
In materia di procedura civile, la legittimatio ad causam è una condizione dell’azione e costituisce espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. La legittimazione può essere verificata anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, per stabilire l’astratta coincidenza di attore e convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di La Spezia, Giudice Tiziana Lottini, con la sentenza n. 301 del 26 marzo 2024.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE: PUÒ ESSERE ATTRIBUITA AD UN TERZO SOLO INSIEME ALLA RAPPRESENTANZA SOSTANZIALE
IN MANCANZA, SUSSISTE DIFETTO DI LEGITIMATIO AD PROCESSUM
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Luciotti – Rel. Succio | 14.12.2023 | n.35086
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