
Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi
LE MASSIME
La deroga convenzionale della competenza territoriale di cui al contratto di leasing, determina altresì l’estensione del foro convenzionale anche alla lite concernente i fideiussori.
Ciò in ragione del disposto dell’art. 31 c.p.c. e nonostante la coincidenza solo parziale dei soggetti processuali, tenuto conto dello stretto legame esistente tra i due rapporti e del rischio che, in caso di separazione dei procedimenti, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Brescia, Giudice Gianni Sabbadini, con la sentenza n. 1551 del 14 aprile 2025.
IL CASO
Un coobbligato garante proponeva opposizione a decreto di pagamento ottenuto dal lessor per scaduto contrattuale, eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito in sede monitoria, con conseguente richiesta di declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo, per contrarietà all’articolo 1341, comma 2, cc, della clausola del contratto di leasing relativa al foro convenzionale; il magistrato designato alla trattazione, ha quindi immediatamente trattato nella parte motiva, detta eccezione di incompetenza, laddove la clausola come specificatamente contenuta nelle condizioni generali del contratto di leasing portato all’esame, stipulato tra la società conduttrice, estranea al giudizio giacché non opponente, e l’opposta società di leasing, prevedeva espressamente che per qualsiasi controversia comunque riguardante il contratto e anche ipotesi di connessione o continenza di cause, era competente il foro come adito, con espressa esclusione di qualsiasi altra competenza concorrente; affermato quindi il principio, sempre nella parte motiva della decisione, giusta il quale ai sensi dell’articolo 28 cpc, i contraenti possono convenzionalmente derogare la competenza territoriale prevista dal codice di rito, ma che tale deroga deve essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell’articolo 1341 comma 2 cc, ( e nella fattispecie all’esame detta circostanza ricorreva giacché sottoscritta specificatamente la relativa clausola contrattuale sia sullo stesso foglio in cui la condizione era apposta, sia nello specifico specchietto riepilogativo delle condizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 cc), il Magistrato ha dunque ritenuto che la società ingiungente aveva correttamente instaurato il giudizio monitorio, innanzi al Tribunale chiamato a decidere.
COMMENTO
Il Tribunale di Brescia ha consolidato un principio particolarmente rilevante nella materia, laddove ha affermato che la deroga convenzionale della competenza territoriale di cui al contratto di leasing, determina altresì l’estensione del foro convenzionale anche alla lite concernente i fideiussori; ciò in ragione del disposto dell’art. 31 c.p.c. e nonostante la coincidenza solo parziale dei soggetti processuali, tenuto conto dello stretto legame esistente tra i due rapporti e del rischio che, in caso di separazione dei procedimenti, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico.
Ovviamente si parte dalla premessa che la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva, soltanto se risulta un’enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un’interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. Pertanto, laddove in astratto si possa incorrere in un caso di pluralità di clausole relative al foro competente, per potere ritenere che le parti lo abbiano voluto come esclusivo, occorre che l’esclusività sia espressa in ogni clausola contenente la scelta del foro; diversamente, la presenza nel contratto di clausole espressamente indicanti il foro come esclusivo e di altre che non prevedono l’esclusività, renderebbe sicuramente equivoca la volontà contrattuale di escludere altri fori.
Ed ancora, a prescindere da come si possa ritenere e se lo si possa davvero, un foro come più o meno “favorevole”, esso è di certo derogabile, in sede negoziale (è noto che altra cosa è la derogabilità processuale). Ossia: la parte può accordarsi per una deroga del foro di sua residenza o domicilio ed a favore di foro più lontano, o comunque diverso.
In buona sostanza, la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce al foro designato dalle parti la competenza esclusiva, soltanto se risulta, ai sensi dell’art. 29 codice di rito, comma 2, un’enunciazione espressa (Cass. 4757/2005; Cass. 17449 del 2007; Cass. 18707/n 2014; Cass. 1838/ 2018).
Nel caso oggi in commento, v’è un quid in più, rappresentato dal fatto che la clausola derogatoria della competenza per territorio contenuta all’interno di un contratto, nel caso all’esame di leasing, per il quale è sorta controversia, come già sopra detto determina l’estensione del foro convenzionale, anche alla controversia concernente la relativa garanzia fideiussoria; ciò in ragione ed è questo il cuore della decisione, del disposto dell’art. 31 c.p.c., e nonostante la coincidenza solo parziale dei soggetti processuali; tenuto conto cioè dello stretto legame esistente tra i due rapporti e del rischio che, in caso di separazione dei procedimenti, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio, sostanzialmente unico (Cass. 8576/2014; Cass. 4757/2005; Cass. n. 21362/2020).
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
COMPETENZA TERRITORIALE LEASING: È RILEVANTE IL “FORO ESCLUSIVO” INDICATO IN CONTRATTO
L’ESPRESSA DESIGNAZIONE CONVENZIONALE PRESUPPONE UNA INEQUIVOCA E CONCORDE VOLONTÀ DELLE PARTI
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Mariarosaria Savaglio | 03.02.2020 | n.236
È ONERE DI CHI CONTESTA L’INCOMPETENZA CONFUTARE TUTTI I FORI CONCORRENTI
Ordinanza | Corte di Cassazione Civile sez. VI-3, Pres. Scoditti – Rel. Scrima | 28.07.2020 | n.16011
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