ISSN 2385-1376In tema di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB, ove sia specificamente contestata l’esistenza del contratto di cessione, la sola pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a provare la titolarità del credito in capo al cessionario; tuttavia, la dichiarazione del cedente attestante l’intervenuto trasferimento del credito, specie se recante specifica indicazione del rapporto ceduto, unitamente al possesso del titolo esecutivo e agli avvisi pubblicitari ex art. 58 TUB, costituisce elemento indiziario idoneo a fondare la prova della cessione all’esito di una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Ravenna, Giudice Fabrizio Valloni, con la sentenza n. 293 del 27 aprile 2026.
La controversia trae origine da un’opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. proposta dal fideiussore di una società debitrice principale, il quale contestava, tra gli altri profili, la legittimazione sostanziale del soggetto procedente, assumendo che non fosse stata adeguatamente dimostrata l’esistenza delle varie cessioni del credito succedutesi nel tempo. L’opponente precisava che la contestazione non riguardava l’individuazione del credito nell’ambito del perimetro delle cessioni, bensì la stessa prova dell’esistenza dei contratti di cessione in blocco.
Il Tribunale ha rigettato l’opposizione, richiamando il recente orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, in caso di contestazione specifica, il riconoscimento della legittimazione attiva del cessionario richiede la prova dell’esistenza del contratto di cessione, non essendo sufficiente la sola pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Tale pubblicazione, tuttavia, può concorrere, insieme ad altri elementi, a formare un quadro probatorio indiziario.
In questa prospettiva, il giudice valorizza altresì l’insegnamento della Suprema Corte secondo cui l’accertamento della titolarità del credito deve fondarsi su una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, nell’ambito della quale anche la notificazione o pubblicazione dell’avviso di cessione può assumere rilevanza indiziaria, specialmente se proveniente dal cedente.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CIÒ INSIEME ALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE, CONTENENTE CRITERI IDONEI ALL’INDIVIDUAZIONE DEI RAPPORTI TRASFERITI
Sentenza | Corte di Appello di Firenze, Pres. Lococo – Rel. Ermini | 06.02.2026 | n.633
È UN RISCONTRO DOCUMENTALE IDONEO A CONFERMARE L’EFFETTIVO TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE CREDITORIA
Sentenza | Tribunale di Lecco, Giudice Gaia Calafiore | 05.02.2026 | n.62
UNITAMENTE ALL’AVVISO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Velletri, Giudice Davide Rizzuti | 14.01.2026 | n.126
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