ISSN 2385-1376In tema di usura nei contratti di finanziamento, la verifica del superamento del tasso soglia deve essere effettuata confrontando il TAEG del rapporto con il tasso soglia vigente al momento della conclusione del contratto, secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni della Banca d’Italia applicabili ratione temporis; ne consegue che non può ritenersi integrata l’usura ove il calcolo del TEG sia stato effettuato includendo voci di costo che, secondo la disciplina di vigilanza vigente all’epoca, non dovevano essere computate, come nel caso dei premi assicurativi non rilevanti ai fini del confronto con il tasso soglia.
Questo è il principio espresso dal Giudice di Pace di Bassano del Grappa, Giudice Elisabetta Bastianon, con la sentenza n. 232 del 12 dicembre 2025.
La vicenda trae origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal debitore di un contratto di finanziamento al consumo, con la quale l’opponente chiedeva la declaratoria di nullità della clausola relativa agli interessi per asserito superamento del tasso soglia usurario e, conseguentemente, la restituzione delle somme già versate a tale titolo.
In particolare, il ricorrente deduceva che il tasso effettivo globale applicato al rapporto dovesse ritenersi superiore al limite stabilito dalla normativa antiusura vigente al momento della stipula del finanziamento. A sostegno della propria tesi, egli sosteneva che, nel calcolo del costo complessivo del credito, dovesse essere inclusa anche la polizza assicurativa collegata al finanziamento, ritenendo che tale onere costituisse parte integrante del costo dell’operazione e dovesse pertanto concorrere alla determinazione del TEG ai fini del confronto con il tasso soglia.
Sulla base di tale impostazione, l’opponente chiedeva la rideterminazione del rapporto e la restituzione delle somme versate in eccedenza.
L’istituto finanziatore, costituitosi in giudizio, contestava l’impostazione attorea sostenendo che il raffronto tra TEG e tasso soglia doveva essere effettuato secondo i criteri previsti dalle Istruzioni della Banca d’Italia applicabili al momento della stipula del contratto. In particolare, la convenuta evidenziava come, nel periodo considerato, tali istruzioni non prevedessero l’inclusione nel calcolo del TEG di determinate voci di costo, tra cui il premio della polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio connesso al finanziamento, trattandosi di costi che, secondo la disciplina tecnica vigente, non dovevano essere computati ai fini della verifica dell’usura.
Il Giudice ha ritenuto infondata la domanda attorea, osservando che la verifica del superamento del tasso soglia deve essere condotta alla luce delle regole tecniche vigenti al momento della conclusione del contratto e, in particolare, delle Istruzioni della Banca d’Italia che disciplinano le modalità di rilevazione del TEG. Alla luce di tali criteri, il TAEG risultante dal contratto di finanziamento non superava il tasso soglia di riferimento, posto che l’inclusione nel calcolo del premio assicurativo – operata dall’attore – si poneva in contrasto con le modalità di determinazione del tasso effettivo previste dalla normativa di settore applicabile ratione temporis.
La decisione si inserisce nel più ampio dibattito giurisprudenziale relativo alla corretta individuazione delle voci di costo rilevanti nel calcolo del TEG e alla necessità di mantenere coerenza tra i criteri utilizzati per la determinazione del tasso del singolo rapporto e quelli impiegati nella formazione dei tassi soglia pubblicati trimestralmente. In tale prospettiva, il giudice ha ribadito che il giudizio di usurarietà non può essere fondato su metodologie di calcolo difformi da quelle adottate dal sistema di rilevazione ufficiale, poiché ciò condurrebbe a un confronto non omogeneo tra grandezze economiche.
Sulla base di tali considerazioni, l’opposizione è stata rigettata, con conferma della legittimità delle condizioni economiche del finanziamento e conseguente mantenimento dell’obbligazione restitutoria in capo al debitore.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA E COSTI ASSICURATIVI: IL PREMIO NON RIENTRA NEL TEG PER I RAPPORTI SORTI PRIMA DEL 2010
SI APPLICANO RATIONE TEMPORIS LE ISTRUZIONI DI BANCA D’ITALIA DEL 2006, CHE ESPRESSAMENTE ESCLUDEVANO LE POLIZZE
Sentenza | Tribunale di Cagliari, Giudice Bruno Malagoli | 28.12.2021 | n.3755
USURA – CESSIONI DEL QUINTO: SINO AL 2009 NON RILEVA IL COSTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA
LA VERIFICA DEVE BASARSI SU VALORI OMOGENEI, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SIMMETRIA DELINEATO DALLE SEZIONI UNITE
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Guido Macripò | 24.09.2021 | n.7675
USURA: ESCLUSO DA TEG IL COSTO ASSICURAZIONE
NON DEVE ESSERE CONSIDERATO AI FINI DELLA VERIFICA DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Cleonice G. Cordisco | 15.10.2020 | n.1085
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-escluso-da-teg-il-costo-assicurazione
COSTI ASSICURATIVI E LEXITOR: AL TRIBUNALE DI MANTOVA PASSA LA LINEA PRO-BANCA
GLI UNICI COSTI RIMBORSABILI SONO QUELLI CHE IL CLIENTE NON DOVRÀ PIÙ SOSTENERE
Ordinanza | Tribunale di Mantova, Giudice Giorgio Bertola | 07.07.2020 |
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