
Tornando ad analizzare il significato dell’art. 112 comma 2 lett. d secondo periodo CCII, si può ritenere che il concordato in continuità possa essere omologato (forzosamente) quando almeno una classe di creditori muniti di diritto di prelazione abbia votato in maniera sfavorevole ai propri interessi (trattasi della classe cd. maltrattata ovvero secondo altra parte degli interpreti cd. classe interessata alla prosecuzione dell’attività di impresa facente capo alla società in concordato).
Tale situazione si realizza quando una classe munita di prelazione abbia votato favorevolmente a un piano che prevede che il surplus concordatario, sulla base di una libera scelta economicamente strategica dell’imprenditore, venga distribuito secondo la regola del RPR (relative priority rule) piuttosto che del APR (absolute priority rule), riconoscendo alla suddetta classe una somma inferiore rispetto a quanto avrebbe potuto ricavare dall’applicazione della regola dell’APR anche con riferimento al surplus concordatario.
La citata disposizione richiede, cioè, di operare una comparazione tra una proposta concordataria reale e un contesto puramente ipotetico o virtuale, poiché l’applicazione alternativa non riguarda l’effettivo scenario della liquidazione giudiziale ma solo quello ipotetico, comprensivo anche del valore di ristrutturazione che non sussisterebbe in caso di liquidazione giudiziale e non verrebbe realmente attribuito alla classe di creditori svantaggiata.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Torino, Pres. Astuni – Rel. Giusta, con la sentenza del 31 ottobre 2024.
CONTESTO NORMATIVO
ARTICOLO 112 CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA
GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE
- Il tribunale omologa il concordato verificati:
a) la regolarità della procedura;
b) l’esito della votazione;
c) l’ammissibilità della proposta;
d) la corretta formazione delle classi;
e) la parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe;
f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l’attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;
g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.
2. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l’impresa non supera i requisiti di cui all’articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il valore di liquidazione, come definito dall’articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall’articolo 84, comma 7;
c) nessun creditore riceve più dell’importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell’approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:
1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l’ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
3. Nel concordato in continuità aziendale, se con l’opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto al valore di liquidazione, come definito dall’articolo 87, comma 1, lettera c).
4. In caso di opposizione proposta da un creditore dissenziente, la stima del complesso aziendale del debitore è disposta dal tribunale solo se con l’opposizione è eccepita la violazione della convenienza di cui al comma 3 o il mancato rispetto delle condizioni di ristrutturazione trasversale di cui al comma 2.
5. Nel concordato che prevede la liquidazione del patrimonio oppure l’attribuzione delle attività a un assuntore o in qualsiasi altra forma, se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto a quanto si sarebbe ricevuto nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di accesso a concordato.
6. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136].
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DOPO LA RIFORMA DELL’ART. 186 L.F. TRATTASI DI ISTITUTI AUTONOMI
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezioni Unite Pres. Manna– Rel. Stalla | 14.02.2022 | n.4696
LA NATURA DEL RELATIVO ACCERTAMENTO, AL QUALE SI FA LUOGO ATTRAVERSO UNA SOMMARIA DELIBAZIONE, NON È GIURISDIZIONALE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Cristiano – Rel. Abete | 04.07.2023 | n.18903
OCCORRE IL SUPERAMENTO DI UNA DUPLICE CONDIZIONE: L’APPROVAZIONE DEI CREDITORI E L’OMOLOGAZIONE DAL TRIBUNALE
Ordinanza | Cass. civ., Sez. I, Pres. Cristiano – Rel. Mercolino | 03.01.2023 | n.43
L’ART. 168 CO. 3 L.FALL. IMPEDISCE CHE I CREDITORI SI ASSICURINO TITOLI DI PRELAZIONE IN PREGIUDIZIO AL BUON ESITO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE
Ordinanza | Cassazione civile, sez. I, Pres. Didone – Rel. Di Virgilio | 05.03.2019 | n.6381
NON TROVA APPLICAZIONE L’ART. 168 CO. 3 L. FALL.
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Cristiano – Rel. Campese | 08.07.2022 | n.21758
PER L’OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO RILEVA LA DATA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO E NON QUELLA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO
Sentenza | Cass. civ. Pres. Scaldaferri Rel. Amatore | 16.02.2022 | n.5090
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