ISSN 2385-1376“La trascrizione è pertanto elemento perfezionativo del pignoramento immobiliare, teleologicamente destinato, combinando i propri effetti con la trascrizione del successivo decreto di trasferimento, a preservare la fruttuosità dell’acquisto (a titolo derivativo) del diritto immobiliare staggito ad opera dell’aggiudicatario o dell’assegnatario. Ben si spiega, in tale prospettiva, come il Giudice dell’esecuzione, chiamato a delibare sull’istanza di vendita, sia tenuto a verificarne l’avvenuto compimento, quale integrazione dell’atto di esordio della procedura ma soprattutto quale condizione per l’utile perseguibilità della espropriazione verso un trasferimento ritualmente opponibile ai terzi: sicché la mancata trascrizione (o la mancata prova di essa) osta financo all’apertura della fase liquidativa, altrimenti minata nella stessa possibilità di realizzare un’efficace traslazione del bene staggito“.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Pres. Orifici – Rel. Smedile, con la sentenza n. 413 del 24 giugno 2026.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PIGNORAMENTO – NOTA DI TRASCRIZIONE: IL TERMINE PER IL DEPOSITO NON È PERENTORIO
IL DEPOSITO TARDIVO NON RENDE INEFFICACE LA PROCEDURA ESECUTIVA
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Filomena De Sanzo | 26.11.2022 | n.2031
ESECUZIONE IMMOBILIARE: LA TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO HA EFFICACIA VENTENNALE
L’INERZIA DEI SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RINNOVAZIONE DELLA TRASCRIZIONE COMPORTA L’ESTINZIONE DELLA PROCEDURA
Articolo Giuridico | Il Mattino, Legalmente | 25.11.2018 |
IL TERMINE NON È PERENTORIO E IL DEPOSITO PUÒ AVVENIRE ANCHE SUCCESSIVAMENTE PRIMA DELLA VENDITA
Sentenza | Tribunale di Modena, Pres. Salvatore – Rel. Lucchi | 14.10.2022 | n.1208
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