitutti | 30.12.2021 | n.41994

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-abi-i-contratti-a-valle-di-intese-anticoncorrenziali-sono-parzialmente-nulli

 FIDEIUSSIONI ANTITRUST: LA MERA COINCIDENZA CON LE CLAUSOLE ABI NON È SUFFICIENTE A DIMOSTRARNE L’ILLICEITÀ

L’ATTORE DEVE PROVARE TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE D’ILLECITO CONCORRENZIALE

Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 28.01.2023 | n.82

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussioni-antitrust-la-mera-coincidenza-con-le-clausole-abi-non-e-sufficiente-a-dimostrarne-lilliceita

FIDEIUSSIONI OMNIBUS: il rilievo officioso della nullità richiede che sia presente agli atti il provvedimento Bankit n. 55/2005 - Ex Parte Creditoris