FIDEIUSSIONE-ABI: il provvedimento Bankit n.55-2005 non prova l’intesa anticoncorrenziale per le garanzie sottoscritte successivamente

Pubblicato il da Avv. Lucia Cocozza

FIDEIUSSIONE-ABI: il provvedimento Bankit n.55-2005 non prova l’intesa anticoncorrenziale per le garanzie sottoscritte successivamente

Nell’ambito di un giudizio di nullità di un contratto di fideiussione omnibus per violazione della disciplina antitrust, non fornisce di per sé prova idonea dell’esistenza di una eventuale intesa restrittiva della concorrenza la produzione in giudizio del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia, qualora la stipulazione della garanzia fideiussoria sia intervenuta successivamente rispetto a tale provvedimento.

I fideiussori che agiscono per la declaratoria della nullità di una garanzia prestata in epoca successiva sono chiamati a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, per cui non possono giovarsi – come nelle c.d. follow on actions – dell’accertamento dell’intesa illecita contenuto in un provvedimento dell’autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell’assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c’è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell’attore.

Questo è il principio espresso dal Tribunale di Milano, Pres. Marangoni – Rel. Bellesi, nella sentenza n. 5120 del 21.06.2023.

Accadeva che gli eredi di due garanti convenivano in giudizio il creditore, deducendo la nullità di una fideiussione ABI rilasciata successivamente all’anno 2005, per violazione della disciplina antitrust essendo, la stessa, conforme allo schema ABI predisposto nel 2002.

A dimostrazione della sussistenza della nullità, producevano il provvedimento della Banca d’Italia n. 55-2005.

Il tribunale rilevava che la produzione in giudizio del provvedimento della Banca d’Italia non forniva la prova del perdurare dell’intesa restrittiva della concorrenza del mercato.

La domanda veniva quindi rigettata per carenza di prova.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

 FIDEIUSSIONE-ABI: L’ATTORE DEVE PROVARE IL NESSO DI DIPENDENZA RELATIVO A INTESE ANTICONCORRENZIALI

LA GENERICA DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE VA SANZIONATA CON LA CONDANNA PER LITE TEMERARIA

Sentenza | Tribunale di Rovigo, Giudice Federica Abiuso | 14.02.2022 | n.138

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-abi-lattore-deve-provare-il-nesso-di-dipendenza-relativo-a-intese-anticoncorrenziali

FIDEIUSSIONE-ABI: I CONTRATTI A VALLE DI INTESE ANTICONCORRENZIALI SONO PARZIALMENTE NULLI

L’INVALIDITÀ TRAVOLGE LE SOLE CLAUSOLE RIPRODUTTIVE DEGLI SCHEMI VIETATI

Sentenza | Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres.Raimondi-Rel.Valitutti | 30.12.2021 | n.41994

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-abi-i-contratti-a-valle-di-intese-anticoncorrenziali-sono-parzialmente-nulli

FIDEIUSSIONI ANTITRUST: LA MERA COINCIDENZA CON LE CLAUSOLE ABI NON È SUFFICIENTE A DIMOSTRARNE L’ILLICEITÀ

L’ATTORE DEVE PROVARE TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE D’ILLECITO CONCORRENZIALE

Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 28.01.2023 | n.82

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussioni-antitrust-la-mera-coincidenza-con-le-clausole-abi-non-e-sufficiente-a-dimostrarne-lilliceita

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